Conduzione dei generatori di vapore: quadro normativo
Un documento, quadro normativo, sull'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, in riferimento a:
- TUSL D. Lgs. 81/2008 Art. 73-bis
- D.M 01.03.1974
- Direttiva PED 2014/68/UE (Decreto attuazione D. Lgs 26/2016)
- Norme tecniche UNI
Il conduttore di generatori di vapore è una figura tecnica con requisiti stabiliti in prima istanza dalla definizione del vecchio Regio Decreto 824 del 12.05.1927, poi dal DM 01.03.1974 e successive modifiche del 07.02.1979.
Certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (Patente)
Il generatore di vapore è “l’insieme” composto dalla caldaia e dagli organi di controllo e sicurezza garantiti come unica macchina dal Costruttore, la caldaia è definita come una struttura in pressione comprendente il focolare ove possono crearsi pericoli di surriscaldamento.
La patente per conduttore di generatori di vapore ed acqua surriscaldata si articola in:
IV grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 ton/h di vapore (superficie di scambio termico ≤ a 30 m2 ).
III grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 ton/h di vapore (superficie di scambio termico ≤ a 100 m2 ).
II grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 ton/h (superficie di scambio termico ≤ a 500 m2 ).
I grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi producibilità e superficie di scambio.
Esonero Patente
...
Chiunque voglia condurre un generatore di vapore, di qualunque producibilità, salvo le eccezioni previste dalla legge, deve possedere un certificato di abilitazione.
Per ottenerlo è necessario aver superato un esame specifico.
Per partecipare alla particolare sessione di esami l'interessato deve:
- essere maggiorenne;
- presentare apposita domanda, in carta legale, alla circoscrizione Direzione Provinciale del Lavoro, dove si svolge la sessione di esami.
Alla domanda, oltre alla documentazione indicata all'articolo 3 del D.M. 1 marzo 1974, deve essere allegato il libretto personale di tirocinio, che viene rilasciato dall'U.F. Impiantistica di riferimento.
Risulta necessario, ai sensi dell'art.8 D.M. 1 marzo 1974, che venga effettuato, durante il periodo di tirocinio, un accertamento sulle effettive condizioni del tirocinio da parte di un operatore dell'U.F. Impiantistica, il cui risultato deve essere annotato sul libretto personale di tirocinio.
La Direttiva PED e le norme tecniche
La Direttiva 97/23/CE attuata con il D. Lgs 93/2000 prima, e poi nel 2016 con la Direttiva 2014/68/UE PED, Pressure Equipment Directive attuata con il D. Lgs 26/2016, vedi il testo consolidato D.Lgs 59/2000 coordinato 2016, rimanda alle norme armonizzate per la Direttiva PED, in particolare:
EN 12952-3:2012
Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione della caldaia
EN 12953-2:2012
Caldaie a tubi da fumo - Parte 2: Materiali per le parti in pressione delle caldaie e degli accessori
Norma UNI Sorveglianza
UNI/TS 11325-3:2010
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata
Estratto TUS
Articolo 73-bis: Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.
3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.”;
Altro
INTERPELLO N. 11/2015 del 29/12/2015
Composizione commissione d’esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974
Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (G.U. 16 aprile 1974, n. 99). con successive modifiche e integrazioni di cui al D.M .del 7 febbraio 1979
(G.U. 16 aprile 1974, n. 99)
Testo coordinato del Decreto Legislativo 93/2000 PED (Pressure Equipment Directive)
con evidenziate modifiche, sostituzioni e soppressioni, introdotte dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 (Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE).
Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
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