Celle frigorifere/locali a basse T: tempi permanenza e pause / 2024
ID 5287 | Rev. 1.0 del 12.06.2024
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Update Rev. 1.0 del 12.06.2024
- Rinumerazione paragrafi
- Inserito nuovo paragrafo: “3. Ambienti confinati”
- Inseriti link normativi (http://www.tussl.it)
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In allegato Documento completo e altri Documenti di riferimento per attività lavorative con permanenza in locali nei quali la temperatura per motivi tecnici, è mantenuta a livelli non ambientali bassi (rischio microclimatico). Particolare attenzione va rivolta al caso in cui i lavoratori addetti siano "Lavoratori particolarmente sensibili" di cui all'183 del D.Lgs. 81/2008. Valori di riferimento per i tempi di permanenza e relative pause, come appoggio alla VR, possono essere estrapolati dalla norma DIN 33403-5 Clima sul posto di lavoro e nell’ambiente circostante.
Al'interno del più ampio insieme dei luoghi di lavoro con mansioni da svolgersi al freddo si ritrovano le celle frigorifere, vani mantenuti mediante un impianto di refrigerazione a temperatura minore di quella ambientale, diffusi in diversi settori manifatturieri e di servizio.
I rischi nelle celle frigorifere
Al profilo di rischio microclimatico, immediatamente evidente, si uniscono le necessità di operare in sicurezza in un luogo isolato e/o confinato, più o meno ristretto e/o pericoloso, quasi sempre in luce artificiale e con attrezzature in molti casi idonee solo se appositamente dedicate o allestite; tutte caratteristiche che si sommano ai rischi già connaturati alle attività previste all'interno indipendentemente dalla temperatura.
Seppur il D.Lgs. 81/2008 o norme UNI non diano indicazioni in merito al tempo di permanenza in posti di lavoro al freddo (nel contesto celle frigorifere), valori di riferimento possono essere estrapolati dalla norma DIN 33403-5 Clima sul posto di lavoro e nell’ambiente circostante.
Per i locali nei quali si effettuano attività ripetitive e la temperatura per motivi tecnici è mantenuta pari o inferiore ai +15°C, esistono raccomandazioni di norme specifiche.
In base alla temperatura dell’aria si propone la definizione di cinque livelli di freddo, dei relativi tempi massimi di permanenza e dei tempi minimi di recupero in locali con una temperatura confortevole, così come misure ergonomiche al fine di garantire buone condizioni lavorative.
Il tempo da trascorrere in un ambiente più caldo indicato nella norma è da intendersi come valore indicativo, viene considerato una «regola tecnica riconosciuta» e si basa sull’osservazione dei fattori di rischio. Tale tempo viene considerato tempo di recupero e vale come tempo di lavoro.
Secondo DIN 33403-5: clima sul posto di lavoro e nell’ambiente circostante, si possono avere quindi:
Tabella 1 - DIN 33403-5
Esempio: a una temperatura di -22°C dopo 90 minuti di lavoro deve essere previsto un soggiorno di almeno 30 minuti in un luogo con una temperatura gradevole.
DIN 33403-X
DIN 33403-2:2000-08
Climate at the workplace and in its environments - Part 2: Effect of the climate on the heat balance of human beings
DIN 33403-3:2011-07
Climate at the workplace and its environments - Part 3: Assessment of the climate in the warm and hot working areas based on selected climate indices
DIN 33403-5:1997-01
Climate at the workplace and its environments - Part 5: Ergonomic design of cold workplaces
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Attenzione:
i Valori di cui alla Tabella 1 possono essere di riferimento per la categoria di lavoratori in generale. Particolare attenzione va rivolta al caso in cui i lavoratori addetti siano "Lavoratori particolarmente sensibili" di cui all'183 del D.Lgs. 81/2008. Vedasi a seguire.
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Estratto Documento SPSAL PC (allegato)
1. Valutazione dei rischi microclimatici estate-inverno
Articolo 17 del D.Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
Articolo 28 del D.Lgs. 81/08 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
D.Lgs. 81/08
...
