Codice di buone pratiche sulla sicurezza e salute nei porti ILO
ID 18145 | 22.11.2022 / In allegato (traduzione ISPESL 2007)
Il Codice ILO di Buone Pratiche sulla Sicurezza e Salute nei Porti è rivolto a tutti quei paesi che hanno ratificato la Convenzione n. 152 con l'impegno a promuovere nella pratica delle operazioni lavorative che si svolgono nei porti quei principi ed accettate con la ratifica della suddetta convenzione ILO.
1. Introduzione, campo di applicazione, attuazione e definizioni
1.1. Introduzione
1.1.1. Panoramica generale sull’industria portuale
1. L’industria portuale internazionale risale agli albori della civilizzazione.
Sin da allora, si è sviluppata negli anni in modo costante. Tuttavia, i metodi di movimentazione delle merci, difficili e pericolosi allo stesso tempo, sono rimasti invariati fino agli anni 1960, quando sono stati introdotti i contenitori e i cosiddetti sistemi di carico ‘ro-ro’ (“roll on – roll off”). Da quel momento in poi si è continuato ad assistere a progressi tecnici tra cui l’introduzione di attrezzature sempre più sofisticate per la movimentazione delle merci che hanno portato ad un incremento sia della capacità che della portata. Se da un lato molti di questi cambiamenti nei metodi di movimentazione hanno prodotto notevoli miglioramenti per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori portuali, dall’altro altre innovazioni hanno dato origine a pericoli; pertanto il lavoro nei porti è ancora visto come un’occupazione con alto tasso di infortuni. Inoltre, la privatizzazione del settore ha portato considerevoli cambiamenti nell’organizzazione dei porti e nel relativo impiego di lavoratori, compreso un aumento della presenza di lavoratori temporanei. Fortunatamente, sono stati implementati anche sistemi per identificare e gestire i rischi, inoltre è stata sempre più riconosciuta la necessità di investire in formazione e competenze dei lavoratori.
2. Ogni porto deve adottare pratiche di lavoro che salvaguardino la sicurezza e l’igiene dei lavoratori portuali basate sulle specifiche condizioni del singolo porto; queste pratiche possono basarsi su linee guida quali quelle contemplate dal presente codice di buone pratiche nonché sui principi generali stabiliti dalle Convenzioni e Raccomandazioni internazionali sul lavoro (ILO), presenti in altri codici di buone pratiche e in ulteriori linee guida. Un elenco esaustivo è disponibile alla fine del presente codice.
1.1.2. Motivi della pubblicazione del presente codice
1. Il presente codice di buone pratiche ILO, che sostituisce il Safety and health in dock work (Sicurezza e salute nel lavoro portuale), è in linea con lo spirito generale delle “Conclusioni riguardanti gli standard ILO nell’ambito della sicurezza e salute sul lavoro – Una strategia globale” adottate dalla novantunesima sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, giugno 2003.1 Il paragrafo 9 del piano d’azione dell’ILO per la promozione della sicurezza e dell’igiene sul posto di lavoro, che costituisce una parte delle Conclusioni, afferma: “Sicurezza e salute sul lavoro rappresentano un’area in continua evoluzione tecnica. Gli strumenti ad alto livello da sviluppare devono pertanto essere focalizzati sui principi chiave. I requisiti più soggetti all’obsolescenza dovranno essere diffusi attraverso dettagliate indicazioni sotto forma di codici di buone pratiche e linee guida tecniche. L’ILO dovrà sviluppare una metodologia per un aggiornamento sistematico sia di tali codici che delle linee guida”. Il presente codice mira ad attuare quanto contenuto in tali Conclusioni.
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2. La prima edizione del Safety and health in dock work è stata pubblicata nel 1958 ed era complementare alla Convenzione (Riveduta) sulla Protezione dei Portuali contro gli infortuni, 1932 (n. 32), che ha sostituito la precedente Convenzione del 1929.
3. La seconda edizione del codice e la guida non riflettevano i requisiti della Convenzione n. 152 e della Raccomandazione n. 160 dal momento che erano state scritte precedentemente.
