Piano viabilità aziendale: normativa sicurezza e struttura | Rev. 3.0 Novembre 2022
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||||||
24 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
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Piano viabilità aziendale: normativa sicurezza e struttura | 11.2022 ID 4771 | Rev. 3.0 2022 del 04.11.2022 / Documento completo allegato Documento sulla normativa di sicurezza e la strutturazione di un piano di viabilità aziendale in accordo con D.Lgs. 81/2008 Titolo II e V aggiornato alle nuove norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 relative alle installazione di protezioni antiurto in ambito industriale. Rev. 3.0 del 04.11.2022: Per viabilità aziendale si intende tutto ciò che è connesso con lo spostamento delle persone, dei mezzi di trasporto, delle materie prime e dei prodotti all'interno degli spazi aziendali, siano questi reparti chiusi o aree esterne. Occorre quindi affrontare in modo organico il problema della viabilità di un insediamento gestendola in maniera meno disorganizzata con disposizioni e regole certe definite dall’azienda: Deve essere data la massima diffusione di quanto definito a tutti i lavoratori, fornitori e visitatori, relativamente a quali siano le regole di viabilità che vigono in azienda. Gli obblighi relativi alla segnaletica di sicurezza in azienda, che nel D.Lgs. 81/08 sono disciplinati dal Titolo V "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro", in particolare: 1. Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 3. Decreto MLPS 22 gennaio 2019 1. L'Art. 163 del D. Lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro 2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. 3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII. Affrontando quindi il tema della segnaletica orizzontale il D.Lgs. 81/08 lascia libertà al datore di lavoro di impiegare soluzioni di comprovata validità oppure, "se del caso", fare riferimento alla legislazione vigente per la regolazione del traffico stradale. 1. le prescrizioni dell'All. XXVIII Fig. 1. Possibili strumenti normativi per la segnaletica orizzontale (*) Le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 sono “buona tecnica” per la progettazione di determinati requisiti per i luoghi di lavoro come definiti dall’Art. 62 ed i requisiti all’Art. 63 D.Lgs. 81/2008 Si può quindi ritenere valida qualsiasi soluzione che, partendo dai presupposti dell'Art. 163 e dell'All. XXVIII, si riveli valida ed efficace, anche in funzione del rischio da prevenire. La consultazione di norme di buona tecnica, anche straniere, o del Codice della Strada può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari e garantire una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro. La segnaletica dovrà in ogni caso essere oggetto di idonea manutenzione e rifacimento ove necessario, anche per esempio a causa dell'usura del tempo e del passaggio dei mezzi. Il Codice della Strada 2. Il Progetto del Piano della viabilità aziendale Il Piano della viabilità aziendale va progettato e definito in forma scritta, e deve definire le regole di circolazione in uso nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda e stabilire le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto mezzi di trasporto interni ed esterni (traspallet, auto, camion, ecc.) e dei lavoratori/pedoni. Il piano deve prevedere in particolare: Si rammenta che la segnaletica specie quella orizzontale è soggetta ad usura, va tenuta in regolare manutenzione al fine di garantire la sua efficienza nel tempo; è bene che la periodicità del controllo e del ripristino sia definita da apposito programma, facente parte integrale del piano della viabilità. E' importante informare i lavoratori del contenuto del piano di circolazione interna aziendale e vigilare sul rispetto concreto delle procedure di sicurezza. A questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata, un incaricato al controllo periodico frequente (es. un preposto/capo magazziniere). Nel caso d’inottemperanza del rispetto delle norme di circolazione vigenti all’interno dell’azienda, prendere provvedimenti, quali, ad esempio, richiami verbali e scritti, sospensioni temporanee o definitive ad accedere in azienda da parte di imprese esterne. Tali provvedimenti vanno presi in caso di: 2.1 Segnaletica orizzontale e verticale 2.1.1 Segnaletica orizzontale Tutta la segnaletica deve essere idoneamente mantenuta nel tempo attraverso pulizia o rifacimento e deve essere aggiornata in caso di variazione di layout.