Titolo VIII AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
Art. 180. Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.
Art. 181 Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
Appare evidente che la valutazione dei rischi deve essere effettuata per tutti gli agenti fisici quindi anche per il microclima. L’art. 181 c.1 specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da “identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione” facendo “particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”. Le buone prassi sono per definizione documenti di natura applicativa sviluppati in coerenza con le norme tecniche, quindi è consigliabile utilizzarle come riferimenti primari ogni qualvolta ve ne sia la disponibilità.
In merito al rischio Microclima si dovrà far riferimento alle “Linee Guida Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro” prodotte dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e dall’ISPESL, mentre per gli aspetti metrologici alle norme UNI (UNI EN ISO 7933 per ambienti caldi, UNI EN ISO 11079 per ambienti freddi).
Per la valutazione del discomfort termo-igrometrico il rimando è a quanto indicato al Titolo II e all’all.IV del D.Lgs. 81/08 e per gli aspetti metrologici alla UNI EN ISO 77302.
Art. 181 Valutazione dei rischi
...
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato….
La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione (ad es. per il rischio microclima effettuato in periodi non rappresentativi).
I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
Dalla norma appare chiaro come il Datore di lavoro debba individuare i pericoli per la sicurezza, valutarne il rischio per la salute dei lavoratori e adottare le misure di protezione. Lo schema di processo per una corretta valutazione del rischio viene riportato di seguito:
- Individuazione del rischio. Verificare sempre se è presente il rischio per caldo e/o freddo.
Anche nel caso in cui il rischio sia assente o sia palesemente trascurabile, nel DVR deve esserne riportata traccia dell’avvenuta valutazione; nel caso, il datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata, potrà ricorrere alla giustificazione. Si tratta di un comportamento applicabile a solo a tutte quelle condizioni poste ben al di sotto dei valori di riferimento/limiti di esposizione della popolazione, in quanto per condizioni di rischio più consistenti occorre comunque definire i
livelli di rischio al fine di decidere se nel contesto analizzato debbano essere adottate particolari, se pur minime, misure di prevenzione e protezione.
Valutazione del rischio: oltre a quanto previsto nell’art. 28, nella valutazione del rischio dell’agente fisico vanno indicati quanto meno i seguenti elementi:
- data certa di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’ag. Fisico;
- dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di lavoro, del Medico Competente (se previsto), del RSPP e del RLS;
- dati identificativi della relazione tecnica (n.ro pagine, data, ecc);
- programma delle misure tecniche e organizzative che si adotteranno per eliminare o ridurre il rischio, con indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte.
La relazione tecnica dovrà contenere:
- individuazione delle mansioni-attività esposte (carrellisti in esterno, addetti al carico/scarico camion, postazioni interne fisse ecc.);
- valutazione della presenza di rischi potenzianti (vibrazioni ,sovraccarico biomeccanico);
- approfondimenti specifici sui DPI eventualmente forniti;
- valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- valutazione dell’ambiente termico (per ogni postazione/mansione si deve definire se l’ambiente è: moderabile o vincolato.
Per una stessa mansione/postazione la valutazione potrà essere risultare diversa se si parla di caldo o freddo. (vedi allegato 1)
- quadro di sintesi degli esposti e individuazione su piantina delle aree a rischio;
- risultato misurazioni metrologiche o di altro processo valutativo adottato;
- Norma di riferimento e relativi limiti; (vedi allegato 2)
- concrete proposte sulle soluzioni preventive e protettive adottabili nelle diverse situazioni di rischio presenti nei luoghi di lavoro.
