Decisione di esecuzione (UE) 2025/375
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/375 - Norme armonizzate direttiva strumenti di misura Febbraio 2025
ID 23523 | 27.02.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/375 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 per quanto riguarda le norme armonizzate per i contatori di gas e i dispositivi di conversione del volume del gas redatte a sostegno della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 2025/375 del 27.2.2025
Entrata in vigore: 27.02.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli strumenti di misura che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e agli allegati specifici degli strumenti di tale direttiva che sono contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 8558 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/32/UE per alcuni strumenti di misura («richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 12405-1:2018 sui dispositivi di conversione del volume del gas e EN 12261:2018 sui contatori di gas a turbina, i cui riferimenti sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 12405-1:2021 e EN 12261:2024.
(4) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme armonizzate EN 12405-1:2021 e EN 12261:2024.
(5) Le norme armonizzate EN 12405-1:2021 e EN 12261:2024 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti della direttiva 2014/32/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/32/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/32/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 12405-1:2021 e EN 12261:2024 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(7) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 12405-1:2018 e EN 12261:2018, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/1402.
(8) La decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme riviste, è necessario rinviare il ritiro del riferimento delle norme armonizzate EN 12405-1:2018 e EN 12261:2018.
(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1) dell’allegato si applica a decorrere dal 27 agosto 2026.
ALLEGATO
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 è così modificato:
1) le righe 2 e 3 sono soppresse;
2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti
«2 bis. |
EN 12261:2024 |
3)
«3 bis |
EN 12405-1:2021 |
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