Regolamento (UE) 2024/590 / Nuovo regolamento sostanze ozono lesive
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25 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salve Visitatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamento (UE) 2024/590 / Nuovo regolamento sostanze ozono lesive ID 21390 | 20.02.2024 Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009. (GU L 2024/590 del 20.02.2024) Entrata in vigore: 11.03.2024 L’articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 4 a 15, l’articolo 17, paragrafo 5, e l’allegato VII, punto 2, del presente regolamento si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione. Il regolamento (CE) n. 1005/2009 è abrogato dall'11 marzo 2024 L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025. L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Articolato Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. Articolo 2 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele; nonché b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. Articolo 3 Definizioni [...] Articolo 4 Divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono 1. Sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I. 2. Sono vietate l’importazione o l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I. Articolo 5 Divieti relativi ai prodotti e alle apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze 1. Sono vietati l’immissione sul mercato e qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. 2. Sono vietate le importazioni o le esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. Tale divieto non si applica agli effetti personali. [...] Articolo 20 Recupero e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono usate 1. Le sostanze che riducono lo strato di ozono contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate, salvo laddove tale recupero sia regolamentato da altri atti giuridici dell’Unione. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante una ristrutturazione le attività di riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli di schiuma contenenti schiume con sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano per quanto possibile evitate mediante la manipolazione delle schiume o delle sostanze in esse contenute in modo tale da garantire la distruzione di tali sostanze. In caso di recupero di tali sostanze, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante una ristrutturazione le attività di riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano per quanto possibile evitate le emissioni mediante la manipolazione delle schiume o delle sostanze in esse contenute in modo tale da garantire la distruzione di tali sostanze. In caso di recupero di tali sostanze, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate. Se la rimozione delle schiume di cui al primo comma non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell’edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l’impossibilità della rimozione nel caso specifico. Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta. 4. Gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sono recuperati, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere riciclati o rigenerati. La distruzione di halon è vietata salvo se vi sono prove documentate del fatto che la purezza della sostanza recuperata o riciclata non ne consente tecnicamente la rigenerazione e il successivo riutilizzo. Le imprese che distruggono halon in tali casi conservano detta documentazione per almeno cinque anni. La documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta. 5. Le sostanze che riducono lo strato di ozono contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero, salvo laddove tale recupero sia regolamentato da altri atti giuridici dell’Unione. 6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, e i prodotti e le apparecchiature che contengono tali sostanze sono distrutti soltanto impiegando una tecnologia di distruzione approvata dalle parti del protocollo. Le altre sostanze che riducono lo strato di ozono per le quali non sono state approvate tecnologie di distruzione sono distrutte soltanto impiegando tecnologie di distruzione conformi alla normativa dell’Unione e nazionale in materia di rifiuti e se sono soddisfatti i requisiti aggiuntivi di tale normativa. 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze che riducono lo strato di ozono o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze che riducono lo strato di ozono sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare. 8. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato. [...] Articolo 31 Abrogazione e disposizioni transitorie 1. Il regolamento (CE) n. 1005/2009 è abrogato. 2. L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025. 3. L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 4. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII. Articolo 32 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 4 a 15, l’articolo 17, paragrafo 5, e l’allegato VII, punto 2, del presente regolamento si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione. ALLEGATO I SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA A) (1)
(1) Il presente allegato comprende le sostanze che riducono lo strato di ozono e i loro isomeri. Come previsto all’articolo 2, lettera a), le miscele contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al presente allegato sono considerate sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate dal presente regolamento. ALLEGATO II SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA A), NON CONTROLLATE NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO (1)
(1) Il presente allegato comprende le sostanze che riducono lo strato di ozono e i loro isomeri. Come previsto all’articolo 2, lettera a), le miscele contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al presente allegato sono considerate sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate dal presente regolamento. Collegati |
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