La valutazione ed elaborazione del documento di valutazione del rischio dovrà avvenire in collaborazione tra Datore di lavoro, RSPP e Medico Competente previa consultazione del RLS (art. 29 D.Lgs. 81/08)
- Misure strumentali: per il periodo invernale le misure dovranno essere effettuate solo dopo aver installato impianti di riscaldamento, ovvero, a “sistema controllato” . In alternativa alle misure strumentali, per una prima valutazione di approccio, potranno essere utilizzati anche sistemi di prima valutazione come l’indice di calore o l’indice per il
freddo; (vedi allegato 3)
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
Individuazione persone particolarmente sensibili
- persone che eseguono lavori fisici pesanti (formazione di sudore freddo, malattie muscolari e articolari);
- donne incinte
- persone che con il freddo soffrono di asma indotto;
- persone di età superiore ai 55 anni;
- persone cagionevoli di salute in seguito a malattie cardiocircolatorie, diabete, ipertensione, artrite, reumatismi, disturbi renali, epilessia e simili;
- persone che soffrono di insufficiente irrorazione sanguigna nelle dita (sindrome di Raynaud) a seguito di una precedente esposizione al freddo o che soffrono per effetto di una lunga esposizione a vibrazioni;
- persone che assumono medicinali (ad es. calmanti, antidepressivi);
- persone che fanno un consumo eccessivo di tabacco o alcool;
- persone con lesioni o ferite causate dal freddo;
- persone con la pelle danneggiata (non rispetto delle misure per la protezione della pelle, insufficiente cura della stessa);
- persone che hanno subito ferite complesse (disturbi della circolazione, nervi inclusi);
- Le persone fortemente sottopeso non dovrebbero svolgere compiti che richiedono una lunga permanenza in luoghi (molto) freddi.
Si definiscono ambienti termici vincolati quei luoghi di lavoro nei quali esistono particolari condizioni produttive o fattori naturali che, vincolando uno o più parametri microclimatici (temperatura, umidità, velocità dell’aria) impediscono che possano essere realisticamente perseguite le condizioni di confort.
Vengono definiti moderabili tutti quegli ambienti nei quali non sussistono condizioni di vincolo e l’obiettivo del confort risulta realisticamente perseguibile.
A titolo di esempio al fine della classificazione dell’ambiente termico per le diverse postazioni di lavoro/mansioni si può definire che:
- le attività svolte all’esterno possono essere valutate come ambiente vincolato;
- le attività svolte all’interno, che comportano il continuo movimento (carrellisti), possono essere valutate come ambiente vincolato;
- le attività svolte in postazioni fissa possono essere valutate come ambiente moderabile;
- le attività svolte in postazioni fisse o semifisse, dove non sono presenti impianti di riscaldamento, o dove sono presenti forti correnti d’aria dovute alle aperture verso l’esterno, quali baie di carico, possono essere valutate come ambiente moderabile ma non moderato con forte discomfort per cui prima si dovrà adottare le misure di prevenzione generali (riscaldamento ambientale o locale, portoni ecc.) e poi riprovvedere a classificarlo.
2. Misure di prevenzione e protezione e Procedure di lavoro
Articolo 182 comma 1 del D.Lgs 81/08 -Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
Si riporta, come esempio, un elenco non esaustivo di misure di prevenzione e protezione, che possono essere prese a riferimento anche in combinazione tra di loro.
Le misure vengono divise per il periodo invernale e estivo.
2.1 Periodo invernale
Misure tecniche
- Proteggere da vento e agenti atmosferici i posti di lavoro. Utilizzando misure adatte, è necessario assicurarsi che la velocità dell’aria nell’ambiente di lavoro non sia superiore a
0,2 (±0,1) m/s., comunque vanno evitate le correnti d’aria. In casi particolari può essere necessario compensare l’effetto negativo del freddo con fonti di irradiazione di calore;
- Prevedere un riscaldamento locale (raggi infrarossi) e sistemi di aerazione che evitino la formazione di correnti d’aria. L’aerazione dovrà essere spenta durante le fasi di lavoro in
locali freddi;
- Non creare differenze di temperatura troppo elevate (causano distorsione della percezione e disagio termico), se vengono impiegati fonti di calore quali radiatori;
- Diminuire le bocche di carico aperte contemporaneamente lasciando solo quelle effettivamente necessarie;
- Realizzare Dock fisso e impermeabile o rampe di trasbordo merci dotate di collegamento, soluzione adatta ad ogni clima;
- Istallare sistemi isotermici e non, porte a scorrimento veloce o portali isotermici, tunnel di trasbordo in grado di ridurre l’apertura;
- Rivedere Layout delle postazioni fisse, ponendole lontano dalle bocche di carico;
- Separare le postazioni fisse da zone con correnti d’aria ponendo pannelli divisori;
- Fornire mezzi ausiliari per ridurre i lavori faticosi (per evitare un’eccessiva sudorazione);
- Utilizzare carrelli cabinati e dotati di riscaldamento o di sedile riscaldato;
- Evitare un contatto ripetuto o duraturo con superfici fredde. Quindi, per esempio, è necessario sostituire sedili o attrezzi di metallo con equivalenti con ridotta capacità di conduzione di calore.
