Contributi economici sviluppo tecnologie trattamento RAEE: Decreto 25 luglio 2016
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25 Novembre 2024 |
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Decreto 25 luglio 2016: Contributi RAEE Contributi economici sviluppo tecnologie trattamento RAEE e rischi Sicurezza Contributi economici orientati a: Art. 3. Provvedimento attributivo di contributi economici 1. Le misure di cui all’art. 1 sono individuate mediante provvedimenti attributivi di contributi, economici a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca. 2. I contributi economici sono diretti a finanziare interventi di sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE). 3. I contributi economici sono definiti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e attribuiti previo avviso pubblico con cadenza annuale. 4. Con l’avviso pubblico sono definiti i criteri, le modalità, le procedure per l’accesso ai contributi economici e le risorse stanziate annualmente dalla Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 4. Interventi di sviluppo tecnologico 1. Gli interventi per i quali è possibile richiedere i contributi economici sono finalizzati all’implementazione tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti nell’allegato V del decreto legislativo n. 49 del 2014 e devono offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico, economico e ambientale. A titolo esemplificativo gli interventi sono orientati a: massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE; ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE; ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE; ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Gli interventi di recupero, riciclaggio e trattamento devono comportare un effettivo incremento del livello tecnologico degli impianti rispetto alle migliori pratiche disponibili allo stato dell’arte del settore. Tali impianti devono essere sono conformi alle disposizioni di cui all’art. 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014. 3. Tra gli interventi non sono contemplate le innovazioni tecnologiche riguardanti le attività preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito. ... GU 188 del 12 Agosto 2016
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