Vademecum Centri di Raccolta | NEW 2020
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Vademecum Centri di Raccolta ID 9215 | 05.02.2020 Il presente vademecum illustra, anche con il supporto di immagini, la disciplina dei centri di raccolta di cui al Decreto 8 aprile 2008, così come modificato dal Decreto 13 maggio 2009. Il Vademecum risulta essere così strutturato: Sommario Premessa Excursus La lett. mm) dell’art.183 del Dlgs 152/2006 definisce “centro di raccolta” l'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Con Decreto 8 aprile 2008, (pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99), entrato in vigore il 13 maggio 2008, che è stata posta in essere, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico di settore, la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152”. Il Decreto 8 aprile 2008 è stato modificato dal Decreto 13 maggio 2009 del Ministero dell'ambiente - “Modifica del Decreto 8 aprile 2008, (pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99), entrato in vigore il 13 maggio 2008, che è stata posta in essere, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico di settore, la “Disciplina dei centri di raccolta dei, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.” Tale ultimo decreto è entrato in vigore il giorno 2 agosto 2009. Il decreto del Decreto 8 aprile 2008 e di quello che lo modifica (del 13 maggio 2009) definisce la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i. sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attivita'di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonche' dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Rifiuti conferiti Sono rifiuti urbani (art. 184, comma 2 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152): Le utenze non domestiche potranno conferire ai centri di raccolta, ovviamente, soltanto i “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, cioè quelli dichiarati assimilati nel Regolamento comunale di igiene urbana. L’assimilazione può avvenire solo se: - sono rifiuti non pericolosi e provengono da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione; Quindi, la definizione di quali siano i rifiuti urbani assimilati risiede nella competenza del comune che la esercita attraverso l’emanazione del regolamento. L’art. 195, c. 2, lett. e) demanda ad un decreto – ad oggi non ancora emanato – la definizione dei criteri (qualitativi e quali-quantitativi) per l’assimilabilità, ai fini della raccolta e dello smaltimento, ai rifiuti urbani, sulla cui base i Comuni dovrebbero individuare in concreto quali rifiuti non domestici (di provenienza agricola, industriale, artigianale, commerciale e di servizi) siano assimilati agli urbani. L’assimilazione” viene eventualmente deliberata dal Comune, con un apposito regolamento comunale, sulla base dei criteri quantitativi e quali-quantitativi stabiliti a livello statale con un apposito D.M. Nelle more dell’emanazione di tale decreto, secondo quanto stabilito dall’art. 1, c. 184, della “finanziaria 2007” (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) “continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18, c. 2, lett. d), e 57, c. 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”, articoli che rimandavano, a loro volta, ad un D.M. ad hoc (art. 18 del D.Lgs. n. 22/1997), anch’esso mai emanato, e, nelle more, all’applicazione delle previgenti disposizioni in materia (art. 57, D.Lgs. n. 22/1997). Tali rifiuti devono essere conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze: 1) domestiche e Pertanto, i criteri a cui devono fare riferimento i Comuni – ancora oggi – sono da rintracciare nell’ambito del D.P.R. n. 915/1982 e nelle sue norme di attuazione (tra queste, il riferimento principale è costituito dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984). Nel Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i. vengono espressamente indicate sia le tipologie che i C.E.R. che possono essere depositati all’interno del centro. Si ricorda perciò che la scelta di depositare frazioni diverse o CER diversi di rifiuti, così come di non rispettare esattamente i contenuti del D.M., ad esempio in relazione alla possibilità di pretrattamento del rifiuto conferito, comporta l’assoggettamento del sito, come in precedenza, al normale regime autorizzativo. Le frazioni ed i CER consentiti, tra i quali i comuni possono scegliere quali tipologie di raccolte attivare nel centro sono: ... Ubicazione del centro di raccolta Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento. E’ importante osservare che in quanto trattasi di aree per attività di raccolta di frazioni omogenee di rifiuti urbani e assimilati, possono non rispettare le distanze di tutela previste per gli altri impianti che trattano rifiuti, quali quelle da case sparse o centri abitati. Il sito scelto deve comunque essere in piena disponibilità da parte dell’Ente e dovranno inoltre essere rispettati quei vincoli escludenti che derivano anche da altre normative di settore (ad esempio, distanze da pozzi ad uso acqua potabile, da corsi d’acqua, fascia A e B PAI, cimiteri, ecc. …) o limitanti (fasce di rispetto stradali, elettrodotti, di parco, ambientale, ecc. …). Nel caso in cui il sito individuato non abbia requisiti ottimali dovranno essere valutate delle misure compensative da mettere in atto nelle fasi di realizzazione e gestione dell’impianto per limitarne l’impatto sul tessuto urbano prossimo allo stesso (viabilità, decoro, problemi di carattere igienico sanitario, etc ). ... Struttura e modalità di deposito del centro di raccolta Se nel centro, come sopradescritto, è consentito il solo conferimento di frazioni non pericolose queste devono essere raccolte in cassoni scarrabili/contenitori e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza della rampa carrabile almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti. Se nel centro, è consentito sia il conferimento delle frazioni non pericolose che di quelle pericolose, lo stesso dovrà avere oltre alle caratteristiche già esposte anche una zona protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore. ... Durata del deposito La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi. Ciò comporterà in caso di conferimenti continuati, un avvio all’impianto successivo di ogni singola frazione, pericolosa o non, almeno una volta ogni 3 mesi. E’ importante comunque valutare correttamente tempi e modi di deposito delle singole frazioni per consentire comunque un deposito corretto di quelle frazioni particolari, quali, ad esempio, sfalci del verde, legno, polistirolo, carta, cartone che nell’arco dei tre mesi possono deperire dando origine a azioni moleste. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene. ...segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
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