Misure organizzative
- Ridurre al minimo il numero degli esposti;
- Evitare di lavorare a lungo in posizioni forzate o statiche, prevedendo la rotazione del personale;
- Alternare le attività al freddo con altre da svolgersi in locali più caldi;
- Strutturare l’attività dei lavoratori in modo che questi, durante l’esposizione al freddo, siano sempre fisicamente attivi e per effettuare compiti stazionari siano provvisti di una copertura che protegga da vento e agenti atmosferici;
- Osservare almeno i tempi minimi di pausa (da calcolare come tempo di lavoro) e trascorrerli in ambienti termicamente confortevoli;
- Offrire la possibilità di effettuare pause quando il lavoratore ne sente l’esigenza, in area riscaldata;
- Realizzare locali di riposo riscaldati e dotati di distributori di bevande calde;
- Prevedere una formazione;
- Redigere e rendere noto a tutti procedure gestionali per evitare comportamenti peggiorativi (come ad esempio, nel caso in cui è stato possibile installare un solo dock fisso
impermeabile, il solo utilizzo di quella bocca di carico in caso di pioggia).
Misure di protezione personale
- Mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale contro il freddo. Il lavaggio dei DPI è a carico del datore di lavoro;
- Fornire abbigliamento da lavoro adeguato che protegga dal freddo e da condizioni atmosferiche avverse.
- Prevedere uso di magliette intime di tipo termico.
Lavori al chiuso
Per i locali nei quali si effettuano attività ripetitive e la temperatura per motivi tecnici, è mantenuta pari o inferiore ai +15°C, esistono raccomandazioni di norme specifiche.
La DIN 33 403-5:2001-04: clima sul posto di lavoro e nell’ambiente circostante propone la definizione di cinque livelli di freddo, dei relativi tempi massimi di permanenza e dei tempi minimi di recupero in locali con una temperatura confortevole .Tale tempo viene considerato tempo di recupero e vale come tempo di lavoro. (all.4)
Lavoro in spazi coperti
Con spazi coperti si intendono spazi di lavoro esposti al vento (correnti) e alle temperature esterne, ma che garantiscono un riparo dalle precipitazioni.
Gli sbalzi di temperatura sono maggiori nei luoghi di lavoro coperti rispetto ai locali chiusi e ciò sottopone il corpo a una maggiore sollecitazione. Per attività svolte in spazi coperti è necessario:
- Avere a disposizione locali dove effettuare le pause ;
- Prevedere pause le cui durate sono in funzione della temperatura esterna (pause che in caso di tempo freddo dovranno trascorsi in locali riscaldati);
- Disporre di spogliatoi con docce e servizi;
- Predisporre misure contro le correnti d’aria (prevedere delle pareti);
- Assegnare abbigliamento contro il freddo (che deve essere messo a disposizione dal datore di lavoro).
