Vademecum DPI Protezione occhi e viso / NEW Novembre 2024
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Newsletter n. 98992 del 22 Novembre 2024 | ||
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Vademecum DPI Protezione occhi e viso / NEW Novembre 2024 ID 22962 | 19.11.2024 / Vademecum in allegato Il presente elaborato fornisce una breve panoramica dei requisiti di base e supplementari dei DPI per la protezione degli occhi e del viso alla luce delle norme tecniche attualmente in vigore in riferimento al Regolamento DPI UE 2016/425 e le norme tecniche di prodotto. Gli occhi vengono protetti utilizzando occhiali di protezione o protezioni da fissare sugli occhiali e la protezione del viso avviene mediante l’uso di visiere o schermi di protezione. La funzione dei protettori dell’occhio è fornire protezione contro: - impatti di diversa gravità; La protezione dai rischi di proiezione legati alle lavorazioni meccaniche, all’utilizzo di sostanze chimiche e da radiazioni ottiche che potrebbero danneggiare l’occhio stesso o alterare la visione si può ottenere con dispositivi diversi, anche in funzione alla necessità di proteggere il viso. Gli occhi vengono protetti mediante occhiali di protezione o protezioni da fissare sugli occhiali, la protezione del viso avviene per mezzo di visiere o schermi di protezione. Le principali tipologie di DPI: Il D.Lgs 81/2008 tratta i DPI al TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale al CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale e precisamente agli articoli: Articolo 74 - Definizioni I DPI, sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, allo scopo di protezione contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. Come requisiti tecnici, i DPI devono: - essere conformi ai requisiti CE; Il Regolamento DPI (UE 2016/425 è la norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio: Categoria I - DPI che proteggono da rischi minimi; I DPI per gli occhi e il viso devono essere leggeri ed ergonomici (aderenti, disponibili in taglie diverse, con astine regolabili per essere adattabili, ponte nasale in materiale antiscivolo) e limitare il meno possibile il campo visivo e la vista del lavoratore. Non devono avere asperità, spigoli vivi e sporgenze; i materiali devono essere morbidi non devono provocare allergie o irritazioni alla pelle. Il fabbricante deve fornire per ogni DPI una nota informativa che fornisce una serie di informazioni utili per effettuare una scelta corretta, un uso appropriato e una adeguata gestione del dispositivo. Oltre alla marcatura CE, i DPI per gli occhi e il viso, devono avere una marcatura specifica sia dell’oculare che della montatura. La marcatura è rappresentata da una sequenza orizzontale di lettere e numeri che indicano le capacità protettive e le caratteristiche delle sue parti. La sequenza alfanumerica può avere fino a 7 posizioni, ma non è obbligatorio che siano tutte presenti. Il Vademecum risulta essere così strutturato: Premessa Normativa di riferimento Quadro normativo Dispositivi di protezione individuale (DPI), così articolato: 1. L'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016) 2. Pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475); 3. Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e normativa tecnica): 4. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è rimandata ad apposito decreto secondo l'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di emanazione restano ferme le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (disposizione introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto nel testo del D.M. 2 maggio 2001, erano riportati riferimenti alle norme UNI ormai non più in vigore). Difatti, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in GU n.301 del 20.12.2021, con la lettera e-quinquies) interviene sull’articolo 79 del D.Lgs. 81/2008disponendo l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001. [...] Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016) Allegato I Categorie di rischio dei DPI Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori. Categoria I La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: a) lesioni meccaniche superficiali; Categoria II La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. Categoria III La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: a) sostanze e miscele pericolose per la salute; Figura 1 - Categorie di rischio Regolamento DPI Norme armonizzate DPI Norme armonizzate concernente il Regolamento (UE) 2016/425 Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI Elenco consolidato Norme armonizzate concernente la Presunzione di Conformità ai RESS del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale. [...] Segue in allegato Protezione degli occhi e del viso per uso professionale UNI EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali La norma specifica i requisiti generali per le protezioni per gli occhi e per il viso. Queste protezioni hanno lo scopo di fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro uno o più rischi professionali comuni come impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, schizzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol. Data entrata in vigore: 27 ottobre 2022 Sostituisce: UNI EN 172:2003, UNI EN 379:2009, UNI EN 166:2004, UNI EN 169:2003, UNI EN 170:2003, UNI EN 171:2003 EN ISO 16321 comprende EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 e EN ISO 16321-3:2022. Introduce numerose modifiche rispetto a EN 166 per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza e i requisiti di prova. Di seguito vengono descritte più in dettaglio le modifiche più significative: [...] Segue in allegato Requisiti di sicurezza Forme della testa Il cambiamento più grande nel nuovo standard ISO riguarda le forme della testa. Le forme e le dimensioni della testa possono variare notevolmente da persona a persona. La norma EN 166 specificava solo forme della testa medie e piccole, con la stragrande maggioranza dei test effettuati sulla taglia media. Questo approccio ha portato