Carico d'incendio | Quadro normativo
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Carico d'incendio | Quadro normativo
ID 8735 | 10.07.2019
Il carico d’incendio viene così definito al p. 1. lettera c) del DM 09/03/2007: "potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente".
Esso è il parametro fondamentale per il dimensionamento della resistenza all'incendio delle strutture.
Il DM 09/03/2007 ha sostituito la storica circolare 14/09/61, n° 91.
La definizione di resistenza al fuoco, data al p. 1.11 del DM 30/11/1983, era in origine: “Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare - secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato - in tutto o in parte: la stabilità «R», la tenuta «E», l’isolamento termico «I», così definiti: …”.
Tale definizione è stata modificata dal c. 2 dell’art. 4 del DM 09/03/2007 e così espressa: “una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi.”
Essa amplia il concetto legato alla resistenza di un elemento da costruzione limitato alla sola REI. La classificazione della resistenza al fuoco è riportata nel DM 16/02/2007 ed è legata al DM 09/03/2007 per il calcolo del carico d’incendio.
Il DM 16/02/2007 elenca le varie possibilità di determinazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture e, all’allegato D, riporta le tabelle per il calcolo semplificato di confronto con tabelle. In attesa che la tabella D riporti i valori da adottare per le pareti in muratura portanti è stata emanata al lettera circolare 15/02/2006, n. 1968.
È opportuno precisare che, laddove la normativa prevede una misura antincendio, per esempio un rivelatore di fumo nei locali, quando il carico d’incendio supera un dato valore, il carico da considerare è quello non corretto coi vari parametri relativi le differenti misure di protezione adottate. Ossia, secondo le definizioni del DM 09/03/2007, deve essere considerato il carico d’incendio specifico e non quello specifico di progetto.
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Tabella riepilogativa: Carico d'incendio - Quadro normativo
14/09/1961 |
Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile. (Circolare abrogata dal comma 1 dell’art. 4 del DM 09/03/2007 N.d.R.) |
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06/03/1986 |
DM 06/03/86 |
Calcolo del carico di Incendio per locali aventi strutture portanti in legno. (Decreto abrogato dal comma 1 dell’art. 4 del DM 09/03/2007. N.d.R.) |
23/01/1987 |
Lettera Circolare 23/01/87, n° 1169/4101 |
Art. 3 del D.M. 8 marzo 1985. Carico d’incendio. Legge n. 818/1984. (Sul considerare gli infissi in legno nel computo del carico d’incendio. N.d.R.). |
23/03/2000 |
Chiarimento 23/03/00, n° P223/4147 sott. 4 |
Decreto Ministero dell’Interno 6 marzo 1986 - Campo di applicazione – Quesito – (Sull’applicabilità del criterio del calcolo del carico d’incendio in presenza di strutture in legno per tutte le attività soggette a controllo di prevenzione incendi. N.d.R.) |
09/03/2007 |
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
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22/01/2008 |
DM 09/03/2007 - Fattore riduttivo per la presenza di squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio. |
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22/01/2008 |
Chiarimento 22/01/08, n° P1568/4122 sott. 55 |
DM 09/03/2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Quesiti. – (inerenti a: 1) correlazione col T.U. delle costruzioni – DM 14/09/2005; 2) impiego delle certificazioni ex circolare 91/61 per strutture esistenti; 3) applicazione del TU delle costruzioni, DM 14/09/2005, per le attività non soggette a controllo di prevenzione incendi; 4) cosa debba intendersi per “organi di controllo” ed “accertare” laddove il decreto determina che per le strutture esistenti “gli organi di controllo …. omissis … abbiano accertato” le caratteristiche di resistenza al fuoco; 5) cosa si debba intendere per superficie lorda di un compartimento; 6) quali elementi oggettivi possano essere presi in considerazione per la scelta della classe di rischio; 7) quali debbano essere le caratteristiche degli evacuatori di fumo per applicare il fattore δn3; 8) quali debbano essere le caratteristiche dell’impianto di rivelazione di incendio per applicare il fattore δn4; 9) quali debbano essere le caratteristiche di presenza della squadra aziendale antincendio per applicare il fattore δn5; 10) quali debbano essere le caratteristiche di “accessibilità ai mezzi di soccorso” per applicare il fattore δn9; 11) quali siano le fonti da ritenere autorevoli per la determinazione di qf, valore nominale del carico d’incendio specifico, attraverso una valutazione statistica del carico d’incendio con probabilità di superamento inferiore al 20%; 12) quale area sia da considerare, ai fini dell’attribuzione della resistenza al fuoco delle strutture, nel caso in cui i carichi di incendio specifici non siano distribuiti uniformemente; 13) quando attribuire il livello II di prestazione; 14) quale sia “l’autorità competente” per fissare i livelli IV o V di prestazione; 15) quali siano i criteri per differenziare le strutture “primarie” dalle “secondarie” nel caso di utilizzo di copponi portanti come tipologia edilizia; 16)quale procedure adottare per la valutazione della resistenza al fuoco nel caso di norme vigenti che rimandano alla circolare 91/61 abrogata; 17) quale procedura adottare nel caso di variazione di destinazione d’uso o di carico d’incendio per costruzioni esistenti. N.d.R.) |
13/03/2014 |
Chiarimento 13/03/14, n° 3021 |
Quesito liquori. (In merito al poter non considerare il contributo del carico d'incendio di alcuni liquori non sostenenti l'incendio. N.d.R.) |
23/04/2019 |
Quesiti inerenti il D.M. 3 agosto 2015 in relazione al carico d’incendio ed agli impianti di protezione attiva. |
Fonte: VVF
Collegati:
Potere calorifico dei materiali (Hi)
D.M. 30 novembre 1983
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
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Testo coordinato DM 16.02.2007 e DM 09.03.2007 - Luglio 2022.pdf |
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Testo coordinato DM 16.02.2007 e DM 09.03.2007.pdf |
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Chiarimento 13 03 14 n° 3021.pdf |
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Chiarimento 22 01 08 n P1568 4122 sott. 55.pdf |
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Chiarimento 22 01 2008 Prot. n. P5 4118.pdf |
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Chiarimento 23 03 00 n P223 4147 sott. 4.pdf |
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Lettera Circolare 23 01 87 n 1169 4101.pdf |
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Circolare 14 09 61 n 91.pdf |
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