Vademecum rifiuti di batterie / Rev. 0.0 del 13 Febbraio 2024
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24 Novembre 2024 | ||
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Vademecum rifiuti di batterie / NEW Febbraio 2024 ID 19980 | 13.02.2024 / Vademecum completo in allegato Il presente vademecum illustra, anche con il supporto di immagini e tabelle, le novelle prescrizioni riguardo la gestione dei rifiuti di batterie, proprie del Regolamento (UE) 2023/1542 che si applica a decorrere dal 18 febbraio 2024. Pubblicato nella GU L 191/1 del 28 luglio 2023 il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Entrata in vigore: 17.08.2023 Applicazione a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del regolamento. Le seguenti disposizioni si applicano come segue: - l’articolo 11 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027; La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025. Tuttavia, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi come indicato di seguito: - l’articolo 11 fino al 18 febbraio 2027; Lo scopo e l’obiettivo del nuovo regolamento è quello di prevenire e ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente e assicurare una catena del valore sicura e sostenibile per tutte le batterie, tenendo conto, per esempio, dell’impronta di carbonio del processo di produzione delle batterie, dell’approvvigionamento etico di materie prime e della sicurezza dell’approvvigionamento, e agevolando il riutilizzo, il cambio di destinazione e il riciclaggio. Inoltre il Regolamento (UE) 2023/1542 ha l’obiettivo di prevenire e ridurre gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie sulla salute umana e sull’ambiente e dovrebbe mirare a ridurre l’uso delle risorse e favorire l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti. Pertanto, al fine di evitare che le divergenze ostacolino la libera circolazione delle batterie, mediante la definizione di obblighi e requisiti uniformi in tutto il mercato interno. Il presente vademecum risulta essere così strutturato: Sommario Premessa [...] Categorie di batterie Il Regolamento (UE) 2023/1542 definisce all’articolo 1 comma 1 punto 1) la batteria come qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, con stoccaggio interno o esterno, costituito da uno o più elementi o moduli di batteria o da pacchi batterie non ricaricabili o ricaricabili e che comprende le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione. In base al Nuovo Regolamento (UE) 2023/1542 si distinguono le seguenti categorie di batterie: Figura 1 - Categorie di batterie Responsabilità estesa del produttore Ai produttori incombe una responsabilità estesa per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Tali produttori rispettano i requisiti di cui agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE. Un operatore economico che mette a disposizione sul mercato, per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, una batteria risultante da - operazioni di preparazione per il riutilizzo, è considerato il produttore di tale batteria ai fini del presente regolamento e su tale operatore incombe la responsabilità estesa del produttore. Il cosiddetto “Regime di responsabilità estesa del produttore” (EPR - Extended Producer Responsibility) implica una serie di misure adottate dagli Stati membri dell’Unione Europea volte ad assicurare che i produttori di prodotti abbiano la responsabilità finanziaria e/o organizzativa della gestione delle fasi del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. La Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo del 30 maggio 2018 (che ha modificato la direttiva 2008/98/CE), ha previsto l’inserimento, dopo l’articolo 8 della direttiva (responsabilità estesa del produttore), dell’articolo 8-bis relativo ai “Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore”. L’articolo interviene sui regimi di responsabilità estesa del produttore esistenti (prevedendo la definizione di alcuni aspetti essenziali, quali i ruoli e le responsabilità dei vari attori; gli obiettivi in termini di gestione dei rifiuti; i sistemi di comunicazione) e sulle organizzazioni create per attuare, per conto del produttore di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa. Al paragrafo 4 dell’articolo 8- bis viene previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie ad assicurare che i finanziamenti versati dai produttori siano tali da garantire la copertura totale dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti immessi sul mercato, che siano modulati in base ai costi effettivi del fine-vita e si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa siano svolti da gestori pubblici di rifiuti. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti. I contributi finanziari che devono essere versati dal produttore coprono i seguenti costi per i prodotti che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro interessato: - i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate da rifiuti di batterie riciclati; I contributi finanziari che devono essere versati dal produttore coprono i seguenti costi per i prodotti che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro interessato: - i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate da rifiuti di batterie riciclati; [...] Registro dei produttori Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori a cui i produttori si registrano. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono una batteria a disposizione sul mercato per la prima volta. Schema 1 - Domanda di registrazione Registro dei produttori [...] Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. Schema 3 - Produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri provvedono affinché il sistema di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri: a) consista in punti di raccolta da essi istituiti in collaborazione con uno o più dei seguenti: b) copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri risultano redditizie. Obiettivi produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri: - 51 % entro il 31 dicembre 2028; I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri calcolano il tasso di raccolta conformemente all’allegato XI. