Formaldeide nei giocattoli: stabiliti i valori limite
Appunti Marcatura CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Formaldeide nei giocattoli: stabiliti i valori limite ID 9545 | 20.11.2019 Con la Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica l’appendice C dell’allegato II della Direttiva 2009/48/CE (giocattoli) sono adottati i seguenti valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide (N. CAS 50-00-0):
La Direttiva entra in vigore il 10.12.2019 e deve essere adottata dagli stati membri entro il 20 maggio 2021. Nella Tabella seguente i valori limite previsti in relazione ai metodi di prova suggeriti sono elencati di seguito:
Polimeri: la formaldeide è utilizzata come monomero nella produzione di materiali polimerici, che possono essere ingeriti dai bambini. Il limite di migrazione è determinato sulla base della dose giornaliera tollerabile (TDI) stabilita dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Legno legato con resina: prodotti come pannelli truciolari, pannelli in fibra a media densità (MDF), legno compensato e simili contengono spesso formaldeide. È stato fissato un limite di emissione per ridurre il rischio di irritazione sensoriale e cancro. Direttiva giocattoli: sostanze chimiche classificate come cancerogene La Direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti per le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L’allegato II, appendice C, della direttiva stabilisce valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca. La formaldeide (numero CAS 50-00-0) attualmente non figura nell’allegato II, appendice C, della Direttiva 2009/48/CE ed è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In conformità dell’allegato II, parte III, punto 4, lettera a), della Direttiva 2009/48/CE, la formaldeide può essere utilizzata fino ad una concentrazione dello 0,1 %, che corrisponde a 1 000 mg/kg (tenore limite). Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019 Collegati |
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