2.1.2 Percorsi interni di circolazione per carrelli e pedoni Le dimensioni seguenti, dettate da indicazioni di costruttori di carrelli, (Vedi a seguire Progetto SicuraMente), sono consigliate per la realizzazione della segnaletica orizzontale delle vie di circolazione al fine di garantire una normale viabilità, evitare interferenze con pedoni ed altri mezzi e consentire manovre in sicurezza: 2.1.3 Segnaletica verticale
Eventuali punti critici delle vie di transito potranno essere segnalate, come detto, secondo le regole del Codice della Strada. 2.1.4 Parcheggi I parcheggi devono essere perfettamente identificati e ben visibili. In base al D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), per quanto riguarda le dimensioni dei posti individuali, «Lo stallo minimo per la sosta in superfici assegnato alle automobili, libero da ingombri deve avere le dimensioni di 4,50 x 2,30m», anche se in base alle norme di buona pratica l’ingombro convenzionale standard è pari a 2,50 x 5,00 m. Per ciò che concerne i posti riservati ai disabili, l'art.10 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 prevede una larghezza minima non inferiore a 3,20 m e una lunghezza non inferiore a 6 m. Essi devono essere segnalati orizzontalmente da strisce di delimitazione gialle di larghezza 12 cm e contrassegnati dall’apposito simbolo (come da Regolamento di attuazione del Codice della Strada, art. 149 e Art. 40 del Codice della Strada.). 2.1.5 Zone pedonali La segnaletica delle zone pedonali consente di controllare il flusso pedonale, l’accesso alle zone a traffico limitato e le zone vietate al personale e al pubblico. 3. Protezioni antiurto in ambito industriale Pubblicate il 13 ottobre 2022, le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 relative alle protezioni antiurto in ambito industriale. Si tratta delle prime norme UNI, molto attese, relative alla sicurezza nelle zone di movimentazione industriale e viabilità dei luoghi di lavoro. Le norme hanno lo scopo di fornire: UNI, attraverso il lavoro del GL 70 della Commissione Sicurezza, ha pubblicato in data 13 ottobre 2022 le due norme (già Progetto UNI1605398 e Progetto UNI1604054): 1. UNI/TS 11886-1:2022:Protezioni antiurto in ambito industriale – Parte 1: Metodi di prova e criteri per la classificazione – TS: Specifica Tecnica La UNI/TR 11886-2:2022, in particolare, detta i criteri di scelta ed installazione, in ambito industriale e in luoghi particolarmente a rischio, di protezioni antiurto atte ad evitare che mezzi e pedoni possano entrare in zone o aree pericolose o non di loro competenza, tale da migliorare e garantire la sicurezza nelle zone di movimentazione e viabilità. Le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022sono “buona tecnica” per la progettazione di determinati requisiti per i luoghi di lavoro come definiti dall’Art. 62 ed i requisiti all’Art. 63 D.Lgs. 81/2008: 3.1 UNI/TS 11886-1:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale: metodi di prova e criteri per la classificazione UNI/TS 11886-1:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 1: Metodi di prova e criteri per la classificazione La specifica tecnica definisce le modalità di prova e i criteri per la classificazione energetica e di ingombro operativo, tramite velocità e massa di prova, delle protezioni antiurto in ambito industriale. Estratto rielaborato 3. Definizioni […] 3.6 Protezione antiurto: Dispositivo progettato per il contenimento dell’urto di mezzi di movimentazione merci, posto a protezione delle attrezzature di lavoro e/o delle infrastrutture aziendali e/o delle aree di passaggio pedonale e/o delle postazioni di lavoro. Nota 1 Nota 2 3.6.1 Protezione antiurto continua: Protezione antiurto (vedere punto 3.6) la cui maggiore suoerficie protettiva si sviluppa in orizzontale, rispetto al piano di ancoraggio, per la protezione di perimetri. Nota Esempio di protezione antiurto sono illustrati in figura 3.
3.6.2 Protezione antiurto puntuale: Protezione antiurto (vedere punto 3.6), la cui superficie protettiva si sviluppa in verticale, rispetto al piano di ancoraggio, per la protezione di punti specifici. Nota Esempio di protezione antiurto puntuale sono illustrati in figura 4.
