Nolo a caldo e freddo Attrezzature: Obblighi del noleggio
Appunti Sicurezza lavoro | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Nolo a caldo e freddo Attrezzature: Obblighi del noleggio ID 7650 | 24.06.2019 Il presente documento illustra il nolo di attrezzatura di lavoro, così come individuato nel TUS, distinguendo la fattispecie del nolo a caldo e freddo e gli obblighi relativi ai noleggiatori ed ai concedenti in uso. ... Excursus Noleggio a caldo e freddo nel TUS L’articolo 72 del D.lgs 81/2008, in merito agli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro dispone: 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. Nello specifico, l’art. 26 comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 dispone:
Gli articoli 26, comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 e 96, comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dedicato ai cantieri temporanei o mobili, citano indirettamente il nolo di attrezzature di lavoro, quando dispongono deroghe ad alcuni obblighi nel caso in cui in un’azienda (art. 26) o in un cantiere (art. 96) si compiano mere forniture di materiali o attrezzature. Vedi Modello Attestazione conformità D.lgs. 81-2008-noleggio concessione uso attrezzature Mentre, l’articolo 96 comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dispone: La previsione di cui al comma 1, lettera g) (l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.La previsione di cui al comma 1, lettera g) (l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo” Con i termini “nolo a caldo” e “nolo a freddo” di attrezzature di lavoro, si identificano generalmente: - nolo a freddo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro; - nolo a caldo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore l’attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto. Il nolo a caldo, invece, non coincide totalmente con la mera fornitura, poiché quest’ultima ricomprende anche le forniture con installazione, anche senza operatore per il loro utilizzo o funzionamento, come quella della gru a torre o del ponteggio metallico fisso con montaggio e smontaggio. [...] Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo” La legge regola il rapporto tra il noleggiante e il noleggiatore al fine di garantire che l’attrezzatura noleggiata sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e che l’utilizzatore adoperi personale in possesso di conoscenze specifiche per il suo uso. In particolare, il datore di lavoro noleggiante di PLE deve: a) garantire la conformità della macchina: - alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della “direttiva macchine”. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE; - ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante; b) attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza. L’attestazione deve essere supportata dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.), da copia dell’ultima verifica di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale); c) acquisire e conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro noleggiatore che riporti l’indicazione del/i lavoratore/i incaricato/i dell’uso dell’attrezzatura di lavoro, che deve risultare formato (e addestrato) conformemente alle disposizioni stabilite dal titolo III Capo I del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. e in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge (art. 73, c. 5, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.). Nello specifico il lavoratore incaricato deve avere conoscenze tali da determinare capacità di analisi e valutazione sia dei rischi specifici propri che dei rischi interferenti, nonché competenze tali da determinare capacità di utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Il datore di lavoro noleggiatore ha indirettamente l’onere di provare che il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura di lavoro non sia un operatore improvvisato ma abbia formazione (e addestramento) conforme alle disposizioni legislative e sia in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge. Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a caldo” Nel nolo a caldo il datore di lavoro noleggiante cura che: a) la macchina sia conforme: - alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE; - ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante; b) la macchina sia in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza. Allo scopo sottopone la macchina alle verifiche e manutenzioni stabilite dal costruttore, avendo cura di conservare i rapporti dei controlli effettuati negli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.), alle verifiche di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale); c) il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura di lavoro sia formato (e addestrato) conformemente alle disposizioni stabilite dal titolo III, Capo I, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. e sia in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge (art. 73, c. 5, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.). ...segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
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