Checklist ADR Trasporto Materie/Rifiuti pericolosi in regime ADR - Colli
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Checklist ADR Trasporto Materie/Rifiuti pericolosi in regime ADR - Colli / ADR 2025 (Olio esausto)
ID 1676 | Rev. 4.0 dell'11 Luglio 2025 / Check list in allegato e Report materia ONU 3082
Es. Olio esausto CER Cap. 13 / ADR ONU 3082
In allegato Checklist per il trasporto in colli di Olio esausto (n. ONU 3082) in accordo con ADR 2025 in formato .doc, Report materia ONU 3082.
Report materia elaborato con Certifico ADR Manager.
Nella presente check list, il rifiuto olio esausto assegnato ad uno dei CER di cui al capitolo “13” OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12) è stato associato il numero ONU 3082, previa verifica delle analisi del rifiuto e secondo a quanto riportato in ADR cap. 2.1.3 Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate.
ONU |
3082 |
Denominazione |
Materia pericolosa per l’ambiente, liquida, N.A.S |
Classe |
9 |
Gruppo di imballaggio |
III |
Etichette |
9, Materia pericolosa per l’ambiente |
Tipo trasporto |
Colli |
Istruzioni di imballaggio |
P001;IBC03;LP01;R001 |
Disposizioni speciali di imballaggio |
PP1 |
Imballaggio in comune |
MP19 |
Codice restrizione galleria |
- |
Kemler |
90 |
0. Indice
1. Dati
2. Quantità limitate ed esenti
3. Marcatura dei colli (ADR 5.2.1)
4. Etichettatura dei colli (ADR 5.2.2)
5. Segnalazione arancio (ADR 5.3.2)
6. Mezzi di estinzione incendio (ADR 8.1.4)
7. Documenti di bordo (ADR 8.1.2)
8. Equipaggiamenti diversi ed equipaggiamenti per la protezione individuale (ADR 8.1.5)
9. Disposizioni speciali (ADR 3.3)
10. Disposizioni speciali di trasporto - colli (ADR 7.2.4)
11. Disposizioni speciali di trasporto – carico, scarico e movimentazione (ADR 7.5.11)
12. Disposizioni speciali di trasporto - esercizio (ADR 8.5)
Esito checklist
Operazioni da compiere
Interventi
Esito finale
ADR 2025 1.2.1. Definizioni
Collo, il prodotto finale dell'operazione di imballaggio, costituito dall'imballaggio o dal grande imballaggio o dal GIR/IBC, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione. Il termine include i recipienti per gas come definiti nella presente sezione, come pure gli oggetti, che per la loro dimensione, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o trasportati in culle, gabbie o dispositivi di movimentazione. Salvo per il trasporto di materiali radioattivi, il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa e alle materie trasportate in cisterne
ADR 2025 1.4.2.2. Trasportatore
1.4.2.2.1.
Nell'ambito del 1.4.1, se del caso, il trasportatore, deve in particolare:
a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell'ADR riguardanti le merci pericolose da trasportare siano state trasmesse dallo speditore prima del trasporto, che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto o, in caso di utilizzo di tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI), che i dati siano disponibili durante il trasporto in modo almeno equivalente a quello della documentazione cartacea;
c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, che non manchi di dispositivi di equipaggiamento, ecc.;
d) assicurarsi che la data specificata per il prossimo controllo per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stato superata;
NOTA: Le cisterne, i veicoli-batteria ed i CGEM possono comunque essere trasportati dopo la scadenza di tale termine nelle condizioni previste dal 4.1.6.10 in caso di veicoli-batteria e CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6.
e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
f) assicurarsi che siano apposte le etichette, marchi e pannelli arancioni prescritti per i veicoli al capitolo 5.3;
g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell'ADR per l'unità di trasporto, l'equipaggio e alcune classi si trovino a bordo dell'unità di trasporto.
Ciò deve essere fatto, se del caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se del caso, del carico.
1.4.2.2.2.
Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.
Nel caso del 1.4.2.2.1 c), confidare sulle attestazioni del "certificato di carico del contenitore o del veicolo" fornito conformemente al 5.4.2.
1.4.2.2.3.
Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.
1.4.2.2.4.
Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.
Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.
Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.
1.4.2.2.5. (Riservato)
1.4.2.2.6.
Il trasportatore deve mettere le istruzioni scritte come previsto nell'ADR a disposizione dell'equipaggio del veicolo.
...
Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
Rev. | Anno | Note | Autore |
4.0 | 2025 | ADR 2025 | Certifico Srl |
3.0 | 2020 | ADR 2019 | Certifico Srl |
2.0 | 2018 | ADR 2017 | Certifico Srl |
1.0 | 2015 | ADR 2015 | Certifico Srl |
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