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EN ISO 12100 Appendice B - Pericoli, Situazioni pericolose ed Eventi pericolosi

ID 986 | | Visite: 25381 | File CEMPermalink: https://www.certifico.com/id/986

EN ISO 12100 Appendice B Pericoli

EN ISO 12100:2010 / Pericoli, Situazioni pericolose ed Eventi pericolosi / Update Novembre 2024

ID 986 | Rev. 17.11.2024 / Documento completo allegato

Documento sull'Appendice B della EN ISO 12100 dove sono riportati esempi di pericoli, eventi pericolosi e situazioni pericolose, relativi alla sicurezza di macchine. I pericoli della EN ISO 12100 possono essere di supporto per la valutazione dei rischi di attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V del D.Lgs. 81/2008. I pericoli, eventi pericolosi e situazioni pericolose sono anche utilizzati nella valutazione dei rischi di CEM4 per macchine rientranti in Direttiva 2006/42/CE "Direttiva macchine" o Regolamento (UE) 2023/1230 "Regolamento macchine". Nel Documento 2024 sono aggiunte, inoltre, le definizioni d'interesse estratte dalla EN ISO 12100.

EN ISO 12100 Appendice B

1. ESEMPI DI PERICOLI
2. SITUAZIONI PERICOLOSE
3. EVENTI PERICOLOSI

L'appendice B della EN ISO 1210 fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi per chiarire questi concetti e per aiutare le persone che svolgono la valutazione del rischio nel processo di identificazione dei pericoli.

Gli elenchi dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi pericolosi riportati nella presente appendice non sono esaustivi e non sono presentati in ordine di priorità.

Pertanto, il progettista dovrebbe anche identificare e documentare tutti gli altri pericoli, situazioni pericolose o eventi pericolosi esistenti nella macchina.

In allegato si riporta:

1. Estratto relativo all'Appendice Informativa B con definizioni della norma e differenza tra:

- Pericoli
- Situazioni pericolose
- Eventi pericolosi

2. Elenco estrapolato dalla norma tecnica UNI EN ISO 12100:2010, pericoli modificabili, aggiornabili e stampabili in CEM4.

Definizioni d'interesse - Estratto EN ISO 12100

3.5 danno: Lesione fisica o danno alla salute.

3.6 pericolo: Potenziale sorgente di danno.

Nota 1 Il termine “pericolo” può essere qualificato al fine di definire la sua origine (per esempio, pericolo di natura meccanica, elettrica) o la natura del danno potenziale (per esempio, pericolo di elettrocuzione, pericolo di taglio, pericolo tossico, pericolo di incendio).

Nota 2 Il pericolo trattato nella presente definizione:

- è permanentemente presente durante l’uso previsto della macchina (per esempio, movimento di elementi mobili pericolosi, arco elettrico durante una fase di saldatura, postura insalubre, emissione di rumore, alta temperatura), oppure
- può comparire inaspettatamente (per esempio, esplosione, schiacciamento come conseguenza di un avviamento accidentale/inatteso, eiezione come conseguenza di una rottura, caduta come conseguenza di accelerazione/decelerazione).

Nota 3 Il termine francese “phénomène dangereux” non dovrebbe essere confuso con il termine “risque”, che è stato invece utilizzato a volte in passato.

3.7 pericolo specifico: Pericolo che è identificato come presente nella macchina o associato alla stessa.

Nota 1 Un pericolo specifico è identificato come il risultato di una fase del processo descritto nel punto 5.

Nota 2 Questo termine è incluso come terminologia di base per norme di tipo B e C.

3.8 pericolo significativo: Pericolo che è identificato come specifico e che richiede un’azione specifica da parte del progettista per eliminare o ridurre il rischio secondo la valutazione del rischio.

Nota Questo termine è incluso come terminologia di base per norme di tipo B e C.

3.9 evento pericoloso: Evento che può causare danno.

Nota Un evento pericoloso può verificarsi per un breve o per un lungo periodo di tempo.

3.10 situazione pericolosa: Circostanza in cui una persona è esposta almeno a un pericolo.

Nota L'esposizione può determinare un danno immediatamente o dopo un periodo di tempo.

3.11 zona di pericolo; zona pericolosa: Tutti gli spazi, all'interno e/o attorno al macchinario, in cui una persona può essere esposta a un pericolo.

3.12 rischio: Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno.

3.13 rischio residuo: Rischio che rimane dopo aver preso le misure di protezione.

Nota 1 La presente norma internazionale distingue:

- il rischio residuo dopo che il progettista ha implementato le misure di protezione;
- il rischio residuo dopo che sono state implementate tutte le misure di protezione.

Nota 2 Vedere anche figura 2.

3.14 stima del rischio: Definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo

3.15 analisi del rischio: Combinazione della determinazione dei limiti della macchina, dell'identificazione dei pericoli e della stima del rischio.

3.16 ponderazione del rischio: Giudizio destinato a stabilire, sulla base dell’analisi del rischio, se gli obiettivi di riduzione del rischio sono raggiunti.

3.17 valutazione del rischio: Processo complessivo che comprende un'analisi del rischio e una ponderazione del rischio.

3.18 adeguata riduzione del rischio: Riduzione del rischio almeno in conformità ai requisiti legali, prendendo in considerazione l’attuale stato dell’arte.

Nota: criteri per determinare quando è stata raggiunta un’adeguata riduzione del rischio sono forniti nel punto 5.6.2.

3.19 misura di protezione: Misura prevista per raggiungere la riduzione del rischio, implementata:

- dal progettista (progettazione intrinsecamente sicura, protezioni e misure di protezione complementari, informazioni per l'uso); e/o
- dall'utilizzatore (organizzazione: procedure di lavoro sicuro, sorveglianza, permessi di lavoro; disposizione e uso di mezzi di protezione supplementari; utilizzo di dispositivi di protezione individuale; formazione).

Nota Vedere figura 2.

3.20 misura di protezione integrata nella progettazione: Misura di protezione che elimina i pericoli o riduce i rischi associati ai pericoli modificando le caratteristiche di progettazione o di funzionamento della macchina senza l’uso di ripari o dispositivi di protezione.

Nota Vedere il punto 6.2.

3.21 protezione: Misura di protezione che utilizza mezzi di protezione per proteggere le persone dai pericoli che non possono essere ragionevolmente eliminati o dai rischi che non possono essere sufficientemente ridotti mediante misure di protezione integrate nella

Nota Vedere il punto 6.3.

3.22 informazioni per l'uso: Misura di protezione che consiste in mezzi di comunicazione (per esempio testo, parole, segni, segnali, simboli, diagrammi) utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all’utilizzatore.

Nota Vedere il punto 6.4.

3.23 uso previsto: Uso di una macchina in conformità alle informazioni per l'uso fornite nelle istruzioni.

3.24 uso scorretto ragionevolmente prevedibile: Uso di una macchina in un modo non previsto dal progettista, ma che può derivare da un comportamento umano facilmente prevedibile.

3.25 mansione: Attività specifica svolta da una o più persone sulla macchina o nelle vicinanze della stessa durante il suo ciclo di vita.

...
segue in allegato

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 17.11.2024 Aggiunte Definizioni EN ISO 1200
Raccolta pericoli CEM4
Certifico Srl
0.0 17.02.2015 --- Certifico Srl

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Tags: Direttiva macchine EN ISO 12100 Abbonati Macchine