Gli obblighi progettisti, fabbricanti e installatori
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Sicurezza: obblighi di progettisti, fabbricanti e installatori
I soggetti esterni all’azienda, quali progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori, sono stati annoverati fra i debitori dell’obbligo di sicurezza già dal 1955. L’art. 7, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, infatti, espressamente vietava la costruzione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere destinati al mercato interno, nonché l’installazione di impianti, che non [fossero] rispondenti alle norme del decreto (...)”.
La ratio del coinvolgimento di tutti questi soggetti estranei all’azienda nel sistema della sicurezza sul lavoro, si è rinvenuta nell’esigenza di rendere più completa ed efficace la tutela dei lavoratori, impedendo in tal modo la costruzione e l’immissione nel mercato di apparecchi potenzialmente pericolosi per la loro integrità fisica.
Con l’avvento del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008), tutta la disciplina relativa ai soggetti esterni all’azienda contenuta prima nel d.P.R. n. 547/1955 e poi nel d.lgs. n. 626/1994, è stata sostanzialmente confermata negli artt. 22, 23 e 24, salvo qualche modifica letterale che, tuttavia, non ne scardina l’impostazione. La dottrina, sul punto, è unanime nel ritenere che le anzidette norme abbiano natura programmatica; esse, infatti, non prescrivono precisamente le condotte vietate, bensì rinviano ad altre norme, di natura prevalentemente tecnica, che ne completano il contenuto.
Parimenti confermata resta, poi, la ratio della disciplina, rappresentata dall’opportunità di disciplinare il processo produttivo delle attrezzature da utilizzare nell’ambiente di lavoro e il coinvolgimento dei soggetti esterni all’azienda nel debito di sicurezza. Nonostante una sostanziale continuità fra i tre corpi normativi che dagli anni ’50 del secolo scorso hanno regolato la materia in esame, non possono essere sottovalutate le novità introdotte dal Testo Unico del 2008. Esse sono essenzialmente due e di portata esclusivamente letterale.
In primo luogo, il legislatore del 2008 ha sostituito il termine “macchine”, presente nella disciplina previgente, con il termine “attrezzature di lavoro”. Ciò al fine di allineare la normativa in questione con quella del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, che, da un lato, ha recepito la direttiva macchine 2006/42/CE, contenente i requisiti di costruzione delle attrezzature di lavoro, e, dall’altro, ha abrogato il previgente d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 che regolava la medesima materia. In secondo luogo, così come innanzi accennato, nelle disposizioni introdotte dal Testo Unico, è costante il riferimento alla normativa “in materia di salute e sicurezza” cui i debitori esterni di sicurezza devono attenersi nell’adempimento dei propri obblighi.
Una significativa critica alla formulazione degli artt. 22, 23 e 24 del d.lgs. n. 81/2008 è stata, tuttavia, mossa da chi ha rilevato che, a differenza di quanto accade a proposito di altre figure soggettive protagoniste del sistema di sicurezza, nel d.lgs. n. 81/2008 manca del tutto una esplicita definizione dei soggetti “esterni” all’azienda.
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Sono 3 gli Articoli cardine del D.Lgs. 81/2008 per gli Obblighi di progettisti, fabbricanti e installatori
Art. 22. Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (1)
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Art. 24. Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
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Danilo Volpe
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