Adeguamento Prevenzione Incendi scuole: Proroga al 31.12.2019
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Adeguamento Prevenzione Incendi scuole: Proroga al 31.12.2019 ID 6716 | 13.08.2019 | Timeline adeguamento Update 12.08.2019: differita proroga al 31 dicembre 2019 dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81 Differimento termini adeguamento PI scuole 31 .12.2019 La Legge 8 agosto 2019 n. 81, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. Art. 4 - bis Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Update 22.09.2018: confermata proroga dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 Normativa antincendio edifici scolastici Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 Proroga di un anno (31 dicembre 2018) per l’adeguamento antincendio di scuole ed asili nido, e proroga entro il 2019 per i rifugi alpini. L'emendamento 6.4 aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 6 del decreto legge n. 91 del 2018 (Milleproroghe 2018), all Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione e università: Il termine per l’adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, era scaduto il 31 dicembre 2017 dopo diverse proroghe. Il decreto legge n. 91 del 2018 interviene solo sul primo ciclo del piano di adeguamento definito dall’adeguamento ufficiale (Decreto Min. Interno 16 luglio 2014 e Decreto 21 marzo 2018). Update 22.03.2018 Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido. Decreto 21 marzo 2018 Art. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica: livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b) , 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014; Il primo step del percorso di adeguamento delle scuole e degli asili nido fa riferimento al decreto 21 marzo 2018, che individua gli interventi da attuare in via prioritaria per l’adeguamento delle scuole ancora non in regola: Adeguamento antincendio rifugi alpini Per i rifugi alpini con più di 25 posti letto ed esistenti al 14 aprile 2014 proroga dei termini del piano di adeguamento in due fasi: |
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