Certifico Procedure Standardizzate
Istruzioni
Ed. 4.0 2018
Nell'Edizione 4.0 2018 sono state aggiornate le check list, relative ai pericoli delle Procedure Standardizzate, ed apportati miglioramenti grafici e di formattazione del prodotto.
1. Compilazione documento valutazione dei rischi secondo la procedura standardizzata di cui al Decreto Interministeriale 30.11.2012
1.1 Compilare il modulo 1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA / SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE.
1.2. Compilare il modulo 1.2 LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI definendo inizialmente le tipologie di mansioni presenti in azienda con Allegato “Modulo Mansionario”.
1.3. Compilare il modulo 2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA, utilizzando le check list fornite in Allegato assegnate ad ogni pericolo.
(Suggerimento: Per facilitare l’individuazione di un determinato pericolo (Colonna 2 del Modello DVR) vengono fornite delle check list in accordo con il D.Lgs 81/08; per ogni famiglia di pericoli si avrà una check list (CKx), alla quale corrisponderanno i relativi pericoli (Colonna 7 del Modello DVR).
1.4. Compilare il modulo 3 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO nel quale verranno riportati i risultati della valutazione dei rischi e di conseguenza verranno indicate le misure di protezione e prevenzione atte a definire il programma di miglioramento.
2. Elenco Check list precompilate
CK1.1 - Stabilità e solidità delle strutture
CK1.2 - Altezza, cubatura, superficie
CK1.3 - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico
CK1.4 - Vie di circolazione interne ed esterne
CK1.5 - Vie e uscite di emergenza
CK1.6 - Porte e Portoni
CK1.7 - Scale
CK1.8 - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
CK1.9 - Microclima
CK1.10 - Illuminazione naturale e artificiale
CK1.11 - Locali di riposo e refezione
CK1.12 - Spogliatoi e armadi per il vestiario
CK1.13 - Servizi igienico assistenziali
CK1.14 - Dormitori
CK1.15 - Aziende agricole
CK2.1 - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
CK3.1 - Attrezzature per lavori in quota
CK4.1 - Impianti elettrici
CK4.2 - Impianto radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici
CK4.3 - Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione
CK4.4 - Impianti idrici e sanitari
CK4.5 - Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas
CK4.6 - Impianti di sollevamento
CK5.1 - Apparecchi e impianti in pressioni
CK5.2 - Impianti e apparecchi termici fissi
CK5.3 - Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, ecc
CK5.4 - Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali
CK5.5 - Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria
CK5.6 - Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica
CK5.7 - Serbatoi interrati
CK5.8 - Distributori di metano
CK5.9 - Serbatoi di GPL e distributori di GPL
CK6.1 - Apparecchiature informatiche e da ufficio, apparecchiature audio e video, ecc.
CK6.2 - Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio
CK6.3 - Apparecchi portatili, per saldatura
CK6.4 - Elettrodomestici
CK6.5 - Apparecchi termici trasportabili
CK6.6 - Organi di collegamento elettrico mobile ad uso domestico o industriale
CK6.7 - Apparecchi di illuminazione
CK6.8 - Gruppi elettrogeni trasportabili
CK6.9 - Attrezzature in pressione trasportabili
CK6.10 - Apparecchi elettromedicali
CK6.11 - Apparecchi elettrici ad uso estetico
CK7.1 - Macchine da cantiere
CK7.2 - Macchine agricole
CK7.3 - Mezzi di trasporto materiali
CK7.4 - Mezzi trasporto persone
CK8.1 - Martello, pinza, taglerino, seghetti, cesoie, trapano, piccone
CK9.1 - Scariche atmosferiche
CK10.1 - Lavoro al videoterminale
CK11.1 – Rumore
CK11.2 - Vibrazioni
CK11.3 - Campi elettromagnetici
CK11.4 - Radiazioni ottiche artificiali
CK11.5 - Microclima in ambienti severi
CK12.1 - Raggi alfa, beta, gamma
CK13.1 - Agenti chimici
CK13.2 - Agenti cancerogeni e mutageni
CK13.3 - Amianto
CK14.1 - Agenti biologici
CK15.1 - Atmosfere esplosive
CK16.1 - Incendio
CK17.1 - Inondazioni, allagamenti, terremoti
CK18.1 - Stress lavoro-correlato
CK19.1 - Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche
CK20.1 - Attività svolte a contatto con il pubblico
CK21.1 - Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, ecc.
CK22.1 - Posture incongrue
CK22.2 - Movimenti ripetuti
CK22.3 - Sollevamento e spostamento di carichi
CK23.1 - Pericoli connessi al lavoro sotto tensione
CK24.1 - Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici
Decreto Procedure standardizzate
Decreto Interministeriale 30.11.2012
…omissis…
1. Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
…omissis…
Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.
D.Lgs. 81/2008...
Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il [31 dicembre 2012] (n.d.r. essendo il d.i. 30 novembre 2012 pubblicato sulla GURI 6 dicembre 2012, n. 285, in vigore dal 6 febbraio 2013, il termine oltre il quale non è più possibile l'autocertificazione è scaduto il 31 maggio 2013), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV (n.d.r. cantieri temporanei o mobili) sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28 (n.d.r. Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi).
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
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