troppo spesso a un approccio one-size-fits-all per gli occhiali di sicurezza che ha compromesso il comfort dei lavoratori e le prestazioni delle loro attrezzature. La norma ISO 16321 copre sei diverse opzioni che, in seguito a un'ampia ricerca internazionale, rappresentano circa il 95% delle forme e delle dimensioni della testa della popolazione mondiale. I produttori devono effettuare test basati sulla vestibilità e sull'area di copertura della specifica forma della testa. Se un prodotto è certificato solo per la taglia M, non è richiesta alcuna marcatura sul prodotto. Tuttavia, se un prodotto si adatta a più taglie di testa, la marcatura che lo indica può essere trovata sul prodotto e/o sulla confezione del prodotto. Resistenza meccanica La resistenza meccanica, altrimenti nota come resistenza all'impatto, è fondamentale negli occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da potenziali lesioni causate da detriti volanti, proiettili o altri impatti in ambienti di lavoro pericolosi. Viene eseguito un "test del proiettile" per determinare la resistenza all'impatto meccanico contro i proiettili in base alla loro velocità, misurata in metri al secondo. Nella vecchia norma EN166:2001 erano previsti diversi livelli di resistenza all'impatto, che andavano da una maggiore robustezza nel test di caduta della palla (livello S), alla resistenza all'impatto a bassa energia (livello F), alla resistenza all'impatto a media energia applicabile agli occhiali (livello B) e all'impatto ad alta energia (livello A) utilizzato solo per le visiere protettive. Filtri per lenti I filtri integrati nella lente devono soddisfare una serie di requisiti per proteggere gli occhi dai vari pericoli delle radiazioni ottiche. Possono anche richiedere caratteristiche aggiuntive, come la capacità di trasmettere e differenziare accuratamente i colori come richiesto per specifici sistemi di segnalazione o di allerta. Le caratteristiche di protezione previste dal nuovo standard ISO rimangono sostanzialmente le stesse della EN 166, ma le marcature cambieranno. Filtri protettivi ultravioletti I filtri UV sono progettati per proteggere gli occhi dalle radiazioni UV dannose. Le radiazioni UV possono provenire dal sole (radiazioni UVB e UVA) e da fonti di luce artificiale come (radiazioni UVC, UVB e UVA). [...] Estratto UNI EN ISO 16321-1:2022 Traduzione IT non ufficiale 1 Ambito di applicazione Questo documento specifica i requisiti generali per i dispositivi di protezione per occhi e viso. Questi dispositivi di protezione sono intesi a fornire protezione per occhi e viso delle persone contro uno o più comuni rischi professionali quali impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, spruzzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol. I requisiti aggiuntivi per i dispositivi di protezione per occhi e viso utilizzati durante la saldatura e tecniche correlate e per i dispositivi di protezione in rete sono forniti rispettivamente in ISO 16321-2 e ISO 16321-3. Questo documento si applica a: - tutti i dispositivi di protezione e componenti con lenti plano, correttive e graduate; […] 4 Requisiti generali per i protettori 4.1 Temperature ambiente I protettori1) descritti in questo documento sono destinati all'uso a temperature ambiente normali (23 ± 5) °C. Per garantire che gli aspetti critici della protezione non siano compromessi a causa di temperature vicine agli estremi dell'intervallo normale degli ambienti di lavoro da (−5 ± 2) °C a (+55 ± 2) °C, i requisiti fisici e meccanici a temperature estreme sono inclusi (talvolta facoltativamente) in questo documento. Questi requisiti fisici e meccanici possono anche essere forniti dai produttori per la convalida delle dichiarazioni di protezione a temperature inferiori a (−5 ± 2) °C e/o superiori a (+55 ± 2) °C. [...] 8 Marcatura dei protettori 8.1 Generale Quando verificati in conformità alla norma ISO 18526-3:2020, paragrafo 8, tutti i contrassegni devono essere chiari e sufficientemente durevoli da rimanere leggibili per tutta la durata prevista del protettore. Il contrassegno deve essere completamente visibile quando il protettore completo è assemblato. Il contrassegno non deve invadere il campo visivo minimo. Se le lenti o i filtri e la parte anteriore della montatura formano un'unica unità, il contrassegno completo deve essere applicato almeno a una delle parti anteriori della montatura o a una delle lenti o dei filtri. Poiché il livello di impatto di base è il livello di resistenza meccanica minima predefinito, non viene assegnata alcuna lettera di codice specifica per questo contrassegno. Per i protettori che dichiarano la conformità a questo documento, il contrassegno deve mostrare solo quegli aspetti di quelli elencati nella Tabella 18 che sono stati dimostrati tramite test. Tabella 18 - Lettere di codice/numeri di codice per la marcatura dei protettori 8.3 Marcature obbligatorie sulle montature Per le montature la sequenza delle marcature deve essere: a) numero di questo documento (ad es. 16321); Se il produttore desidera indicare la dimensione della/e testa/e di forma/e (secondo ISO 18526-4) a cui si adatterà il protettore, i seguenti simboli devono essere aggiunti alla marcatura del prodotto: - una singola dimensione è indicata dal rispettivo simbolo: 1-C12, 1-S, 1-M, 1-L o 2-S, 2-M, 2-L Si devono osservare le normative nazionali o regionali specifiche in materia di marcatura. 8.4 Marcature facoltative su lenti/filtri Per lenti o filtri, ove applicabile e testato, la sequenza di marcature aggiuntive possibili è: a) identificazione del modello; NOTA Norme nazionali o regionali specifiche in materia di marcatura potrebbero rendere obbligatorie queste marcature facoltative. 8.5 Marcature facoltative su montature Per le montature, ove applicabile e testato, la sequenza di marcature aggiuntive possibili è: a) identificazione del modello; [...] Esempi di marcature EN ISO 16321-1:2022 [...] Segue in allegato Pagine Vademecum: 49 Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024
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