Sicurezza: gli Obblighi progettisti, fabbricanti e installatori
Appunti Sicurezza lavoro | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Sicurezza: gli Obblighi progettisti, fabbricanti e installatori I soggetti esterni all’azienda, quali progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori, sono stati annoverati fra i debitori dell’obbligo di sicurezza già dal 1955. L’art. 7, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, infatti, espressamente vietava la costruzione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere destinati al mercato interno, nonché l’installazione di impianti, che non [fossero] rispondenti alle norme del decreto (...)”. Con l’avvento del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008), tutta la disciplina relativa ai soggetti esterni all’azienda contenuta prima nel d.P.R. n. 547/1955 e poi nel d.lgs. n. 626/1994, è stata sostanzialmente confermata negli artt. 22, 23 e 24, salvo qualche modifica letterale che, tuttavia, non ne scardina l’impostazione. Parimenti confermata resta, poi, la ratio della disciplina, rappresentata dall’opportunità di disciplinare il processo produttivo delle attrezzature da utilizzare nell’ambiente di lavoro e il coinvolgimento dei soggetti esterni all’azienda nel debito di sicurezza. Nonostante una sostanziale continuità fra i tre corpi normativi che dagli anni ’50 del secolo scorso hanno regolato la materia in esame, non possono essere sottovalutate le novità introdotte dal Testo Unico del 2008. Esse sono essenzialmente due e di portata esclusivamente letterale. In primo luogo, il legislatore del 2008 ha sostituito il termine “macchine”, presente nella disciplina previgente, con il termine “attrezzature di lavoro”. Ciò al fine di allineare la normativa in questione con quella del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, che, da un lato, ha recepito la direttiva macchine 2006/42/CE, contenente i requisiti di costruzione delle attrezzature di lavoro, e, dall’altro, ha abrogato il previgente d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 che regolava la medesima materia. In secondo luogo, così come innanzi accennato, nelle disposizioni introdotte dal Testo Unico, è costante il riferimento alla normativa “in materia di salute e sicurezza” cui i debitori esterni di sicurezza devono attenersi nell’adempimento dei propri obblighi. Una significativa critica alla formulazione degli artt. 22, 23 e 24 del d.lgs. n. 81/2008 è stata, tuttavia, mossa da chi ha rilevato che, a differenza di quanto accade a proposito di altre figure soggettive protagoniste del sistema di sicurezza, nel d.lgs. n. 81/2008 manca del tutto una esplicita definizione dei soggetti “esterni” all’azienda. Sono 3 gli Articoli cardine del D.Lgs. 81/2008 per gli Obblighi di progettisti, fabbricanti e installatori: 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. segue in allegato Danilo Volpe |
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