DL Milleproroghe 2023 | Novità in materia ambientale
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29 Novembre 2024 | ||
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DL Milleproroghe 2023 | Novità in materia ambientale ID 18513 | 30.12.2022 / Nota completa in allegato Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. "Decreto Milleproroghe 2023", pubblicato nella GU n. 303 del 29.12.2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha disposto la proroga di alcune disposizioni in materia ambientale: In particolare le proroghe disposte riguardano (in rosso le modifiche): - Rumore ambientale: Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Art. 11 comma 6 Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4: 1) al comma 3, alinea, le parole: «entro il 18 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»; b) all’articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data». Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 Art. 4 Piani di azione [...] 3. Entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data: a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati; 3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione. 4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 ottobre 2017 e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data all'autorita' individuata al comma 3, lettera a). Art. 7. Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Bonifiche Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Art. 11 comma 5 5. All’articolo 17 -bis, comma 1, del Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 Art. 17-bis (Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale). 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. - Politiche per il mare Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Articolo 20 Proroga di termini in materia di politiche per il mare 1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare dall’articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, è prorogato al 31 luglio 2023. - Modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Art. 11 comma 8 8. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.» Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 Art. 3 Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale
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