2.1 Periodo estivo
- Installare dei misuratori di temperatura tipo data logger, per tenere sotto controllo in continuo la temperatura (da installare lontano da fonti di calore);
- Predisporre sistemi di raffrescamento evaporativo che possono essere fissi o mobili da mettere nelle postazioni fisse (il processo consiste nello sfruttare l’abbassamento di temperatura che avviene in modo naturale quanto una massa d’aria incontra una barriera d’acqua provocandone l’evaporazione, è in grado di ridurre la temperatura anche di 6°C)(vedi allegato 4);
- Prevedere porte a scorrimento veloce, portali isotermici o tunnel di trasbordo;
- Mettere sui lucernari vetri /film scuri e antiriflesso;
- Realizzare tettoie esterne;
- Utilizzare carrelli elevatori cabinati e climatizzati;
- Prevedere la rotazione del personale durante fasi manuali di carico/scarico camion, in presenza di condizioni meteo esterne pesanti;
- Organizzare le operazioni di carico/scarico manuale, in giornate con condizioni meteo pesanti, ponendo all’interno dei camion ventilatori, insufflatori di aria fredda con estrazione dell’aria all’esterno. La soluzione dovrà essere adottata anche quando l’attività avviene all’interno dello stabilimento;
- Mettere a disposizione distributori acqua fredda nelle vicinanze dei posti di lavoro;
- Prevedere pause brevi (15’) ad intervalli determinati; per il calcolo far riferimento al WBGT; (vedi allegato 5);
- Realizzare aree fresche con zona di acclimatizzazione, attrezzate con bevande fresche e integratori salini forniti dall’ azienda (in particolare per coloro che lavorano in esterno e al carico/scarico manuale);
- Fornire ai lavoratori informazioni in merito al regime alimentare da tenere rispetto al dispendio energetico;
- Fornire ai lavoratori informazioni in merito al tipo di abbigliamento personale da indossare (in funzione dei CLO*)
(*) la resistenza termica degli indumenti è indicata con Icl: l’ unità di misura è il CLO (clothes) (1CLO = 0,155 m²K/W);
3. Ambienti confinati
Per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno o altri agenti di rischio (biologico, esplosione) o per difficoltà di comunicazione con l’esterno o di evacuazione. A questa definizione è stata aggiunta, a livello legislativo, anche quelle di” ambiente sospetto di inquinamento “volendo estendere anche a questi luoghi le attenzioni opportune riservate per i primi.
I luoghi di lavoro interessati riguardano tutte quelle attività lavorative nelle quali sono presenti ambienti sospetti di inquinamento, così come richiamato dagli Art. 66 del D.Lgs 81/08, ovvero pozzi, pozzi neri, fogne, camini, fosse in genere, gallerie, condutture, caldaie e simili, vasche canalizzazioni, serbatoi e simili, tubazioni, recipienti, silos, cunicoli e in generale in recipienti e ambienti confinati.
[..]
4. Quali sono le disposizioni che regolano la sicurezza del lavoro nelle celle frigorifere? (FAQ Ministeriale)
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", elaborato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, al Titolo II, rubricato "luoghi di lavoro", ha previsto numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro al fine di assicurare condizioni di lavoro idonee onde ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.
In particolare, l'art. 63 del T.U., comma 1, rinvia all'allegato IV per le disposizioni di dettaglio inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo al punto 1.9.2.5., in relazione all'argomento in esame, che "quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione ".
A tal uopo è essenziale, tra l'altro, la conoscenza degli ambienti e la individuazione di "rischi interferenziali", che possono sussistere per il fatto che, nel medesimo contesto, si trovano ad operare addetti con mansioni diverse (addetti ad attività di installazione, manutenzioni edilizie, attività di produzione, ecc.) e dei rischi ambientali e intrinseci.
I lavoratori che prestano la loro attività in ambienti a basse temperature devono essere dotati, in virtù della disciplina dettata in generale dal titolo III del T.U., di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire loro adeguata protezione contro il freddo (giubbotti, guanti, tute, ecc).
Tanto premesso si segnala una norma di buona tecnica costituita dalla UNI EN ISO 15743:2008 relativa alla "Ergonomia dell'ambiente termico -Posti di lavoro al freddo- Valutazione e gestione del rischio" che riporta le prescrizioni da seguire nei luoghi di lavoro con basse temperature per la sicurezza e salute dei lavoratori.
