Convenzione CEDAW
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Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) / ONU 1979
ID 23291 | 14.01.2025
Ratifica IT: Legge 14 marzo 1985 n. 132
(Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27)
La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) è il più importante strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di diritti delle donne. Essa definisce "discriminazione contro le donne": "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo".
La Convenzione indica moltissime misure per eliminare la discriminazione: dal diritto al lavoro ai diritti nel lavoro (art.11); dai diritti relativi alla salute e alla pianificazione familiare (art.12) all'eguaglianza di fronte alla legge (art. 15), nella famiglia e nel matrimonio (art.16), nell’educazione e nell’istruzione (artt. 5 e10), nella partecipazione alla vita politica (artt. 7 e 8), nello sport, nell'accesso al credito (art.13), nella concessione o perdita della nazionalità (art. 9).
Gli stati che ratificano la Convenzione CEDAW si impegnano non solo ad adeguare ad essa la loro legislazione, ma a eliminare ogni discriminazione praticata da "persone, enti e organizzazioni di ogni tipo", nonché a prendere ogni misura adeguata a modificare costumi e pratiche consuetudinarie discriminatorie.
La CEDAW istituisce inoltre un comitato ad hoc di 23 componenti, per imporre e monitorare il rispetto delle norme della Convenzione e gli Stati devono presentare rapporti al Comitato sul proprio impegno per realizzare gli obiettivi della Convenzione.
Dal primo anno dalla ratifica della Convenzione o dall'adesione ad essa, ed in seguito ogni quattro anni, è infatti prevista la presentazione di un rapporto nazionale al Comitato, in cui si indicano le misure adottate per applicare le disposizioni della Convenzione.
Durante le sue sessioni annuali, il Comitato discute questi rapporti con i rappresentanti dei governi ed analizza con essi gli ambiti in cui sono necessarie ulteriori iniziative.
Il Comitato infine rivolge agli Stati parte alcune raccomandazioni generali relative all'eliminazione delle discriminazioni contro le donne.
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