Decreto 8 settembre 2017 | Materie nucleari protezione fisica e redazione dei piani
Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica
Art. 1. Finalità e campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio e il trasporto, nonché i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio, di cui all’art. 5, comma 2 della legge n. 58/2015. Il presente decreto stabilisce inoltre le procedure ed i contenuti del documento relativo al piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e degli attestati di protezione fisica passiva per le attività di trasporto, di cui all’art. 6 della suddetta legge.
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Art. 3. Classificazione delle materie nucleari
1. Ai fini della definizione dei requisiti di protezione fisica passiva per le materie nucleari di cui al presente decreto, le suddette materie sono classificate nelle tre categorie di cui alla tabella in allegato I, stabilite sulla base dell’isotopo, della quantità, dell’arricchimento (riportato tra parentesi ed espresso in percentuale del contenuto di fissile) e dell’irraggiamento.
Art. 4. Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da eventi di rimozione illecita durante il loro impiego, stoccaggio e trasporto
1. I requisiti che devono essere adottati dai detentori per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio sono i seguenti: a) un’installazione nucleare deve essere dotata di un sistema di protezione fisica; b) le materie nucleari devono essere impiegate e custodite almeno in aree ad accesso limitato; c) devono essere adottate adeguate misure, graduate secondo la categoria delle materie, per rilevare tentativi di intrusioni o di rimozione illecita e deve essere posto in atto un piano di risposta; d) devono essere predisposte misure per assicurare il controllo degli accessi alle aree di custodia delle materie nucleari, adottando un’adeguata gestione dei mezzi che consentono l’accesso a dette aree, tra i quali le chiavi; e) devono essere poste in atto misure idonee ad individuare prontamente gli ammanchi di materie nucleari e nel caso effettuare la pronta notifica all’Autorità di cui all’art. 4 della legge n. 58/2015 e all’Autorità di pubblica sicurezza; f) l’esercente di un’installazione nucleare deve periodicamente valutare gli aspetti d’interfaccia tra le misure di protezione fisica, di sicurezza nucleare e di tenuta della contabilità delle materie nucleari in modo da escludere possibili interferenze e garantirne una gestione coordinata g) i sistemi computerizzati rilevanti per la sicurezza nucleare, la protezione fisica e la tenuta della contabilità delle materie nucleari debbono essere protetti; h) la movimentazione delle materie nucleari, all’interno di un’installazione, ivi incluso il passaggio di consegne tra operatori dell’installazione stessa, deve essere regolata da procedure scritte. 2. Nell’allegato II al presente decreto sono definiti ulteriori specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate in categoria I e II che devono essere adottati durante l’impiego e lo stoccaggio delle stesse.3. I requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari che devono essere adottati dai trasportatori autorizzati durante il trasporto sono i seguenti: a) l’organizzazione del trasporto deve essere ottimizzata, minimizzando il tempo totale di trasporto, il numero e la durata dei trasferimenti, tra un mezzo di trasporto e l’altro o da un’area di sosta temporanea all’altra, ed evitando di adottare programmi di trasporto prevedibili; b) durante il trasporto deve essere assicurata la continua sorveglianza delle materie nucleari; c) la gestione delle chiavi di accesso ai mezzi di trasporto e dei sistemi di chiusura dei contenitori di trasporto deve essere regolata da apposite procedure scritte; d) prima dell’effettuazione del trasporto devono essere stabiliti accordi scritti tra lo speditore, il trasportatore ed il destinatario in merito a tempi, luoghi e modalità di trasferimento delle materie nucleari; e) il trasporto deve essere effettuato utilizzando contenitori disposti all’interno di mezzi di trasporto, compartimenti o contenitori merci chiusi e sigillati, adeguati alla categoria delle materie nucleari trasportate. L’integrità dei sigilli deve essere verificata durante le varie fasi del trasporto. 4. Nell’allegato III al presente decreto sono definiti ulteriori specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate in categoria I e II da adottare durante il loro trasporto. 5. Le materie nucleari in quantità inferiore ai limiti della categoria III, come pure l’uranio naturale nella forma diversa dallo stato minerale, l’uranio depleto e il torio devono essere protetti dalla rimozione illecita adottando misure di prudente gestione.
Art. 5. Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio e delle installazioni nucleari
1. Ai fini della predisposizione o dell’aggiornamento del piano di protezione fisica di cui al successivo art. 7 gli esercenti di installazioni nucleari devono svolgere un’analisi delle potenziali conseguenze radiologiche associate agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 58/2015, in assenza di misure di protezione fisica o di mitigazione. 2. Per le installazioni nucleari in cui si determinino, a seguito delle valutazioni degli scenari di cui al comma 1, valori di dose efficace agli individui della popolazione superiori a 10 mSv, il piano di protezione fisica dovrà prevedere misure di protezione fisica di tipo ingegneristico e/o gestionale rispondenti ai requisiti di cui all’allegato IV. 3. Fuori dai casi di cui al comma 2, tutte le altre installazioni nucleari devono essere protette con misure di protezione fisica graduate secondo la natura e i quantitativi delle materie nucleari, delle sostanze radioattive e la rilevanza per la sicurezza nucleare dei sistemi presenti, secondo i requisiti di cui all’allegato IV, adottando un approccio graduato. 4. Per le installazioni esistenti l’analisi di cui al comma 1 deve essere utilizzata per la verifica e l’eventuale aggiornamento dei piani di protezione fisica vigenti.
Art. 6. Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari durante il trasporto
1. Il trasportatore autorizzato deve adottare le misure di protezione fisica passiva di cui all’art. 4, commi 3 e 4, integrate, ove necessario, con misure addizionali risultanti da specifiche valutazioni correlate agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 58/2015.
... omissis __________
ALLEGATO I Classificazione delle materie nucleari ai fini della protezione fisica passiva durante il loro impiego, stoccaggio e trasporto ALLEGATO II Requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita delle materie nucleari in categoria i e ii durante il loro impiego e stoccaggio ALLEGATO III Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da eventi di rimozione illecita durante il trasporto. ALLEGATO IV Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari nelle installazioni nucleari
GU Serie Generale n. 236 del 09.10.2017 Entrata in vigore: 09.10.2017
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