D.Lgs. 192/2005:Strategia di ristrutturazione a lungo termine SRLT / Tabella marcia
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24 Novembre 2024 | ||||||||||
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D.Lgs. 192/2005: Strategia ristrutturazione lungo termine / SRLT ID 11067 | 26.06.2020 Il Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48 (GU (GU.146 del 10-06-2020) in vigore dal 25/06/2020, ha introdotto nel decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Art. 3-bis) la "Strategia di ristrutturazione a lungo termine - SRLT". La Strategia a lungo termine è adottata da MISE, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48. La strategia di ristrutturazione a lungo termine è recepita nel PNIEC - Piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata, è adottata, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine è recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e comprende: a) una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020; b) l’individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, anche valutando l’introduzione di obblighi di ristrutturazione, e promuovendo l’utilizzo di tecniche che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere; c) una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche rivolte a migliorarne l’efficacia, rivolte: 1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori; 2. La strategia di cui al comma 1 prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%, la definizione di indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l’energia e il clima. 4. Nei successivi aggiornamenti della strategia di ristrutturazione a lungo termine nell’ambito del Piano integrato per l’energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull’energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all’attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le azioni in essa previste, i costi sostenuti e i risultati ottenuti.».
Direttive e regolamenti " Clean energy package" Raccomandazione (UE) 2019/786 / Note Ristrutturazione a lungo termine Raccomandazione (UE) 2019/786 Ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE: «[n]ella strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell'obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione dell'80-95 % rispetto al 1990; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La tabella di marcia include tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione conformemente alla direttiva 2012/27/UE». Il fine ultimo è il raggiungimento di un parco immobiliare completamente decarbonizzato e ad alta efficienza energetica, fondamentale per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'UE in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nella legislazione europea non è presente una definizione di parco immobiliare «decarbonizzato», ma si può dedurre che è caratterizzato da emissioni di carbonio che sono state ridotte a zero riducendo il fabbisogno energetico e assicurando che il restante fabbisogno è soddisfatto, nella misura del possibile, da fonti di energia a zero emissioni di carbonio. Questo approccio consente la coesistenza di vari percorsi di decarbonizzazione che tengano in considerazione il mix energetico nazionale, le preferenze, le potenzialità e le caratteristiche dello Stato membro. Poiché le strategie devono delineare una visione di lungo termine per il conseguimento dell'obiettivo di decarbonizzazione al 2050, gli Stati membri dovrebbero andare oltre il semplice inventario delle misure esistenti (che forniscono gli elementi a breve termine) e fornire una visione a lungo termine dello sviluppo delle politiche e delle misure future. Ciò è quanto si prefigge il quadro per la tabella di marcia contenuto nel nuovo articolo 2 bis. Secondo l'articolo 2 bis, paragrafo 2, le tabelle di marcia devono includere: 1. indicatori di progresso misurabili: possono essere variabili quantitative o qualitative per misurare i progressi verso l'obiettivo a lungo termine per il 2050 della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione e assicurare un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato. Gli indicatori possono essere rivisti, se necessario; e 2. tappe indicative: possono essere obiettivi quantitativi o qualitativi. Gli Stati membri devono «includere tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specifica[re] il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione conformemente alla direttiva Efficienza energetica». Gli Stati membri possono concepire le tappe e gli indicatori in base alle proprie specificità nazionali. L'intenzione non è introdurre un obiettivo settoriale per l'edilizia, né fissare obiettivi giuridicamente vincolanti. Spetta agli Stati membri definire le tappe e decidere se rendere tali obiettivi vincolanti per il settore edile (andando quindi oltre gli obblighi contenuti nella direttiva Prestazione energetica nell'edilizia), tenendo tuttavia presente che la definizione di tappe ambiziose e chiare è imprescindibile per ridurre le incertezze e i rischi per gli investitori e coinvolgere i portatori di interessi e le imprese. La disponibilità di dati coerenti e affidabili rappresenta un fattore fondamentale nella definizione di indicatori misurabili. Ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, le strategie di ristrutturazione a lungo termine devono specificare il modo in cui le tappe per il 2030, il 2040 e il 2050 contribuiscano all'obiettivo indicativo principale definito dagli Stati membri in conformità con l'articolo 3 della direttiva Efficienza energetica, poiché gli edifici rappresentano un pilastro importante della politica di efficienza energetica. Queste informazioni possono aiutare i responsabili politici a indirizzare gli interventi futuri di efficienza energetica e progettare le misure adeguate. La seguente tabella illustra un possibile quadro di riferimento per la definizione degli indicatori e delle tappe: [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020 Matrice Revisioni
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