Protezioni antiurto in ambito industriale: UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022
Appunti Sicurezza lavoro | ||
30 Novembre 2024 | ||
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Protezioni antiurto in ambito industriale: Pubblicate UNI 11886-1/2 ID 17887 | 19.10.2022 / Documento allegato - seguiranno integrazioni Pubblicate il 13 ottobre 2022, le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 relative alle protezioni antiurto in ambito industriale. Si tratta delle prime norme UNI, molto attese, relative alla sicurezza nelle zone di movimentazione industriale e viabilità dei luoghi di lavoro. Allo scopo di fornire: UNI, attraverso il lavoro del GL 70 della Commissione Sicurezza, ha pubblicato in data 13 ottobre 2022 le due norme (già Progetto UNI1605398 e Progetto UNI1604054): 1. UNI/TS 11886-1:2022: Protezioni antiurto in ambito industriale – Parte 1: Metodi di prova e criteri per la classificazione – TS: Specifica Tecnica 2. UNI/TR 11886-2:2022: Protezioni antiurto in ambito industriale – Parte 2: Criteri di scelta – TR: Rapporto Tecnico La UNI/TR 11886-2, in particolare, detta i criteri di scelta ed installazione, in ambito industriale e in luoghi particolarmente a rischio, di protezioni antiurto atte ad evitare che mezzi e pedoni possano entrare in zone o aree pericolose o non di loro competenza, tale da migliorare e garantire la sicurezza nelle zone di movimentazione e viabilità. 1. Metodi di prova e criteri per la classificazione UNI/TS 11886-1:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 1: Metodi di prova e criteri per la classificazione La specifica tecnica definisce le modalità di prova e i criteri per la classificazione energetica e di ingombro operativo, tramite velocità e massa di prova, delle protezioni antiurto in ambito industriale Allo scopo di migliorare e mantenere la sicurezza nelle zone di movimentazione industriale, può essere utile l’installazione, in alcune sezioni dello stabilimento e in luoghi particolarmente a rischio, di protezioni antiurto atte ad evitare che mezzi e pedoni possano entrare in zone o aree pericolose o non di loro competenza. Le protezioni antiurto di cui tratta la presente specifica tecnica sono progettate per livelli specifici di prestazione, in modo da permette il contenimento dei mezzi di movimentazione che accidentalmente escono dai confini delle zone di movimentazione prescritte. La gamma dei possibili urti di mezzi di movimentazione a cui può essere soggetta una protezione antiurto è estremamente ampia in termini di velocità, angoli di avvicinamento, tipo di mezzo ed altre condizioni del mezzo e della superficie. Di conseguenza si definisce in questo documento un metodo di prova che sia il più conservativo possibile in modo da inglobare la più ampia casistica. Il metodo di prova tiene conto della natura differente dell'ambiente di lavoro industriale da quello civile e stradale e della conseguente differenza delle tipologie di movimentazioni ed impatti. La presente specifica tecnica definisce le modalità di prova e i criteri per la classificazione energetica e di ingombro operativo, tramite velocità e massa di prova, delle protezioni antiurto in ambito industriale. La presente specifica tecnica si applica alle protezioni antiurto ancorate al suolo, in ambito industriale, siano esse puntuali, continue o costituite da sistemi. La presente specifica tecnica considera energie d'urto fino a 50 000 J. La presente specifica tecnica può essere utilizzata anche in ambiti lavorativi differenti da quello industriale, se non oggetto di altra norma tecnica, previa specifica valutazione del rischio. In Appendice A (informativa), sono fornite raccomandazioni sulla progettazione e la fabbricazione delle protezioni antiurto. 2. Criteri di scelta ed installazione UNI/TR 11886-2:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 2: Criteri di scelta Il rapporto tecnico fornisce linee guida per la scelta più appropriata delle protezioni antiurto in ambito industriale, sulla base della classificazione definita nella UNI/TS 11886-1. Il rapporto tecnico definisce le specifiche per la corretta installazione di una protezione antiurto, perché sia efficacie e garantisca le migliori performance. Allo scopo di migliorare e mantenere la sicurezza nelle zone di movimentazione industriale, può essere utile l’installazione, in alcune sezioni dello stabilimento e in luoghi particolarmente a rischio, di protezioni antiurto atte ad evitare che mezzi e pedoni possano entrare in zone o aree pericolose o non di loro competenza. Le protezioni antiurto di cui tratta il presente rapporto tecnico sono progettati per livelli specifici di prestazione, in modo da permette il contenimento dei mezzi di movimentazione che accidentalmente escono dai confini delle zone di movimentazione prescritte. La gamma dei possibili urti di mezzi di movimentazione a cui può essere soggetta una protezione antiurto è estremamente ampia in termini di velocità, angoli di avvicinamento, tipo di mezzo ed altre condizioni del mezzo e della superficie. Di conseguenza, nella UNI/TS 11886-1:2022 si definisce un metodo di prova che sia il più conservativo possibile in modo da inglobare la più ampia casistica. Il presente rapporto tecnico, invece, si rivolge a tutti gli operatori aziendali, che hanno una responsabilità diretta nella valutazione del rischio e nella pianificazione delle azioni correttive necessarie alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, e che intendono implementare efficacemente la sicurezza passiva in azienda, applicando processi di valutazione dei rischi e di scelta delle protezioni antiurto, con la finalità di proteggere infrastrutture, macchinari e soprattutto i lavoratori, da eventuali incidenti provocati dai mezzi di movimentazione. Il presente rapporto tecnico fornisce linee guida per la scelta più appropriata delle protezioni antiurto in ambito industriale, sulla base della classificazione definita nella UNI/TS 11886-1:2022. Il presente rapporto tecnico definisce le specifiche per la corretta installazione di una protezione antiurto, perché sia efficacie e garantisca le migliori performance. Le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022sono “buona tecnica” per la progettazione di determinati requisiti per i luoghi di lavoro come definiti dall’Art. 62 ed i requisiti all’Art. 63D.Lgs. 81/2008: segue in allegato Collegati |
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