Si veda Doc.: Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione
P
Premessa
E' definita l'anagrafica dell'azienda, tra cui le figure previste dal D.Lgs 81/2008 che individuano l'Organigramma della sicurezza:
In sintesi, secondo quanto riportato nell'Art. 28, è possibile suddividere il Processo di redazione del DVR in aspetti comuni, ad esempio in 5 Step (5 Schede).
Le 5 Schede per la Valutazione dei Rischi
Dati di input:
1. Attività con un numero di addetti >10 per la quale è prevista la stesura del DVR.
2. Attività non SEVESO
1
Scheda mansione
Il termine “mansione”, seppur non definito nel D.Lgs. 81/2008, è riportato in alcuni articoli dello stesso (es. Art. 15, Art. 18, Art. 42, ecc).
Senza entrare in aspetti legali/contrattuali, si prenda a riferimento quanto riportato nella norma tecnica EN ISO 12100 armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE“macchine” - tipo A, con riferimento al “rischio macchine” / sottoinsieme del “rischio attrezzature di lavoro” di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 ” (definizione da “sterilizzare” per tutti i rischi del D.Lgs. 81/2008):
______
EN ISO 12100
3.25 mansione: Attività specifica svolta da una o più persone sulla macchina o nelle vicinanze della stessa durante il suo ciclo di vita.
______
La "Scheda mansione" identifica tutte le mansioni dei lavoratori dell'Azienda e quelle considerate specifiche (che hanno necessità di formazione e addestramento specifico):
2
Scheda rischio
La "Scheda rischio" (e della stessa "n Schede" se presenti "n rischi") identifica il rischio, con la/e mansione/i associate, i riferimenti normativi, il Criterio di valutazione adottato ed i risultati ottenuti.
Valutazione dei rischi
La Valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza [/alert]
E' questo il passaggio più critico e importante, saper individuare:
1. I Rischi da valutare
Saper scegliere:
2. I Criteri e Metodi di valutazione
I Criteri saranno generalmente differenti da rischio a rischio;
- Per determinati i rischi sarà sufficiente una valutazione strumentale (es. Rischio rumore) e dalla stessa filtrare i risultati;
- Per altri rischi sarà necessario effettuare una valutazione qualitativa-quantitativa (es Stima dei rischi per le attrezzature di lavoro con i metodi a matrice);
- Per altri rischi occorrerà effettuare ad esempio dei calcoli analitici (rischio ATEX);
- Per altri occorrerà rispettare regole e norme tecniche (rischio incendio);
- Per altri potrebbe essere sufficiente un controllo documentale di certificati e dichiarazioni.
(*) Indicare se rischio particolare
(**) Stima de rischio in funzione del metodo adottato (Es. Basso/Medio/Alto)
Si avranno più "Schede rischio" in funzione dei rischi potenziali individuati (anche rischi specifici), la valutazione del rischio eseguita con i criteri esposti potrà essere accettabile o meno, secondo i criteri.
Rischi specifici (estratto D.Lgs. 81/2008)
I rischi specifici sono rischi a cui sono esposti i lavoratoti in particolari mansioni anche in relazione alla specifica tipologia contrattuale.
I rischi specifici sono rischi propri del contesto in cui l’attività viene svolta, ad esempio, i rischi collegati con l’utilizzo di un particolare solvente piuttosto che un altro a seconda del luogo che deve essere pulito, i rischi durante l'uso o la manipolazione di un gas durante una particolare fase di lavoro.
______
D.Lgs. 81/2008
...
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
...
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
...
Art. 2 Definizioni
r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
______
EN ISO 12110
3.5 danno: Lesione fisica o danno alla salute.
3.6 pericolo: Potenziale sorgente di danno.
3.7 pericolo specifico: Pericolo che è identificato come presente nella macchina o associato alla stessa.
3.12 rischio: Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno.