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri: - istituiscono i punti di raccolta, con infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri conformi ai requisiti in materia di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di raccolta in relazione alle attività di ritiro; i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di detti rifiuti di batterie nei punti di raccolta sono adatti in funzione del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri che si prevede siano raccolti attraverso tali punti di raccolta; - raccolgono i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri presso i punti di raccolta, con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell’infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali punti di raccolta; e - provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti presso i punti di raccolta agli impianti autorizzati per il trattamento. Agli utilizzatori finali viene data la possibilità di disfarsi dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nei punti di raccolta e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l’obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato la batteria per mezzi di trasporto leggeri dai produttori che hanno istituito i punti di raccolta. Alla luce dello sviluppo previsto del mercato e dell’aumento della durata di vita prevista delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e al fine di determinare meglio il volume effettivo dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri disponibili per la raccolta, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 18 agosto 2027, atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri di cui all’allegato XI e modificare l’obiettivo di raccolta al fine di adeguare l’obiettivo di raccolta alla nuova metodologia, mantenendo nel contempo un livello di ambizione e tempistiche equivalenti. Raccolta dei rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici Immagine 3 - Batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici ritirano gratuitamente e senza obbligo per l’utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, e garantiscono che tutti i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici indipendentemente dalla natura, composizione chimica, condizione, marca od origine della rispettiva categoria che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro siano raccolti separatamente. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai sistemi di ritiro e raccolta che includono i punti di raccolta da essi istituiti in cooperazione con: Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un’operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l’obbligo del produttore di ritirare tali rifiuti di batterie non comporta alcun costo connesso allo smantellamento e alla raccolta di tali rifiuti di batterie sostenuto da tali utilizzatori. I sistemi di ritiro interessano l’intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi tuttavia alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti menzionati risultano redditizie. Schema 4 - Produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici [...] Attribuzione dei Codici CER batterie e accumulatori La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER. La classificazione CER si basa su un criterio misto che tiene conto dei seguenti elementi: - processo di produzione che ha generato il rifiuto; Il rifiuto viene classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (criterio del limite della concentrazione), tali da conferire al rifiuto medesimo una o più caratteristiche di cui allegato I della parte quarta del T.U. (D.Lgs. 152/06), recante l’elenco delle sostanze pericolose. CER batterie ed accumulatori 16 06 batterie ed accumulatori 16 06 01 * batterie al piombo 16 06 02 * batterie al nichel-cadmio 16 06 03 * batterie contenenti mercurio 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 16 06 05 altre batterie ed accumulatori 16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (*) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (*) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc. [...] Etichette Rifiuti pericolosi batterie Immagine 5 – Etichetta contenitore rifiuti batterie esauste [...] Immagine 6 - Etichetta rifiuti batterie esauste [...] Rifiuti pericolosi batterie: Trasporto in ADR La classificazione del rifiuto in ADR è responsabilità dello speditore, che dovrà attenersi ai metodi di classificazione del rifiuto, secondo i criteri dell’ADR per le soluzioni e miscele al quali il rifiuto è equiparato. Esempio Etichetta Rifiuto Batterie al piombo Sui colli contenenti rifiuti pericolosi, oltre che le etichettature e i marchi previsti dalle norme ADR, deve essere in ogni caso apposta un’etichetta o un marchio inamovibile avente le misure di 15X15 cm a fondo giallo recante la lettera R di colore nero, alta 10 cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm. Ad esempio la classificazione delle batterie al piombo in ADR è associata all’ONU 2794: [...] Immagine 7 – Etichetta ADR rifiuti batterie esauste Disposizioni speciali 295 Non è necessario che ogni accumulatore sia marcato ed etichettato individualmente, se il carico palettizzato reca il marchio e l'etichetta appropriati. 598 I seguenti oggetti non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR. a) Gli accumulatori nuovi, quando: - siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi; b) Gli accumulatori usati, quando: - non presentino danneggiamenti dei loro contenitori; Per "accumulatori usati" s'intendono accumulatori trasportati in vista di un loro riciclaggio al termine del periodo di normale utilizzo. Istruzione di imballaggio P801 Questa istruzione si applica ai nn. ONU 2794, 2795, 3028 e agli accumulatori usati del n. ONU 2800. I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 e 4.1.3: 1) Imballaggi esterni rigidi, gabbie di legno o pallet. Inoltre, le seguenti condizioni devono essere soddisfatte: a) Gli accumulatori impilati devono essere posti su più livelli separati da uno strato di materiale non conduttore di elettricità; 2) Vasche d'acciaio inossidabile o di plastica possono altresì essere utilizzate per il trasporto degli accumulatori usati. Inoltre, le seguenti condizioni devono essere soddisfatte: a) Le vasche devono essere resistenti agli elettroliti che erano contenuti negli accumulatori; NOTA: La massa netta degli imballaggi autorizzati ai paragrafi 1) e 2) può superare i 400 kg (vedere 4.1.3.3). [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT Rev. 0.0 2024
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