Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza
Estratto EN 50110-1:2014: Attenzione documento rielaborato su alcuni contenuti, fare riferimento a: CEI
La EN 50110-1 (CEI 11-48) è la norma di riferimento del CENELEC per l’esercizio degli impianti elettrici, in particolare sono definite le procedure di sicurezza per l’esercizio, di lavoro, e di manutenzione, con attenzione all’organizzazione di tali procedure, e non contrasta con la norma nazionale CEI 11-27.
L'intendimento della norma è armonizzare a livello dei paesi membri del CENELEC la sicurezza del lavoro eseguito sugli, con o nelle vicinanze di impianti elettrici.
______
In italia la CEI 11-27 rappresenta da oltre 20 anni il riferimento normativo per l’esecuzione dei lavori elettrici, in “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”.
L'importanza della norma CEI 11-27 nel panorama normativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dall’articolo 83 del D.Lgs. 81/2008, il cui oggetto sono i “Lavori in prossimità di parti attive”:
1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
Vedi Focus CEI 11-27
______
La norma EN 50110-1 consiste di due parti:
La Parte 1 della EN 50110 fornisce le prescrizioni minime valide per tutti i Paesi Membri del CENELEC ed alcuni Allegati informativi che riguardano la sicurezza del lavoro eseguito sugli, con o nelle vicinanze di impianti elettrici;
La Parte 2 della EN 50110 consiste di un insieme di Allegati normativi (uno per Paese) che specificano le prescrizioni di sicurezza in atto o forniscono elementi aggiuntivi a dette prescrizioni minime.
Si ritiene che questa modo di concepire la Norma sia un decisivo passo per il graduale allineamento in Europa dei livelli di sicurezza associati alle modalità operative di attività di lavoro eseguito sugli, con o nelle vicinanze di impianti elettrici.
Il presente documento riconosce le diverse prescrizioni nazionali vigenti in materia di sicurezza.
L'obbiettivo è creare, nel corso del tempo, un livello di sicurezza comune.
LA CEI 11-27 non contrasta con tali obiettivi.
Excursus
...
3.2 Personale, organizzazione e comunicazione
3.2.1 persona responsabile di un impianto elettrico(1)
persona designata alla responsabilità complessiva di un impianto elettrico per garantirne l'esercizio in sicurezza mediante regale, organizzazione o strutture
NOTA 1
Questa persona può essere il proprietario, il datore di lavoro, il titolare di una azienda o un suo delegate.
NOTA 2
Alcuni di detti compiti possono essere delegati ad altri, se necessaria. Per grandi impianti o impianti complessi o per grandi reti elettriche, i compiti possono essere delegati per parti di essi (vedi 4.3).
NOTA 3
Vedi Figura B.1, classificazione a).
3.2.2
persona designata al controllo dell'impianto elettrico durante le attività di lavoro(2)
persona responsabile per la sicurezza dell’esercizio dell'impianto elettrico durante le attività di lavoro
NOTA 1
Questa persona deve giudicare i possibili effetti delle attività di lavoro sull’impianto elettrico o di parti di esso che ricadono sotto sua responsabilità e gli effetti dovuti all’impianto stesso sulle persone che svolgono le attività di lavoro. Alcuni di questi compiti possono essere delegati ad altri, se necessaria (vedi 4.3).
NOTA 2
Vedi Figura B.1, classificazione b).
3.2.3
persona designata al controllo dell'attività di lavoro
persona designata che ha la completa responsabilità dell'attività di lavoro nel luogo in cui esso si svolge
NOTA 1
Alcuni di questi compiti possono essere delegati ad altri, se necessaria (vedi 4.3).
NOTA 2
Vedi Figura B.1, classificazione c).
3.2.4
persona esperta (elettricamente)
persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti, tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare
(1) N.d.R: Nella Norma CEI 11-27 è la persona o l'unità identificata dall'acronimo URI
(2) N.d.R: Nella Norma CEI 11-27 è la persona indicata con dall'acronimo RI
4.3 Organizzazione
4.3.1 Ciascun impianto elettrico deve essere affidato alla responsabilità di una persona, il responsabile dell'impianto elettrico.
In assenza di regale nazionali, si applicano le seguenti:
La persona responsabile di un impianto elettrico può essere una persona fisica appartenere alla propria organizzazione o a un organismo terzo.
Nel caso di una persona di un'altra organizzazione, si consiglia di documentare per iscritto la nomina, la parte dell'impianto di cui la persona è responsabile e la calendarizzazione della nomina.
La persona responsabile di un impianto elettrico può delegare una parte delle sue funzioni ad altre persone. Questa dovrebbe essere documentata.
Le persone designate al controllo di un impianto elettrico durante le attività lavorative, devono controllare la loro parte di impianto e autorizzare la persona designata al controllo dell’attività di lavoro su quel l'impianto.
La persona designata al controllo dell’impianto elettrico durante le attività di lavoro può, per assistenza, delegare alcune delle sue funzioni ad altri soggetti, se richiesto.
I compiti della persona responsabile di un impianto elettrico, del la persona desinata al controllo di un impianto elettrico durante le attività di lavoro e della persona designata al controllo di una attività di lavoro possono essere assegnati a una sola persona.
...
Allegate B (informativo)
Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza
8.1 Esempio dei livelli di responsabilità
8.1.1 Schema generale
Figura B.1
a) Persona responsabile di un impianto elettrico
b) Persona designata al controllo di un impianto elettrico durante le attività di lavoro
c) Persona designata al controllo dell'attività di lavoro
d) Componenti la squadra di lavoro
Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
Info e download