______
Rischi particolari (estratto D.Lgs. 81/2008)
Sono rischi a cui sono esposti gruppi di lavoratori, tra cui:
- stress lavoro-correlato,
- lavoratrici in stato di gravidanza,
- differenze di genere,
- età,
- provenienza da altri Paesi,
- specifica tipologia contrattuale,
- possibile rinvenimento ordigni bellici inesplosi cantieri temporanei o mobili.
...
______
D.Lgs. 81/2008
...
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
...
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
...
______
Nel caso che i risultasti delle valutazione iniziale non siano accettabili, occorrerà passare al punto 3, con l'individuazione delle misure di protezione da mettere in atto con un programma (4) e procedure adeguate (5).
Anche nel caso di rischi accettabili al punto 2, potrebbe essere necessario adottare delle misure di prevenzione e protezione e attore un programma di miglioramento, in questo caso definibile come "programma di monitoraggio" dei risultati di accettabilità.
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per la Valutazione de l rischio.
Rischi e metodi di Valutazione
Vedasi:
Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione
3
Scheda misure di prevenzione e protezione
Nella "Scheda misure" (e della stessa "n Schede Misure" se presenti "n rischi"), saranno individuate le misure di prevenzione e protezione da attuare per quel rischio, nel caso in cui l'esito della "Valutazione iniziale di cui al punto 2" sia "non accettabile":
Il legislatore pone particolare attenzione ai DPI, che sono trattati al Titolo III Capo II e III e presenti nei vari Titoli del D.Lgs. 81/2008 - da utilizzare quando i rischi non possono essere ridotti da misure tecniche di prevenzione.
A fronte delle misure attuate / attuabili il rischio potrà essere ridotto (Risultati ottenuti/attesi).
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per le Misure di Prevenzione e Protezione adottate.
4
Programma misure prevenzione e protezione:
- Programma adeguamento
- Programma miglioramento
Per attuare le misure di prevenzione e protezione (Programma adeguamento) con livelli di priorità e Pianificazione temporale (tempi di attuazione), inoltre la stessa misura potrà(dovrà) avere un Piano di miglioramneto attuato attraverso un Programma si miglioramento (*) nel tempo:
(*) E’ possibile anche separare il programma di adeguamento da quello di miglioramento
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per il Programma.
Livelli Priorità
Livelli Priorità Programma adeguamento
Livelli Priorità Programma miglioramento
Rischio non accettabile / adeguamento e miglioramento
Si sottolinea che nel caso in cui un rischio sia non accettabile/presente, il livello di priorità del programma di adeguamento (misura) dovrà essere PA1. Livelli PA2, PA3, PM2, ecc saranno da assegnare nel caso il cui il rischio sia comunque accettabile ma con misure di adeguamento/miglioramento individuate da attuare.
Es.:
E’ presente un rischio MMC non accettabile, dovrà essere attuata un'immediata misura di adeguamento con priorità PA1, al momento dell'individuazione del rischio l'attività dovrà essere sospesa o modificata.
Es.:
E’ presente un rischio schiacciamento (non accettabile) su una attrezzatura di lavoro, questa dovrà non essere resa utilizzabile fino all'attuazione della misura di adeguamento.
Es.:
Il campionamento rileva la presenza di sostanze pericolose nei fumi di saldatura.
Rischio esposizione fumi saldatura è non accettabile.
- Misura di adeguamento immediata priorità P01: fornitura appositi DPI
- Misura di miglioramento a breve termine priorità PM2: aspirazione localizzata
Misure di adeguamento e Misure di miglioramento
Nota
Con la Valutazione dei Rischi e la successiva elaborazione del DVR, il DL da indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
Le misure di adeguamento sono quelle da attuare al momento in cui un rischio sia rilevato.
Se esiste un rischio non accettabile, è necessario individuare un adeguamento.
Le misure di miglioramento sono, altresì, quelle misure che devono essere individuate per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.