[...] 3.2 UNI/TR 11886-2 Criteri di scelta: Protezioni antiurto UNI/TR 11886-2:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 2: Criteri di scelta Linee guida per la scelta più appropriata delle protezioni antiurto in ambito industriale, sulla base della classificazione definita nella UNI/TS 11886-1. Il rapporto tecnico UNI/TR 11886-2 definisce le specifiche per la corretta installazione di una protezione antiurto, perchè sia efficacie e garantisca le migliori performance. Le protezioni antiurto di cui tratta il rapporto tecnico sono progettati per livelli specifici di prestazione, in modo da permette il contenimento dei mezzi di movimentazione che accidentalmente escono dai confini delle zone di movimentazione prescritte. La gamma dei possibili urti di mezzi di movimentazione a cui può essere soggetta una protezione antiurto è estremamente ampia in termini di velocità, angoli di avvicinamento, tipo di mezzo ed altre condizioni del mezzo e della superficie. Di conseguenza, nella UNI/TS 11886-1:2022 si definisce un metodo di prova che sia il più conservativo possibile in modo da inglobare la più ampia casistica. Il rapporto tecnico, invece, si rivolge a tutti gli operatori aziendali, che hanno una responsabilità diretta nella valutazione del rischio e nella pianificazione delle azioni correttive necessarie alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, e che intendono implementare efficacemente la sicurezza passiva in azienda, applicando processi di valutazione dei rischi e di scelta delle protezioni antiurto, con la finalità di proteggere infrastrutture, macchinari e soprattutto i lavoratori, da eventuali incidenti provocati dai mezzi di movimentazione. Estratto rielaborato 1. Criteri di scelta delle protezioni antiurto La scelta delle protezioni antiurto dovrebbe essere effettuata sulla base delle analisi seguenti: - le caratteristiche di viabilità dell’ambiente in cui si vuole intervenire; 2. Individuazione della classe energetica della protezione antiurto idonea nell’ambiente di lavoro 2.1 Rilevazione della massa complessiva del mezzo di movimentazione in condizioni di lavoro Per ogni mezzo di movimentazione utilizzato nell'ambiente di lavoro, la massa complessiva del mezzo di movimentazione è dato dalla sommatoria dei seguenti dati: a) massa del mezzo di movimentazione; Nota b) massa del carico massimo movimentato nell'ambiente di lavoro; [...] 5. Analisi dimensionale Una volta definite le classi prestazionali che la protezione antiurto garantisce per assolvere il proprio lavoro in sicurezza, occorre verificare che la protezione sia anche geometricamente idonea a garantire il contenimento del mezzo in caso di impatto. Per far questo è necessario considerare, fra gli altri, i seguenti casi principali: - Possibile urto durante la marcia in avanti del mezzo: si dovrebbe scegliere una protezione la cui regione d’urto contenga su di sé la proiezione dell’ingombro del carico movimentato dal mezzo o, almeno, parte di esso, quanto basta per garantirne l’arresto da parte della protezione antiurto nella zona specifica di applicazione. Nel caso in cui il mezzo viaggi senza carico occorre tenere conto degli ingombri e degli effetti di un eventuale impatto delle forche. In questa analisi è fondamentale ricordare, come da prescrizioni di legge, che la movimentazione dei carichi avviene sempre mantenendo il carico più in basso possibile, così da limitare quanto più possibile lo sbilanciamento del mezzo e di conseguenza il rischio di ribaltamento o la caduta del carico. - Possibile urto durante la retromarcia del mezzo: occorre scegliere una protezione antiurto la cui regione d’urto sia sufficiente per permettere l’arresto del mezzo evitando che il mezzo (o parti di esso) oltrepassi la protezione antiurto durante e dopo l'urto. In entrambe le analisi è utile ricordare che, a parità di altri fattori, e in particolare a parità di barriera, l’ingombro operativo di una protezione antiurto è generalmente tanto più ampio quanto più alta da terra risulta essere la sua regione d’urto, con conseguente maggiore occupazione di spazio utile. Inoltre potrebbe accadere che l’area da mettere in protezione sia interessata dal passaggio di mezzi di dimensioni e caratteristiche energetiche diverse, in questi casi sarebbe fondamentale scegliere la protezione antiurto in funzione del mezzo di movimentazione più probante per la stessa. In questo modo, si individuerebbero le specifiche fondamentali per la scelta della protezione antiurto che permetta di coprire l’intera casistica dei possibili impatti, offrendo il miglior grado di protezione possibile. Completato il percorso di scelta della protezione sulla base prestazionale e dimensionale, è opportuno concentrarsi sulla valutazione delle caratteristiche generali costruttive della protezione antiurto, affinché risponda anche alle normative a cui l’ambiente di lavoro preso in esame è assoggettato. 6. Manutenzioni e controlli É suggerita all'utilizzatore una manutenzione continua per la pulizia e per il controllo della conservazione della colorazione della protezione antiurto. È inoltre necessario effettuare controlli periodici sullo stato funzionale delle protezioni, e, in ogni caso a seguito di urti. 7. Valutazione della pavimentazione Un importante parametro, per garantire l’efficace funzionamento di una protezione antiurto, è senza alcun dubbio la pavimentazione sulla quale la protezione stessa è ancorata. É palese, pertanto, come il sistema di ancoraggio della protezione antiurto dovrebbe essere valutato, considerando la tipologia di pavimentazione su cui è installato. Si raccomanda di verificare le caratteristiche di resistenza del pavimento nei confronti della scheda tecnica del prodotto come riportata nella UNI/TS 11886-1:2022. 8. Esempi applicativi Figura 5 e Figura 5.1 - Esempio di corrimano per pedoni [...] 4. Estratto D.Lgs. 81/2008 TITOLO II LUOGHI DI LAVORO TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Art. 161. Campo di applicazione 1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. 2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare (*). 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale; b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo; d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento; e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e); g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente; h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari; i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato; l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa; m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa; n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale; o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale; p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. Art. 163. Obblighi del datore di lavoro 1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII. 2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. 3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII. Art. 164. Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire. Capo II Sanzioni 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sonopuniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, letteraa). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. segue Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2022 Matrice Revisioni
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