Linee Guida per i Sistemi autonomi Gestione Rifiuti
Appunti Ambiente | ||
24 Novembre 2024 | ||
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Linee Guida per i Sistemi autonomi Gestione Rifiuti La gestione dei rifiuti, disciplinata dalla Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è improntata alla precauzione ed alla prevenzione della produzione dei rifiuti: l’obiettivo generale è quello – in linea con le direttive europee in merito – di ridurne l’impatto negativo sull’ambiente e garantire il buon funzionamento del mercato, massimizzando le fasi del recupero e del riciclaggio ed evitando distorsioni della concorrenza, anche per non ostacolare l’entrata nel mercato di nuovi operatori. In questi ultimi anni, nella gestione dei rifiuti, si è data sempre più rilevanza al principio di derivazione comunitaria della responsabilità estesa del produttore (EPR - Extended Producer Responsibility), intesa quale strategia di protezione ambientale estesa all’intero ciclo di vita del prodotto, per effetto del quale il produttore è responsabile del prodotto immesso sul mercato fino alla gestione del suo fine-vita. Quindi, il produttore, già dalla fase di produzione, è chiamato a progettare ed immettere sul mercato prodotti ecocompatibili che ne agevolino il riutilizzo e il recupero di componenti, il ritiro, il riciclo e lo smaltimento finale. Nello specifico, l’ambito dei Consorzi è disciplinato dai Titoli II e III della Parte IV del Codice dell’Ambiente. In particolare, gli artt. 223 e 224 definiscono l’architettura principale del sistema imballaggi, c.d. sistema CONAI, nel quale quest’ultimo riveste un ruolo centrale nel coordinamento generale e nell’attribuzione del contributo ambientale, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi globali di recupero e riciclaggio afferenti a ciascun materiale. Gli importi che il CONAI acquisisce per il suddetto contributo sono percepiti in nome e per conto dei Consorzi di filiera, fatta eccezione per una quota acquisita per mezzi propri. Ai Consorzi di filiera si affiancano i Consorzi deputati alla gestione di particolari categorie di rifiuti (oli e grassi vegetali ed animali esausti, rifiuti di beni in polietilene, oli minerali esausti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e accumulatori, pneumatici fuori uso), nonché quei sistemi definiti autonomi rispetto a quelli istituti per legge. Invero, il legislatore, per l'adempimento degli obblighi imposti, accorda ai produttori (ovvero agli operatori) delle diverse filiere di rifiuti la possibilità di non aderire ai Consorzi istituiti per legge, ma di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti sull’intero territorio nazionale. Il procedimento si fonda sulla richiesta di un riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, che nell’ambito delle sue attività istituzionali vigila sulla gestione dei rifiuti, assicura il rispetto del dettato normativo da parte dei Consorzi istituiti per legge ed è appunto il soggetto deputato al riconoscimento dei sistemi autonomi, con il supporto tecnico dell’ISPRA. In particolare, gli operatori economici devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che lo stesso sia effettivamente ed autonomamente funzionante e che sia in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dalla norma primaria, garantendo l’informazione sulle modalità del sistema adottato nei confronti degli utilizzatori e degli utenti finali. ... Fonte: MATTM Collegati: |
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