Speditori merci pericolose ADR: esenzione obbligo nomina consulente ADR (Nota MIT 21.12.2022)
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29 Novembre 2024 | |||||||||||||
Salve Visitatore | |||||||||||||
Speditori: esenzione obbligo di nomina consulente ADR: ID 17874 | Rev. 1.0 del 22.12.2022 / Documento completo in allegato Pubblicata la Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose. In accordo con la Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 non sono obbligate alla nomina del Consulente le imprese che effettuano: - spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 e del 3.4 ADR (esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000), e - spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno). Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche "la spedizione" di merci pericolose su strada, la designazione deve essere effettuata entro il 31 Dicembre 2022 (termine del periodo di deroga di cui 1.6.1.44 introdotto da ADR 2019). L'obbligo di nomina è stato introdotto da ADR 2019 con deroga di cui 1.6.1.44 fino al 31.12.2022. L'ADR 2023 ha previsto la soppressione della deroga e determinato l’obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza per tutti gli speditori a partire dal 1° gennaio 2023 senza alcuna possibilità di usufruire del semestre transitorio che sarà applicabile soltanto per le disposizioni dell’ADR 2021 emendate. Esenzioni all'obbligo per limitate/minime attività/quantitativi spedizioni Eventuali esenzioni all'obbligo per gli speditori, legate a limitate/minime all'attività/quantitativi, potrebbero essere previste dal MIT - seguirà comunicazione in merito. 1.2.1. Definizioni 1.6. Misure transitorie […] 1.6.1.44. ADR 2019 L’ADR 2023 elimina la disposizione transitoria 1.6.1.44. 1.6.1.44. ADR 2023 (soppresso) (*) (*) Nell’ADR 2023 è eliminata la disposizione transitoria 1.6.1.44 (deroga esaurita) e l'obbligo di nomina scatta dal 1° Gennaio 2023. Scadenza ADR Entro il 31 Dicembre 2022 tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad ADR dovranno nominare il consulente ADR. L'obbligo è esteso, al momento, anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto. Lo speditore di merci pericolose, secondo 1.4.2.1. ADR, ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizione dell’ADR. Nell’ambito del 1.4.1 deve in particolare: - assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR; Nel caso in cui lo speditore si avvalga d’altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle prescrizioni dell’ADR. Quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione dei suoi obblighi. ADR Attività che determinano la nomina del consulente ADR 1.8.3. Consulente per la sicurezza 1.8.3.1. Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività. Esenzioni nomina consulente ADR La sezione 1.8.3.2 dell’ADR 2021, il cui testo è stato confermato nell’ADR 2023, riporta che: 1.8.3.2. Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese: a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi. Secondo quanto prescritto in 1.8.3.2 a) A.D.R., uno speditore può essere esentato dalla nomina del consulente solo se l’autorità competente di riferimento prevede un dispositivo di legge nazionale che permette l’esenzione dalla nomina in caso di spedizioni in esenzione secondo 1.1.3.6., 3.3, 3.4 e 3.5. Dato che in 1.8.3.2. b) non viene citata l’operazione di spedizione, uno speditore deve necessariamente nominare un consulente ADR se effettua spedizioni occasionali di merci pericolose oltre i limiti di esenzione. Non è dunque applicabile, ad oggi, l’esenzione prevista dal D.M. 04 Luglio 2000 per numero di operazioni limitate a 24 volte/anno, 3 volte/mese di quantitativi non superiori a 180 tonn/anno di merci o rifiuti poco pericolosi. Disposizioni normative autorità competenti IT esenzione nomina consulente ADR Attività che determinano la nomina del consulente ADR e nessuna esenzione prevista per gli speditori. Art. 2. Campo di applicazione 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti. Art. 3. Obblighi del capo dell'impresa 1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto. (*) Marginale 10010 ADR 1999 come Capitolo 3.4 ADR. Marginale 10011 ADR 1999 come sottosezione 1.1.3.6 ADR. (**) Il Capitolo 3.5 ADR non risulta incluso in alcuna esenzione prevista dal D. Lgs. 40/2000 e dalle sue disposizioni attuative in quanto tale forma di spedizione non era ancora prevista nell’ADR 1999. In questo caso le imprese coinvolte nella catena del trasporto di merci pericolose imballate in quantità esente non possono applicare una disposizione di legge che giustifichi la mancata nomina del Consulente per la sicurezza. (**) Marginale ADR fino ad ADR 1999 "marginale" codifica delle capitoli/sezioni ADR fino ad ADR 1999 - la nuova codifica attuale, Cap. / Sez. è stata stabilita con l’ADR 2001 detto “ADR ristrutturato” / ndr. All’art. 2 comma 1 del D. Lgs 40/2000 non è presente l’operazione di spedizione e si fa riferimento solo ad operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure ad operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti. Pertanto, le esenzioni nazionali, previste dal D. Lgs 40/2000 e dalle sue disposizioni attuative, sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di “Trasportatore”, “Caricatore” e “Scaricatore” e che quindi effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti. Tutte le disposizioni relative alle esenzioni dall’obbligo di nomina del Consulente fanno riferimento al Dlgs 40/2000 per la mancata emanazione di un provvedimento successivo da parte dell’autorità competente italiana. Ai sensi della sezione 1.8.3.2 sopraindicata e dell’art.11 comma 14 del D. Lgs. 35/2010, l’autorità competente italiana non ha ancora previsto esenzioni dall’obbligo di nomina per le imprese le cui spedizioni riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al paragrafo 1.1.3.6 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 oppure per le imprese che spediscono occasionalmente in pieno regime di ADR in ambito nazionale merci pericolose con un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi. Considerato che il provvedimento sopraindicato non è stato ancora emanato dalla nostra autorità competente (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) allora si deve far riferimento al comma 14 dell’art.11 del medesimo decreto: Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attivita' di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN. Schematizzando: [...] Vedi Documento Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022 Matrice revisioni
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