Schema di regolamento Sistema R.E.N.T.Ri
ID 17706 | 29.09.2022 / In allegato Schema regolamento notificato CE
Schema di regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
Numero di notifica CE: 2022/656/I (Italia) Data di ricezione: 29/09/2022 Termine dello status quo: 30/12/2022
Lo schema di decreto recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è redatto ai sensi del comma 1 dell’articolo 188 bis del Dlgs 152/2006, prevedente che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si componga delle procedure e degli strumenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006 integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell’articolo 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni con legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Lo schema di regolamento è stato predisposto con l’intento di definire un nuovo paradigma in tema di tracciabilità impostato sulla coesistenza e coniugazione di adempimenti vigenti in modalità cartacea con nuove disposizioni in versione digitale degli stessi, al fine di rendere funzionale la trasmissione ed acquisizione dei dati ambientali relativi al ciclo ed alla gestione dei rifiuti al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
La previsione normativa presentata vuole porre le basi ad un sistema che dovrà garantire fruibilità e semplificazione, nonché essere funzionale all’adozione di politiche di sviluppo, passando necessariamente attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e burocratici per le imprese, in un’ottica di semplificazione e proporzionalità.
Il tema della tracciabilità dei rifiuti ha assunto, in questi anni, particolare valenza quale strumento per combattere fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti; tuttavia occorre modernizzare la PA attraverso l’utilizzo di sistemi informatici condivisi finalizzati ad una maggiore diffusione e conoscenza dei dati ambientali riferiti al settore dei rifiuti, in quanto elemento strategico fondamentale per l’attuazione delle politiche di economia circolare. ________
Dlgs 152/2006
Art. 188-bis. Sistema di tracciabilità dei rifiuti
1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1. 4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori; c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189; e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1; g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario. (N1) 5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale. 6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.
[...] segue in allegato
Fonte: CE
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