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Decreto ministeriale 25 marzo 2020 | Mod. DPCM 22 marzo 2020
Nuovo Coronavirus. Modifiche al DPCM 22 marzo 2020
Il decreto 25 marzo 2020 introduce alcune modifiche all'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.
Le disposizioni producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.
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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 in data 11 marzo 2020, che individua le attività del commercio al dettaglio non sospese nonché le prescrizioni in materia di attività dei servizi di ristorazione; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese; VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, ai sensi del quale l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; VISTA la “Classificazione delle attività economiche ateco 2007”, adottata dall’Istituto nazionale di statistica – ISTAT e consultabile all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/17888; CONSIDERATA la necessità di aggiornare l’elenco dei codici ATECO in modo da consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e, dall’altro lato, la sospensione delle attività non ritenute essenziali; SENTITO il Ministro dell’economia e delle finanze;
DECRETA
Art. 1 (Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020)
1. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto. 2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni: a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale; b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computertelefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale; c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti. 3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.
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Allegato 1
ATECO
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DESCRIZIONE
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1
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Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
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3
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Pesca e acquacoltura
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5
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Estrazione di carbone
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6
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Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
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09.1
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Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
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10
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Industrie alimentari
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11
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Industria delle bevande
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13.96.20
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Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
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13.95
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Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
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14.12.00
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Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
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16.24
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Fabbricazione di imballaggi in legno
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17
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Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
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18
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Stampa e riproduzione di supporti registrati
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19
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Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
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20
|
Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
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21
|
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
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22.2
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Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
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23.13
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Fabbricazione di vetro cavo
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23.19.10
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Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
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25.21
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Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
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25.92
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Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
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26.6
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Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
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27.1
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Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
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27.2
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Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
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28.29.30
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Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
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28.95.00
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Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
|
28.96
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Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
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32.50
|
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
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32.99.1
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Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
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32.99.4
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Fabbricazione di casse funebri
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33
|
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09,
33.12.92, 33.16, 33.17)
|
35
|
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
|
36
|
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
|
37
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Gestione delle reti fognarie
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38
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Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
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39
|
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
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42
|
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
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43.2
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Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
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45.2
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Manutenzione e riparazione di autoveicoli
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45.3
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Commercio di parti e accessori di autoveicoli
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45.4
|
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
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46.2
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Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
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46.3
|
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
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46.46
|
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
|
46.49.2
|
Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
|
46.61
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Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi itrattori
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46.69.91
|
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
|
46.69.94
|
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
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46.71
|
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
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49
|
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
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50
|
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
|
51
|
Trasporto aereo
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52
|
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
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53
|
Servizi postali e attività di corriere
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55.1
|
Alberghi e strutture simili
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j (DA 58 A 63)
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Servizi di informazione e comunicazione
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K (da 64 a 66)
|
Attività finanziarie e assicurative
|
69
|
Attività legali e contabili
|
70
|
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
|
71
|
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
|
72
|
Ricerca scientifica e sviluppo
|
74
|
Attività professionali, scientifiche e tecniche
|
75
|
Servizi veterinari
|
78.2
|
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1
|
80.1
|
Servizi di vigilanza privata
|
80.2
|
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
|
81.2
|
Attività di pulizia e disinfestazione
|
82.20
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Attività dei call center2
|
82.92
|
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
|
82.99.2
|
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
|
82.99.99
|
Altri servizi di sostegno alle imprese3
|
84
|
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
|
85
|
Istruzione
|
86
|
Assistenza sanitaria
|
87
|
Servizi di assistenza sociale residenziale
|
88
|
Assistenza sociale non residenziale
|
94
|
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
|
95.11.00
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Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
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95.12.01
|
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
|
95.12.09
|
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
|
95.22.01
|
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
|
97
|
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
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NOTE
1. Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decretoministeriale.
2. Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
3. Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
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Info e download
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