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1.2. Campo di applicazione
1. Il campo di applicazione del presente codice riflette quello della Convenzione n. 152 e della Raccomandazione n. 160. Abbraccia tutti gli aspetti del lavoro all’interno dei porti dove le merci vengono caricate a bordo o scaricate dalle navi o i passeggeri imbarcati e sbarcati; ivi compreso il rischio di infortuni durante le attività di carico e scarico nell’area portuale.
La sua applicazione non è limitata al traffico internazionale, ma anche alle operazioni nazionali comprese quelle sulle vie navigabili interne.
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1.3. Attuazione
1. Lo scopo del presente codice è quello di costituire un conciso insieme di raccomandazioni basate sulle buone pratiche da osservare nel settore industriale. Tali istruzioni dovrebbero essere utili a tutti gli enti e a tutte le persone interessate alla sicurezza e salute nel lavoro portuale. Tra queste sono comprese le autorità pubbliche, i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti, i produttori e i fornitori di attrezzature oltre agli organismi professionali che si occupano della sicurezza e salute sul lavoro.
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2.2.2. Metodi di valutazione del rischio
1. Si tratta di comprendere chiaramente la differenza tra “pericolo” e “rischio”:
- Un pericolo è una fonte di possibile lesione o danno, e può riferirsi a un elemento materiale o ad una data situazione.
- Un rischio è la combinazione della probabilità e della conseguenza di uno specifico pericolo.
2. La valutazione del rischio rappresenta una componente fondamentale della gestione della sicurezza. Fornisce basi solide per il miglioramento della sicurezza. Deve considerare tutte le mansioni e i pericoli sul posto di lavoro e consente di valutare la gravità del pericolo.
3. Un sistema di gestione della sicurezza basato sul rischio richiede che il personale responsabile identifichi quali attività necessitino di controllo all’interno dell’organizzazione e che assicuri dei collegamenti tra queste attività al fine di ottenere un’efficace gestione. Un approccio basato sulla valutazione dei rischi consente un continuo miglioramento degli standard, mentre un sistema basato sulla qualità richiede semplicemente di conformarsi ad uno standard stabilito.
4. I metodi di valutazione del rischio possono essere qualitativi o quantitativi.
La valutazione qualitativa del rischio consiste nel valutare i rischi con metodi come l’analisi delle mansioni, l’identificazione dei fattori umani e la creazione di modelli di azione. Nella valutazione quantitativa del rischio il rischio è calcolato considerando la probabilità e la gravità del pericolo.
Tale metodo è quello più comunemente utilizzato per valutare i rischi del lavoro portuale.
5. Nell’espressione più semplice, il tasso di rischio è rappresentato dal prodotto della probabilità di occorrenza di un evento pericoloso per le potenziali conseguenze, compresa la gravità (vedere tabella in basso).
6. Questi due fattori devono essere valutati in modo indipendente. Sebbene un evento possa avere delle conseguenze estremamente gravi, la probabilità che avvenga può essere molto bassa.
7. Moltiplicando questi due fattori, si ottiene un intervallo di rischio da 1 a 25. Ciò indica che ci sono situazioni ad alto rischio (20-25) che richiedono un’azione rapida, situazioni a medio rischio (tra 10 e 16) che richiedono un’azione o un’ulteriore valutazione in un determinato periodo; e situazioni a basso rischio (tra 1 e 9) che richiedono un’azione relativamente ridotta o nulla.
8. Esistono metodi di valutazione più dettagliati che considerano anche la frequenza della presenza del pericolo.
9. La valutazione quantitativa del rischio non è una scienza esatta, ma uno strumento di supporto alla decisione. Quando il pericolo è evidente, non deve essere usata come sostituto al buon senso.
R = P x G
- situazioni ad alto rischio (20-25) - richiedono un’azione rapida,
- situazioni a medio rischio (tra 10 e 16) - che richiedono un’azione o un’ulteriore valutazione in un determinato periodo;
- situazioni a basso rischio (tra 1 e 9) - che richiedono un’azione relativamente ridotta o nulla.
Legenda colori
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Fonte ISPESL
segue in allegato
Info e download
Collegati
Convenzione ILO C32 del 12 aprile 1932
Convenzione ILO C152 del 06 giugno 1979