Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti: quadro normativo - Rev. 1.0 2023
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27 Novembre 2024 | ||
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Classificazione caratterizzazione dei rifiuti / Rev. 1.0 del 30.10.2023 ID 5794 | 30.10.2023 / Documento completo in allegato Documento allegato, riepilogativo, sulla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti, quando e perché fare l'analisi. Update Rev. 1.0 del 30 Ottobre 2023 - Aggiornamenti normativi D.Lgs 152/2006 La normativa sui rifiuti contenuta nella parte quarta del D.Lgs. 152/06 prevede due procedure diverse ma coesistenti per stabilire se un rifiuto è ammissibile ad un determinato impianto di smaltimento o di recupero. Tali procedure sono applicate, spesso, contemporaneamente. Troppo spesso si fa confusione fra classificazione e caratterizzazione di un rifiuto, in quanto i due termini sono utilizzati come sinonimi. Nella realtà si tratta di due aspetti ben distinti, ovvero di due momenti diversi del processo conoscitivo di un rifiuto. L’articolo 184 del D.Lgs 152/2006 spiega il principio con cui si classifica un rifiuto, in primis per la sua origine, quindi “rifiuti urbani” o “rifiuti speciali”, e il processo da cui esso viene generato, nonchè lo stato fisico in cui si trova (solido, polveroso, fangoso, liquido). 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)(*). 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. 5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività: a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; 5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. 5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010. 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216. ______ b-ter) "rifiuti urbani": Lo strumento che viene utilizzato per classificare un rifiuto è l’Elenco Europeo dei Rifiuti che porta all’individuazione del corretto codice CER e della caratteristica di pericolosità o di non pericolosità attribuita al rifiuto. In caso di rifiuto pericoloso vanno poi definite le specifiche caratteristiche di pericolo H (all. I Parte IV D.Lgs. 152/06) ad esso attribuite. Vi sono molti casi, tuttavia, in cui il rifiuto in indagine non è riconducibile ad un processo produttivo codificato o tra i codici elencati per un certo processo non se ne trova uno che lo descriva in modo corretto. in molte situazioni, infatti, la voce del CER è generica e, di conseguenza, può essere utilizzata per rifiuti con origini le più disparate, con stati fisici o caratteristiche di pericolo diverse. E’ a questo punto che occorre caratterizzare il rifiuto, ovvero determinare le caratteristiche del rifiuto attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. In sintesi: descrivere il processo da cui trae origine, le materie prime utilizzate o le sostanze con cui può essere entrato in contatto e le relative schede di sicurezza. Questi aspetti sono essenziali, inoltre, per la corretta attribuzione al rifiuto delle eventuali caratteristiche di pericolo così come, nell’ottica di un inquadramento gestionale del rifiuto, va inclusa la verifica di idoneità verso l’impianto di destino finale. In molti casi è necessario un supporto analitico. E’ fondamentale comprendere, tuttavia, che non esistono analisi generiche o standard per definirne la caratterizzazione. Quindi la procedura per la classificazione è una sola, quelle per la caratterizzazione sono diverse, infatti quest'ultima è in funzione dell’operazione e dell’impianto di smaltimento o di recupero che si intende adottare per il rifiuto.
