Comunicato Ministero della Sanità del 13 gennaio 1994
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Comunicato Ministero della Sanità del 13 gennaio 1994 / Bonifica di immobili e manufatti pericolosi per l'igiene e l'incolumita' pubblica - Procedura comunale
ID 22230 | 11.07.2024 / In allegato
Comunicato Ministero della Sanità del 13 gennaio 1994
Bonifica di immobili e manufatti che risultino pericolosi per l'igiene e l'incolumita' pubblica
(GU n.31 del 08.02.1994)
Procedura per la bonifica di immobili e manufatti pericolosi per l'igiene e l'incolumita' pubblica da parte del Sindaco: censimento e modalità d'intervento
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E' frequente che edifici ed opifici abbandonati o diroccati, infrastrutture in condizioni di decadimento e di fatiscenza ed opere murarie non completate abbiano non soltanto impatto negativo sull'ambiente, ma siano pericolosi per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica.
Tali situazioni di degrado spesso ospitano roditori ed animali randagi o nocivi, con rischio di zoonosi specialmente in relazione alle malattie trasmissibili all'uomo.
Percio' si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 2, comma 3, del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), sull'art. 13, comma 2, e sull'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e sull'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che, tra l'altro, assegnano al sindaco la tutela della incolumita' e della salute pubblica, e sul decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani.
Cio' premesso, si forniscono le seguenti indicazioni procedurali e metodologiche.
Definizione.
Sono da considerare pericolosi per l'igiene pubblica e la pubblica incolumita' gli immobili ed i manufatti anche non completati, abbandonati, con relative pertinenze, che versino in stato di decadimento, rovina o fatiscenza pur se dichiarati di interesse storico, artistico o culturale (1), segnatamente se contengono materiali di amianto (allo stato friabile in condizione di possibile rilascio di fibre) e/o sorgenti radioattive e/o materiali tossici, a rischio infettivo, elettrico, d'incendio e/o di esplosione.
Censimento.
Il sindaco, anche sulla base delle segnalazioni pervenute da soggetti pubblici o privati, effettua la ricognizione delle situazioni di cui al punto precedente e le iscrive in un apposito elenco, descrittivo dei singoli casi e specificante l'eventuale interesse pubblico e/o storico, artistico o culturale, il tipo di proprieta' (pubblica o privata) e tutti gli elementi utili all'efficacia e rapidita' dell'intervento, nulla variando per quanto riguarda l'amianto, relativamente alle competenze attribuite dalla legge n. 257/1992 alle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 10 della medesima.
In relazione all'accertata esistenza di interesse storico, artistico o culturale (legge n. 1089/1939), il sindaco comunichera' l'informazione al competente Ministero dei beni culturali ed ambientali. Nel caso di situazioni ricadenti nei piani di bonifica di cui all'art. 5 della legge n. 441/1987 e all'art. 9- ter della legge n. 470/1987, il sindaco informa la regione o la provincia delegata, richiedendone l'inserimento nei piani di bonifica.
Il sindaco segnala alle regioni e alle province le situazioni di maggiore rilevanza.
Modalita' d'intervento.
Il sindaco si potra' avvalere degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 per concordare date certe di soluzione o da parte dell'ente-amministrazione proprietaria o da parte del comune stesso.
Provvedera', inoltre, a diffidare il responsabile detentore e/o proprietario ad effettuare la demolizione, nel caso di manufatti non completati o pericolanti, oppure, a presentare, entro un congruo termine, progetti di risanamento statico, ambientale e funzionale delle situazioni degradate.
Trascorso il termine prefissato, il sindaco emanera' ordinanza di sgombero e/o demolizione, nonche' di bonifica ambientale, utilizzando gli strumenti normativi previsti dalla legge n. 142/1990 per la rimozione delle situazioni di pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica.
Nelle more del raggiungimento degli obiettivi previsti dovra' essere posta in essere ogni iniziativa tendente a circoscrivere i suddetti pericoli.
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(1) N.B. - Per gli immobili di questo tipo l'intervento e' subordinato al rispetto delle normative di settore. Reperimento risorse. Fatto ovvio riferimento alle norme generali in materia di bilancio degli enti locali, si richiama, infine, l'attenzione sulle possibilita' offerte dal decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 32, art. 1, per l'utilizzazione di personale in Cassa integrazione. Si richiama altresi' la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme sulle edificabilita' dei suoli), significando che con l'art. 3 si consente in via generale l'acquisizione di fondi a fronte di rilascio di concessioni edilizie, mentre nell'art. 9 sono previste forme di incentivazione per gli interventi sopra descritti.
Collegati
Legge 29 ottobre 1987 n. 441
Legge 23 dicembre 1978 n. 833
Legge 1 giugno 1939 n. 1089
Testo unico Leggi sanitarie RD n. 1265/1934 | Consolidato
Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12
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