Le competenze professionali ingegneri e architetti beni vincolati
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Le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti negli interventi su beni vincolati ex D.Lgs. n. 42/2004
ID 21997 | 05.06.2024 / Download Scheda CNI (link diretto)
L’art. 51, R.D. n. 2537 del 1925 dispone che: “Sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto [...]”.
Il successivo art. 52, invece, prevede che: “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.
Si tratta di un riparto di competenze che sebbene datato risulta ancora attuale, in quanto le previsioni regolamentari sono espressamente mantenute in vigore dall’art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), oltre che dagli art. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), di cui allo stesso D.P.R., e sono perciò tuttora applicabili (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2019, n. 5012; id. 21 novembre 2018, n. 6593; id., sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1550; id., sez. IV, 5 giugno 2009, n. 4866).
L’art. 52, nella misura in cui circoscrive l’ambito delle competenze delle categorie professionali degli architetti e degli ingegneri, prevedendo reciproche limitazioni e facoltà, è una norma di stretta interpretazione ed in quanto tale non successiva di estensioni analogiche.
In questo senso, sussiste una rilevante differenza di contenuto normativo tra quanto previsto genericamente dagli art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 a proposito degli immobili dichiarati di interesse storico e/o artistico e la riserva di professione contemplata dall’art. 52 del R.D. n. 2357/1925, relativamente alle opere di edilizia civile che presentino rilevante carattere artistico.
Come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, Sent. n. 2016 del 2014), “Le due fattispecie non sono perfettamente sovrapponibili, perché diversi sono i concetti di opera di edilizia civile su bene culturale e di opera di edilizia civile di rilevante carattere artistico”.
Tale differenza induce, innanzitutto, a considerare che la presenza di un vincolo ex D.Lgs. n. 42/2004 su di un bene immobile non esclude affatto (e per ciò solo) la competenza dell’ingegnere nella realizzazione di opere di edilizia civile che potrebbero non rivestire “rilevante carattere artistico” e, pertanto, non radicare alcuna competenza esclusiva dell’architetto, a prescindere dalla competenza in ogni caso dell’ingegnere sulla “parte tecnica”.
Ciò che rileva, per delimitare le competenze tra ingegneri e architetti, non è la natura vincolata del bene, ma “il carattere artistico” dell’opera di edilizia civile.
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segue in allegato
Legge 20 giugno 1909 n. 364
Sentenza Tar Campania 5 giugno 2018 n. 3718
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Codice beni culturali e paesaggio
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