Spedizioni di rifiuti: Quadro normativo
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26 Novembre 2024 | ||
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Spedizioni di rifiuti: Quadro normativo ID 9552 | 21.11.2019 Il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti attua nel contesto del diritto dell'Unione le disposizioni della Convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final dell'OCSE. Le procedure di spedizione dipendono dal tipo di rifiuto, dalla sua destinazione e dal trattamento cui è sottoposto. Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti Il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti («regolamento sulle spedizioni di rifiuti») attua nel diritto dell'Unione le disposizioni della Convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (ovvero quando un rifiuto viene trattato per recuperare un prodotto utilizzabile o trasformato in carburante). Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, stabilisce le procedure, le condizioni e i requisiti da rispettare nel corso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ivi comprese le spedizioni tra Stati membri. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti: - tra i paesi dell’UE all’interno dell’UE o con transito attraverso paesi terzi; Disciplina quasi tutte le tipologie di rifiuti, ad eccezione di rifiuti radioattivi (Direttiva 2006/117/Euratom del 20 novembre 2006), rifiuti prodotti a bordo delle navi (Direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019), spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento sui sottoprodotti di origine animale (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del del 21 ottobre 2009), talune spedizioni di rifiuti provenienti dall’Antartico, importazioni nell’UE di taluni rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi ecc. A norma degli articoli 34 e 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, è vietata l'esportazione di rifiuti per un'operazione di smaltimento al di fuori dei paesi EE/EFTA, nonché l'esportazione di rifiuti pericolosi provenienti dall'UE verso qualsiasi paese al quale non si applica la decisione OCSE. CAPO 1 Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento Articolo 34 Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA CAPO 2 Esportazioni di rifiuti destinati al recupero 1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE: a) rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi; 2. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24. 4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato come pericoloso nell'allegato V o sia elencato nell'allegato V, parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, sia classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione qualora presenti una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dal paragrafo introduttivo dell'allegato III del presente regolamento. 5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare commenti e, ove opportuno, modificare l'allegato V a norma dell'articolo 58. Esistono due procedure di controllo per la spedizione di rifiuti, ossia: 1. gli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 che solitamente si applicano alle spedizioni per il recupero di rifiuti elencati nell'allegato III (rifiuti inclusi nell'«elenco verde») o IIIA; e 2. la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per qualsiasi altro tipo di spedizione di rifiuti. Nel contesto dell'identificazione dei rifiuti ai fini di una corretta procedura e documentazione, si applica la classificazione secondo gli elenchi contenuti negli allegati III e IV del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (gli elenchi integrati derivanti da accordi internazionali). Tali elenchi prevedono un approccio di classificazione diverso da quello dell'elenco dei rifiuti. Tuttavia, la classificazione in base alla direttiva quadro sui rifiuti e all'elenco dei rifiuti è pertinente anche nel contesto del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, ad esempio come criterio per stabilire se i rifiuti in esame possano essere esportati verso taluni paesi extra-UE e non appartenenti all'OCSE (articolo 36, paragrafo 1, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti). La classificazione dei rifiuti in conformità alle voci di cui agli allegati III e IV (ossia i codici della convenzione di Basilea e dell'OCSE) nonché alle voci dell'elenco dei rifiuti (parte 2 dell'allegato V del regolamento sulle spedizioni di rifiuti) deve essere indicata sul documento di notifica e di movimento utilizzato nel quadro della procedura di notifica e in conformità con le istruzioni di cui al punto 25 dell'allegato IC. Analogamente, l'identificazione dei rifiuti deve essere effettuata nel documento di cui all'allegato VII in caso di spedizioni soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18. Per quanto riguarda il caso di spedizioni di rifiuti soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, i codici da utilizzare per le caratteristiche di pericolo (codici H) e le operazioni di trattamento (codici D e R) nei documenti di notifica e di movimento (allegati IA e IB) sono quelli elencati rispettivamente negli allegati III e IV della convenzione di Basilea. Update 21.11.2019 ... Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019 Collegati |
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