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Decisione 2007/116/CE

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Decisione 2007 116 CE

Decisione 2007/116/CE

ID 19147 | 06.03.2023

Decisione 2007/116/CE - Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale

(GU L 49/30 del 17.2.2007)

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In allegato Testo consolidato al 03.12.2009

Modificato da:

- Decisione della Commissione del 29 ottobre 2007 Testo consolidato al 03.12.2009
- Decisione della Commissione del 30 novembre 2009 Testo consolidato al 03.12.2009
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/468 della Commissione del 25 novembre 2022 [...]

...

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

L'arco di numerazione che inizia con «116» nei piani nazionali di numerazione è riservato ai numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale.

Sono elencati nell'allegato i numeri specifici appartenenti a questo arco di numerazione e i servizi ai quali è riservato ogni numero.

Articolo 2 Servizio armonizzato a valenza sociale

Un «servizio armonizzato a valenza sociale» è un servizio che risponde a una descrizione comune, al quale i singoli cittadini possono accedere attraverso un numero telefonico gratuito, che può essere utile ai visitatori di altri paesi e che risponde a esigenze sociali specifiche, che contribuisce in particolare al benessere o alla sicurezza dei cittadini o di gruppi specifici di cittadini o che aiuta i cittadini in difficoltà.

Articolo 3 Assegnazione di numeri specifici dell'arco di numerazione «116»

Gli Stati membri garantiscono che:

a) i numeri elencati nell'allegato siano utilizzati esclusivamente per i servizi per i quali sono stati riservati;

b) non siano utilizzati numeri che appartengono all'arco di numerazione che inizia con «116» che non sono elencati nell'allegato;

c) il numero 116112 non sia assegnato né utilizzato per alcun servizio.

Articolo 4 Condizioni relative al diritto d'uso dei numeri armonizzati

Gli Stati membri subordinano il diritto d'uso dei numeri armonizzati per la fornitura di servizi armonizzati a valenza sociale alle seguenti condizioni:

a) il servizio offre ai cittadini informazioni, assistenza o uno strumento di comunicazione oppure una combinazione di questi elementi;

b) il servizio è aperto a tutti i cittadini europei senza che sia necessario registrarsi;

c) il servizio non ha una durata limitata nel tempo;

d) per utilizzare il servizio non è richiesto alcun pagamento né alcuna promessa di pagamento;

e) le attività che seguono sono escluse durante una chiamata: la pubblicità, l'intrattenimento, il marketing e la vendita, l'utilizzo della chiamata per la vendita futura di servizi commerciali.

Inoltre gli Stati membri subordinano a condizioni specifiche il diritto di utilizzare i numeri armonizzati riportati in allegato.

Articolo 5 Attribuzione dei numeri armonizzati

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che a partire dal 31 agosto 2007 l'autorità nazionale di regolamentazione possa assegnare i numeri elencati in allegato.

2. La presenza nell'elenco di un numero specifico e dei servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti non comporta per gli Stati membri l'obbligo di fornire tale servizio sul loro territorio.

3. Una volta che un numero è stato inserito nell'allegato, gli Stati membri informano a livello nazionale che quel numero specifico è disponibile per la fornitura del servizio armonizzato a valenza sociale corrispondente e che è possibile presentare richiesta per il diritto d'uso.

4. Ogni Stato membro provvede a che sia tenuto un registro, disponibile sul suo territorio, di tutti i numeri armonizzati associati ai servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti. I cittadini possono accedere agevolmente a tale elenco.

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