L’analisi di caratterizzazione del rifiuto devono essere effettuate, preferibilmente, presso laboratori accreditati previa consegna di un campione rappresentativo del rifiuto. Norme tecniche caratterizzazione dei rifiuti - UNI EN ISO 15192:2021 - Determinazione del cromo (VI) in materiali solidi mediante digestione alcalina e cromatografia ionica con rivelatore spettrofotometrico Responsabilità classificazione del rifiuto D.Lgs 152/06 1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014.[/box-warning] In base alla tipologia di trattamento a cui i rifiuti sono destinati, sono richieste analisi di diversa periodicità e tipologia. Dall’esame della disciplina normativa vigente in materia emerge che sussiste l’obbligo di procedere all’analisi chimica dei rifiuti solo nelle seguenti ipotesi: a) Per il conferimento in discarica: Il D.Lgs 36/2003, impone al produttore l’obbligo di “caratterizzare” il rifiuto. La caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento, parametri critici, ecc.). Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all’anno. [panel]Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (GU n.228 del 14.09.2020)) … Art. 7 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai sensi dell'articolo 16-bis, assicurano che non venga pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. 2. Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica. 3. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto. 4. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6. 5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019. [...] Campionamento
Il riferimento comunemente utilizzato per il campionamento, anche richiamato nel Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 per il conferimento dei rifiuti in discarica, è la norma UNI 10802:2023. UNI 10802:2023 Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati La norma, richiamate le indicazioni per la definizione di un piano di campionamento di rifiuti, descrive: - modalità di campionamento manuale di rifiuti in relazione al loro diverso stato fisico; La norma si applica ai rifiuti liquidi, liquefattibili per riscaldamento, pastosi, solidi (polverulenti, granulari, grossolani e monolitici) e ai fanghi. I principi tecnici enunciati nella norma possono costituire un riferimento anche per altre matrici solide e liquide quali, per esempio, i cosiddetti End of Waste. Data entrata in vigore: 05 ottobre 2023 / Sostituisce: UNI 10802:2013 Vedi documento: Procedura preparazione piano di campionamento rifiuti (UNI EN 14899:2006) b) Per il conferimento ad impianti di termovalorizzazione (inceneritori): l’art. 7 del D.L.vo. 133/2005 (abrogato dal D.Lgs. 4 Marzo 2014, n. 46), prevede che il gestore dell’impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. c) Per il conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato: per questo tipo di recupero, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti. d) Per i rifiuti cosiddetti “a specchio”. Per questi rifiuti la pericolosità o meno non è definibile a priori, poiché i processi produttivi che li generano possono in realtà avere come esito delle miscele più o meno cariche di inquinanti. Si definiscono “a specchio” poiché per gli stessi è sempre presente una coppia di codici, una pericolosa e l’altra non pericolosa. Per esempio il codice “17.05.03* - Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose”, qualora non contenga inquinanti in concentrazioni rilevanti, può essere sostituito dal codice “17.05.04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03”, quindi non pericoloso.
Per tali rifiuti quindi la pericolosità viene attribuita o meno basandosi sul confronto delle concentrazioni degli inquinanti in essi contenuti con i valori soglia stabiliti dal Regolamento (UE) 1357/2014.
La pericolosità (dovuta nell’esempio sopra riportato alla presenza sostanze pericolose) deve essere stabilita da un’apposita analisi chimica che rilevi le concentrazioni delle sostanze contenute al fine di classificare il rifiuto stesso. La caratterizzazione analitica non è un obbligo per ogni conferimento in impianto”. Il destinatario possa, laddove lo ritenga opportuno, o debba, qualora sia espressamente previsto tra le prescrizioni della sua autorizzazione, sottoporre i rifiuti conferiti ad analisi, onde avere riscontro e conferma della loro classificazione. Infatti, “per gli impianti – che non siano discariche – autorizzati secondo la procedura ordinaria il D.Lgs. 152/2006 non prescrive nulla in merito, lasciando gli enti che rilasciano i titoli abilitativi per l’esercizio delle operazioni di gestione la facoltà di disporre in proposito nell’ambito delle prescrizioni autorizzatorie”. Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) L'obiettivo della presente comunicazione è quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all'elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017. In particolare, essa fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi. La classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi e, in particolare, la comprensione del momento e delle circostanze in cui i rifiuti siano da considerarsi pericolosi è una decisione cruciale per l'intera catena di gestione dei rifiuti, dalla loro generazione fino al trattamento finale. Provvedimenti autorizzativi Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023 Collegati TUA | Testo Unico Ambiente Catalogo Europeo Rifiuti CER Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti 2021 Rifiuti: Quando effettuare le analisi di laboratorio Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti Regolamento (UE) N. 1357/2014 Nuove Caratteristiche di Pericolo Rifiuti D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 Legge 22 maggio 2015 n. 68 |
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