Legge 9 agosto 2024 n. 114
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Legge 9 agosto 2024 n. 114 / Modiche CP, CPP, COG, TUOM
ID 22415 | 10.08.2024 / Download Scheda Abrogazione reato CP Abuso d'ufficio etc.
Legge 9 agosto 2024 n. 114 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
(GU n.187 del 10.08.2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2024
- Sull'abrogazione del reato di "abuso d'ufficio" disposto dalla Legge 9 agosto 2024 n. 114
e
- Sul nuovo reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" disposto dal Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92
Art. 1. Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 / ndr)
…
b) l’articolo 323 è abrogato
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Art. 323 Abuso d'ufficio (abrogato)
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Il Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92 (GU n.155 del 04.07.2024) ha introdotto l'Art. 314-bis al R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398
Art. 9 Modifiche al codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 / ndr)
1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente:
«Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili).
- Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
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Art. 314-bis Indebita destinazione di denaro o cose mobili (nuovo)
Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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