Modello Istanza di autorizzazione alla deroga ai VLE EMC lavoro
Appunti Sicurezza lavoro | ||
30 Novembre 2024 | ||
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Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai VLE EMC lavoro ID 17758 | 04.10.2022 / In allegato Modello formato .doc In accordo con l’allegato I del Decreto 30 Settembre 2022, Modello di Istanza di autorizzazione alla deroga ai Valori Limite di Esposizione (VLE) a campi elettromagnetici lavoro ai sensi dell’articolo 212 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in formato .doc / compilabile. Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it). L’istanza di autorizzazione alla deroga deve contenere i seguenti elementi: a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; La documentazione tecnica deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP. La variazione dei dati comunicati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it). Qualora nel provvedimento di rilascio della deroga siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell’attività lavorativa/processo produttivo, il datore di lavoro deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it) un piano delle misure da attuare comprendente le relative valutazioni di sicurezza e protezione. Fatte salve le limitazioni espressamente indicate nell’atto di rilascio, la deroga ha validità per un massimo di quattro anni salvo rinnovi di cui all’articolo 4 del Decreto 30 Settembre 2022. Qualora non si intenda più avvalersi della deroga deve essere data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it). Decreto legislativo n. 81 del 2008 Art. 208 comma 1 - Valori limite di esposizione e valori di azione 1. Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III. [...] Art. 212 - Deroghe Nota (1) 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga. 2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati; Nota Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Collegati |
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