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Legge 9 agosto 2024 n. 114

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Legge 9 agosto 2024 n  114

Legge 9 agosto 2024 n. 114 / Modiche CP, CPP, COG, TUOM

ID 22415 | 10.08.2024 / Download Scheda Abrogazione reato CP Abuso d'ufficio etc.

Legge 9 agosto 2024 n. 114 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

(GU n.187 del 10.08.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2024

- Sull'abrogazione del reato di "abuso d'ufficio" disposto dalla Legge 9 agosto 2024 n. 114
e
- Sul nuovo reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" disposto dal Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92

Relativamente all'abrogazione del reato di "Abuso d'ufficio" di cui all'Art. 323 del R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398

Art. 1. Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 / ndr)

b) l’articolo 323 è abrogato
_______

R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398

Art. 323 Abuso d'ufficio (abrogato)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Relativamente al nuovo reato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" di cui all'Art. 314-bis del R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398

Il Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92  (GU n.155 del 04.07.2024) ha introdotto l'Art. 314-bis al R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398

Art. 9 Modifiche al codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 / ndr)

1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente:

«Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili).

- Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
________

R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398

Art. 314-bis Indebita destinazione di denaro o cose mobili (nuovo)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

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