Tale norma, applicabile sia ad ambienti interni che esterni, indica in particolare modelli e metodi per la valutazione e la corretta gestione del rischio, una checklist per l'identificazione dei problemi connessi al freddo, un modello di questionario dedicato ai professionisti della salute, linee guida per l'applicazione di regole scientifiche per la problematica del lavoro a bassa temperatura ed anche un esempio pratico.
Un particolare caso di lavoratore isolato che opera in ambiente confinato ed esposto a rischi notevoli si può riscontrare nel personale che opera nelle celle frigorifere.
In un ambiente di questo tipo rischi e pericoli che impattano normalmente sul lavoratore isolato aumentano a causa delle situazioni ambientali estreme.
Se per un lavoratore isolato può presentarsi difficoltà nel avvisare i servizi di emergenza in modo automatico e in tutta rapidità, nelle celle frigorifere si complica poichè la perdita di coscienza in queste situazioni può portare in breve tempo ad assideramento.
La ridotta percentuale di ossigeno e le basse temperature devono alzare notevolmente il livello di attenzione che il datore di lavoro deve prestare verso i propri dipendenti. Pochi minuti di ritardo nell’avviso dei servizi di emergenza possono portare a conseguenze fatali.
Il pericolo si presenta non solo per i lavoratori interni all’azienda ma anche a tutti quei manutentori che vengono impiegati durante il ciclo di assistenza alle celle frigorifere.
I primi passi per migliorare e mitigare il rischio di incidenti fatali sono:
- Garantire che solo le persone autorizzate (adeguatamente istruite per lavorare in questi ambienti) entrino nelle celle
- Garantire che queste persone portino sempre con se uno strumento di segnalazione di pericolo con tecnologia uomo a terra e non movimento in grado di far partire una sirena sul posto e avvisare tramite chiamate telefoniche il personale di soccorso in caso di malore o situazione di emergenza.
- Garantire che queste persone indossino i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari
- Garantire che queste persone non stiano per più tempo di quello consentito all’interno della cella
Il dispositivo di segnalazione: il dispositivo deve essere in grado di inviare un allarme in modo automatico ogni qualvolta il lavoratore si debba trovare per più di un tempo prestabilito in posizione orizzontale o in una situazione di non movimento.
5. Nota 18 febbraio 2004, prot. 20453 - D.lgs 626/94 Art. 33 Quesito in merito alle caratteristiche delle porte di uscita dalle celle frigorifere industriali (*)
OGGETTO: D.Lgs. 626/1994 - Art. 33 - Quesito in merito alle caratteristiche delle porte di uscita dalle celle frigorifere industriali.
Con riferimento alla nota indicata a margine, concernente il quesito di cui all’oggetto, si rappresenta quanto segue.
La questione delle caratteristiche che devono possedere le porte delle celle frigorifere industriali per soddisfare alle esigenze della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo, va vista alla luce delle disposizioni dell’art. 13 del D.P.R. 547/1955 come modificato dall’art, 33 del D.Lgs. 626/1994.
In particolare, al comma 3 viene stabilito, in via generale, che in caso di pericolo tutti i posti di lavoro debbono poter essere evacuati rapidamente (mediante vie e uscite di emergenza).
[...]
(*) Chiarimento inserito nel contesto normativo di Prevenzione Incendi con Nota Ministero dell'interno 12 maggio 2004, prot. n. P444/4122 sott. 54/9 - Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere. - Quesito Prot. n° P444/4122 sott. 54/9 Roma, 12 maggio 2004 Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere
Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità.
La funzionalità uomo a terra permette di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme in caso di perdita di verticalità. I dispositivi possono comunicare segnali di allerta sia sulla rete GSM sia su reti di comunicazione proprietarie. In questo modo è possibile supervisionare e localizzare costantemente i dipendenti e ricevere segnalazioni in caso di pericolo.
