Carico d'incendio | Quadro normativo
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||||||
25 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
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Carico d'incendio | Quadro normativo ID 8735 | 10.07.2019 Il carico d’incendio viene così definito al p. 1. lettera c) del DM 09/03/2007: "potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente". Esso è il parametro fondamentale per il dimensionamento della resistenza all'incendio delle strutture. Il DM 09/03/2007 ha sostituito la storica circolare 14/09/61, n° 91. La definizione di resistenza al fuoco, data al p. 1.11 del DM 30/11/1983, era in origine: “Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare - secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato - in tutto o in parte: la stabilità «R», la tenuta «E», l’isolamento termico «I», così definiti: …”. Tale definizione è stata modificata dal c. 2 dell’art. 4 del DM 09/03/2007 e così espressa: “una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi.” Essa amplia il concetto legato alla resistenza di un elemento da costruzione limitato alla sola REI. La classificazione della resistenza al fuoco è riportata nel DM 16/02/2007 ed è legata al DM 09/03/2007 per il calcolo del carico d’incendio. Il DM 16/02/2007 elenca le varie possibilità di determinazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture e, all’allegato D, riporta le tabelle per il calcolo semplificato di confronto con tabelle. In attesa che la tabella D riporti i valori da adottare per le pareti in muratura portanti è stata emanata al lettera circolare 15/02/2006, n. 1968. È opportuno precisare che, laddove la normativa prevede una misura antincendio, per esempio un rivelatore di fumo nei locali, quando il carico d’incendio supera un dato valore, il carico da considerare è quello non corretto coi vari parametri relativi le differenti misure di protezione adottate. Ossia, secondo le definizioni del DM 09/03/2007, deve essere considerato il carico d’incendio specifico e non quello specifico di progetto. Tabella riepilogativa: Carico d'incendio | Quadro normativo
Fonte: VVF
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