Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - Responsabilità
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30 Novembre 2024 | ||
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Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - Responsabilità ID 10060 | 08.02.2020 Il presente approfondimento con Diagrammi, Sentenze Cassazione in merito e Modello Comunicazione modifica macchine DL / Fabbricante, intende chiarire gli Obblighi e Responsabilità: Nel momento in cui il DL, inserisce la macchina nel suo ciclo produttivo, diventa responsabile in primis, (vedi sentenze segnalate), della messa a disposizione dei lavoratori di macchine conformi ai requisiti di sicurezza e deve garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. Tale responsabilità è avvallata in generale, con eccezioni, vedasi alcune sentenze segnale in calce (Cassazione penale sez. III, 14/03/1997, n.3865). Non automatismo marcatura CE esonero DL responsabilità messa in servizio Vari, in giurisprudenza, sono i casi sulle responsabilità dei due attori, con diverse sfaccettature, ma vige di prassi che è sempre il DL responsabile della messa a disposizione dei lavoratori di macchine conformi, il CE diventa una condizione necessaria ma non sufficiente. Nel momento in cui avviene un infortunio su una macchina, non sempre è semplice individuare se la responsabilità è solamente in capo al Datore di Lavoro o se esista una corresponsabilità del Fabbricante. *Si rimanda alle Sentenze segnalate per una quadro più ampio di quanto qui esposto. ... Flusso temporale obblighi Fabbricante di una macchina ed Datore di lavoro Nel Diagramma che segue, è schematizzato il flusso temporale degli obblighi del Fabbricante di una macchina che la immette sul mercato/in servizio e del Datore di lavoro che la mette a disposizione dei lavoratori: Fig. 1 Flusso temporale degli obblighi del Fabbricante di una macchina ed Datore di lavoro Il momento dell’immissione nel mercato/messa in servizio di una macchina - t0 - costituisce uno spartiacque fra gli obblighi del Fabbricante della macchina e gli obblighi del Datore di Lavoro. (1) 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. (2) Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: Scambio informazioni Fabbricante / Datore di lavoro modifiche macchine CE Nel diagramma che segue è descritta una procedura adottabile per scambio informazioni tra Datore di lavoro e Fabbricante per modifiche ad una macchina inserita in un ciclo produttivo, che potrebbe essere “modificata” nel tempo per esigenze produttive, miglioramenti di sicurezza, altro, al fine di rendere allineati gli Obblighi del DL e quelli già predisposti dal Fabbricante. Fig. 2 - Esempio di Procedura per modifica a macchine e scambio di informazioni DL/Fabbricante. Attenzione non obbligatoria, da valutare caso per caso (applicata ad un caso Certifico). Sanzioni Direttiva macchine D.Lgs. 17/2010 Riferimenti Artt. 70 e 71 DL D.Lgs. 81/2008 Inosservanza delle cautele infortunistiche: responsabilità In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a macchinario privo di “carter” di protezione, in cui la Corte ha ritenuto che il pericolo era evidentemente riconoscibile con l’ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore). Cassazione penale sez. IV, 03/10/2018, n.1184 La responsabilità del costruttore della macchina non esclude quella del DL quando il problema è evidente La responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude peraltro la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (Cass., Sez. 4^, n. 26247 del 30/5/2013, Rv., 256948; in senso conforme, già, Cass. n. 1216 del 2006, Rv. 233175; n. 2630 del 2007, Rv. 236012; n. 37060 del 2008, Rv. 241020). Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2016, n. 40702 Responsabilità datore di lavoro macchinari e profili colposi addebitabili ad altri Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2016, n. 10721 Sicurezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “Ce” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità; e ciò a prescindere dall’eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità del costruttore. Cassazione penale sez. IV, 06/04/2011, n.33285 Responsabilità del costruttore e del datore di lavoro Nel caso di infortunio sul lavoro determinato dall’utilizzo di un macchinario non munito all’origine dei necessari congegni di sicurezza, alla responsabilità del costruttore si aggiunge anche quella del datore di lavoro, giacché questi, che è il primo garante della sicurezza dei propri dipendenti, non è esonerato da responsabilità se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza in ordine alla fornitura di un macchinario non sicuro. Cassazione penale sez. IV, 10/06/2010, n.34774 Marchio CE di una macchina e il difetto di fabbrica Il marchio Ce di una macchina e il difetto di fabbrica non esonerano l’impresa dalla responsabilità penale per l’infortunio sul lavoro occorso al dipendente. Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore, atteso che è configurabile la responsabilità del datore che introduce in azienda una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno – senza avere appositamente accertato che il costruttore o il venditore abbia sottoposto la stessa a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso. Non sussiste neppure l’esonero da responsabilità sulla base del marchio Ce, non potendo a questo ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza, proprio per la prevedibilità ed evitabilità, dell’evento lesivo. Cassazione penale sez. fer., 26/08/2008, n.45335 Affidamento sulla presenza del marchio CE o sulla notorietà del costruttore Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità . Cassazione penale sez. IV, 12/06/2008, n.37060 Controllo del datore di lavoro e normativa antinfortunistica In tema di normativa antinfortunistica, sussiste la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina, che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone, senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbiano sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere tale responsabilità la mera dichiarazione, resa dal datore di lavoro medesimo, di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica. Cassazione penale sez. IV, 10/11/2005, n.2382 Adozione delle necessarie cautele e responsabilità per infortuni sul lavoro In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza hanno l’obbligo di consegnare ai dipendenti macchinari e utensili provvisti di ogni opportuno, efficace dispositivo antinfortunistico e devono perciò apportare tutte le modifiche che si rendano necessarie per il loro sicuro funzionamento; tuttavia il diretto e principale destinatario della regola che impone l’adozione delle necessarie cautele è il costruttore della medesima, sicché non è imputabile alla responsabilità del datore di lavoro un incidente verificatosi nonostante la perfetta corrispondenza del macchinario, così come fornito dal costruttore, alle regole di prevenzione antinfortunistica secondo le prescrizioni di sicurezza delle norme comunitarie in materia. (Principio affermato in relazione all’art. 77 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 con riferimento ad un trapano a turbina al quale solo dopo il verificarsi dell’incidente era stato aggiunto un meccanismo a pedale come dispositivo di consenso per la sua messa in funzione). Cassazione penale sez. III, 14/03/1997, n.3865 Responsabilità penale del costruttore In caso di infortunio sul lavoro verificatosi per la mancanza delle prescritte misure protettive di macchina, la responsabilità penale del costruttore di quest’ultima ricorre anche quando il datore di lavoro ne abbia consentito l’uso, trattandosi di fatto privo di efficacia interruttiva del nesso di causalità tra il fatto illecito del costruttore e l’evento dannoso. (Fattispecie in tema di reato di lesioni colpose). Cassazione penale sez. IV, 05/05/1987 Responsabilità del costruttore o del venditore dei macchinari privi dei requisiti di sicurezza In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l’eventuale responsabilità del costruttore o venditore dei macchinari privi dei requisiti di sicurezza ex art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, non esclude quella di chi, a norma del precedente art. 4, è tenuto a verificare, prima dell’impiego, che essi siano rispondenti alla normativa antinfortunistica e non costituiscano fonte di pericolo per coloro che vi vengano a contatto. Cassazione penale sez. IV, 07/04/1986 Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
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