Legge 9 agosto 2024 n. 114 / Modiche CP, altri - abrogazione reato di "abuso d'ufficio" / Rev. 1.0 del 12.08.2024
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23 Novembre 2024 | ||||||||||||||
Salve Visitatore | ||||||||||||||
Legge 9 agosto 2024 n. 114 / Modiche CP, CPP, TUOG, TUOM ID 22415 | 10.08.2024 / Scheda Abrogazione reato CP Abuso d'ufficio etc Rev. 12.08.2024. Legge 9 agosto 2024 n. 114 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. (GU n.187 del 10.08.2024) Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2024 Scheda allegata - Sull'abrogazione del reato di "abuso d'ufficio" disposto dalla Legge 9 agosto 2024 n. 114 Relativamente all'abrogazione del reato di "Abuso d'ufficio" di cui all'Art. 323 del R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398 Art. 1. Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 / ndr) Art. 323 Abuso d'ufficio (abrogato) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Relativamente al nuovo reato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" di cui all'Art. 314-bis del R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398 Il Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92 (GU n.155 del 04.07.2024) convertito in Legge 8 agosto 2024 n. 112 (GU n.186 del 09.08.2024) ha introdotto l'Art. 314-bis al R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398 Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92 / convertito in Legge 8 agosto 2024 n. 112 Art. 9 Modifiche al codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 / ndr) 1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente: «Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.». (In verde periodo introdotto dalla Legge 8 agosto 2024 n. 112 (di conversione)) Art. 314-bis Indebita destinazione di denaro o cose mobili (nuovo) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000. Matrice revisione Scheda
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