Esempio:
Nel VR chimico (Art.223), effettuata con il “metodo α” si è individuato per l’uso di un solvente una esposizione professionale ad agente riportato in allegato XXXVIII Toluene (EINECS 203-625-9) al di sopra del Valore limite previsto (> 192 mg/m3 (8h)), le misure potrebbero essere: (tabella Programma misure prevenzione e protezione così strutturata)
[...]
5
Procedure per l'attuazione delle misure
Le misure di prevenzione e protezione ed il miglioramento saranno attuate attraverso delle adeguate Procedure nelle quali deve essere individuata una figura Responsabile.
Le schede sono generalmente collegate, se ne fa una distinzione, in relazione a quanto riportato nell'Art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati, quali le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione stabilite.
Sottoscrizione DVR
Il DVR dovrà essere sottoscritto e firmato da:
- Datore di lavoro (DL)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Medico competente (MC)
- Altri
D.Lgs. 81/2008 - Per quanto concerne la valutazione dei rischi
...
Art. 2. Definizioni
q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Art. 15. Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
...
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (1) (2)
...
(Note)
(1) Il Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
(2) Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo 18, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
...
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (1) (2)
...
(1) Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. a, dispone la sostituzione dei commi 3 e 3 bis
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età (9), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (2)
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.(4) (5)
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. (0) (1)
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.(3)
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.(6)(8)
(Note)
(0) Comma introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 seguentemente modificato da (3).
(1) Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".
(2) La legge 1 ottobre 2012, n. 177 aggiunge l'ultimo periodo "e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo"
(3) La legge 30 ottobre 2014, n. 161, all'articolo 13 modifica il comma 3 bis. (Procedura di infrazione n. 2010/4227)
(4) Circolare MLPS 18 novembre 2010 - Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(5) Circolare MI 2 marzo 2015 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza
(6) Comma inserito dall'art. 20, comma 1 lett. e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(7) Come modificato dall' art. 1, lett. a del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(8) Determinazione INAIL 5 marzo 2020 n. 49 - Attuazione dell'art. 28, comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008. Criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
(9) L'Art. 6 e l'allegato I della Legge 17 ottobre 1967 n. 977 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, stabiliscono i casi di divieto lavorativo minorile.
Art. 53. Tenuta della documentazione
...
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Vedi www.tussl.it
I Titoli e Allegati del D.Lgs. 81/2008
Titolo I Principi comuni (artt. 1-61)
Titolo II Luoghi di lavoro (artt. 62-68)
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69-87)
Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160)
Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161-166)
Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171)
Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179)
Titolo VIII Agenti fisici (artt. 180-220)
Titolo IX Sostanze pericolose (artt. 221-265)
Titolo X Esposizione ad agenti biologici (artt. 266-286)
Titolo X bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (artt. 286-bis - 286-septies)
Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298-303)
Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287-297)
Titolo XIII Norme transitorie e finali (artt. 304-306)
Allegato I
Allegato I-bis - aggiunto dal D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
...
Allegato XLIX
Allegato L
Allegato LI
[...]
Matrice Revisioni
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
3.0 |
2024 |
Sul concetto di “mansione” / DPI / Altre Aggiornamento normativo Correzioni varie |
Certifico Srl |
2.0 |
2023 |
Rischi non accettabili / Nota Aggiornamento normativo |
Certifico Srl |
1.0 |
2019 |
Riorganizzazione Documento |
Certifico Srl |
0.0 |
2018 |
--- |
Certifico Srl |
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
A cura: Ing. Marco Maccarelli
Info e download
Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
D.Lgs. 81/2008: Modello di verbale di sopralluogo RSPP
Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione
Certifico DVR
DVR - Attrezzature di lavoro TUS
TUS: Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali
Formazione lavoratori attrezzature agricole
Tabella riepilogativa Formazione/Informazione TUS
DVR 2013: La modulistica standard per la redazione del documento
www.tussl.it