La funzionalità uomo a terra permette di controllare che il dipendente si trovi in una posizione verticale e non orizzontale, garantendo cosi che la persona da tutelare non sia in una situazione di pericolo.
Il dispositivo uomo a terra (detto anche a uomo morto) gestisce la ricezione e l’intervento in caso di malore o emergenza della catena di intervento. È necessario selezionare all'interno dell'azienda una persona o una squadra che si occupi della gestione di questi allarmi.
E’ possibile dotare la cella frigo di sensori di lettura che identifichino il lavoratore che sta per accedere all’ambiente confinato e identificare se quest ultimo stia indossando il proprio dispositivo di allertamento e i DPI necessari per operare in questo tipo di area.
6. Lavori particolarmente usuranti in celle con T ≤ -5°C
I lavori in celle frigorifere o all’interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi sono considerati attività particolarmente usuranti (tabella A D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374)
...
- lavoro continuativo notturno
- lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati
- lavori in galleria, cava o miniera
- lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all’interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie
- lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall’addetto alla costruzione di camini e dal copriletto
- lavori in cassoni ad aria compressa
- lavori svolti dai palombari
- lavori in celle frigorifere o all’interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi
- lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell’industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo
- autisti di mezzi rotabili di superficie
- marittimi imbarcati a bordo
- personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione chirurgia d’urgenza
- trattoristi
- addetti alle serre e fungaie
- lavori di asportazione dell’amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.
Tali Lavoratori hanno diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.
7. Ccnl Alimentari / TUIR
Attivita`disagiate L’art. 57 del Ccnl Alimentari prevede l’erogazione dell’indennita`di disagio come elemento aggiuntivo alla normale retribuzione in favore di tutti quei lavoratori che operano in attività considerate poco agevoli.
Al riguardo il suddetto Ccnl effettua una distinzione a seconda del settore di appartenenza delle aziende. Prima di passare alla menzione di ciascuna indennità, occorre specificare che, secondo quanto previsto dall’art. 51 del Tuir, anche le indennità di disagio sono considerate interamente imponibili ai fini Irpef e contributivi, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione.
Per i lavoratori all’interno di celle frigorifere, attività svolta prevalentemente, in considerazione delle temperature particolarmente basse e delle condizioni di lavoro, è riconosciuta una indennità fino al 12% della paga globale di fatto.
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UNI EN ISO 15743:2008
Ergonomia dell ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 15743 (edizione luglio 2008). La norma fornisce una strategia ed uno strumento pratico per valutare e gestire il rischio nei posti di lavoro al freddo e comprende:- modelli e metodi per la valutazione e la gestione del rischio al freddo,- un elenco di controlli per identificare i problemi legati al lavoro al freddo,- un modello, un metodo ed un questionario utilizzabili dai medici del lavoro per identificare coloro che presentano sintomi tali da aumentare la sensibilità al freddo e, col supporto di tale identificazione, offrire la guida e le istruzioni per la protezione individuale contro il freddo,- linee guida sull'applicazione delle norme sugli ambienti termici e altri metodi scientifici validati per la valutazione dei rischi legati al freddo, e- un esempio pratico per il lavoro al freddo.La norma supporta la salute e la sicurezza sul lavoro. è applicabile alle situazioni di lavoro sia all'interno che all'esterno (il lavoro all interno comprende quello svolto all'interno dei veicoli, il lavoro esterno quello sotto la superficie terrestre ed in mare), ma non è applicabile alle immersioni o ad altri tipi di lavoro svolti in acqua.
DIN 33403-5:1997-01
Climate at the workplace and its environments - Part 5: Ergonomic design of cold workplaces
BS 7915:1998
Ergonomics of the thermal environment. Guide to design and evaluation of working practices for cold indoor environments
...
segue in allegato
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Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
1.0 |
12.06.2024 |
Rinumerazione paragrafi Inserito nuovo paragrafo: “3. Ambienti confinati” Inseriti link normativi (http://www.tussl.it) |
Certifico Srl |
0.0 |
24.11.2019 |
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Certifico Srl |
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Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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