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In Gazzetta la Legge di bilancio 2018
Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Pubblicata in GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62.
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018
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Di seguito alcune delle disposizioni di proroga d'interesse contenute:
Rifiuti prodotti dai sistemi d'arma in infrastrutture difesa (Modifica TUA) co. 304
"304. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 184, dopo il comma 5 -bis sono inseriti i seguenti: «5 -bis .1. Presso ciascun poligono mili tare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività: a) l’arma o il sistema d’arma utilizzati; b) il munizionamento utilizzato; c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. 5 -bis .2. Il registro di cui al comma 5 -bis .1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. ....
Attività ricettive turistiche-alberghiere con oltre 25 posti letto co. 1122 lettera i)
"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture; - reazione al fuoco dei materiali; - compartimentazioni; - corridoi; - scale; - ascensori e montacarichi; - impianti idrici antincendio; - vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; - vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; - locali adibiti a deposito."
Sistri - rinvio al 31 dicembre 2018 e semplificazioni (Modifica TUA) co. 1134 e co. 1135
"1134. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3 -bis e 9 -bis , le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »; b) al comma 9 -bis , quarto periodo, dopo le parole: « nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui » e le parole: « nel corso dell’anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ».
1135. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 194 è aggiunto il seguente:
«Art. 194 -bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI) . - 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale. 2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei tra sporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1. 3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata. 4. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile. 5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri: a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente; b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di con tributo; c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al paga mento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio; d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede proces suale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI. 6. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260 -bis , comma 2, e non comporta il pagamento di interessi »."
Progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni co. 1132
"1132. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 101, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trecentosessanta giorni »; 2) al comma 102, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »; 3) al comma 103, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »; 4) al comma 109, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »; b) all’articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; c) all’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »; d) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 1 -bis . Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b) , della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, della mede sima legge, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di cate goria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845. 1 -ter . Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1 -bis del presente articolo consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l’articolo 7, comma 2, lettera b) , della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l’esercizio per almeno un anno dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni »; 2) all’articolo 3: 2.1) al comma 2, le parole: « peri cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »; 2.2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2 -bis . I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) , b) e c) , della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, che intendano con seguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3»."
Incentivi per l'energia da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili co. 588
"588. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 149, le parole: « entro il 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »; b) al comma 149, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono aggiunte le seguenti: « o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti »; c) al comma 151, come modificato dall’articolo 57 - ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « Entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 »."
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