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Disegno di legge annuale PMI

ID 23311 | | Visite: 121 | Normativa in iterPermalink: https://www.certifico.com/id/23311

DdL annuale PMI 2025

Disegno di legge annuale (prima) sulle piccole e medie imprese (si segnalano modifiche al TUSSL) - Update 14.01.2025

ID 23311 | 16.01.2025 / CdM n. 111 del 14 Gennaio 2025 - Schema Testo allegato

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, con procedura d’urgenza in relazione al previsto parere della Conferenza unificata, il disegno di legge annuale (prima) sulle piccole e medie imprese di cui all’art. 18 delle “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” (legge 11 novembre 2011, n. 180).

Il testo, che costituisce il primo intervento organico in materia, introduce e disciplina una serie di misure di favore per affrontare le principali sfide operative che interessano le piccole e medie imprese (PMI) in relazione, tra l’altro, agli eccessivi oneri amministrativi, alle difficoltà di accesso ai finanziamenti agevolati e al credito delle banche e al rafforzamento della competitività.

Il provvedimento interviene sui seguenti profili:

- si prevede l’assegnazione di risorse per sostenere programmi di sviluppo di PMI appartenenti alla filiera della moda;
- si riconoscono le società denominate “centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema, soggetti alla vigilanza del Ministero ed aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni delle micro, piccole e medie imprese;
- si delega il Governo all’adozione di decreti legislativi recanti la riforma della disciplina dei confidi;
- si estende l’esonero dall’assicurazione obbligatoria anche per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, con specifici requisiti stabiliti dalla norma;
- si prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI e che ne rafforzino i livelli di sicurezza;
- si modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
- si introduce la definizione degli operatori del settore HO.RE.CA. (distribuzione di prodotti alimentari e bevande presso hotel, ristoranti, bar, catering e simili);
- si riducono i termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree consortili cedute per attività produttive in cui gli acquirenti non abbiano realizzato l’investimento e riacquistare le aree in cui le attività siano cessate;
- si introduce la disciplina sul contrasto alle false recensioni online rilasciate con riferimento a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia;
- si prevede la delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di start up innovative, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di startup, e a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione, sostegno ed investimento rivolte ai predetti soggetti;
- si ridefiniscono il ruolo e le funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese, chiamato, tra l’altro, ad attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, che raccoglie informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall’attuazione delle relative norme.

Fonte: Governo.it

Modifiche relative decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (su Schema post CDM)

CAPO III Semplificazioni

Art. 7 (Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

1. All’articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1- bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.”.

Art. 8 (Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 30, dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente:

“5 ter In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza all’imprese di dimensioni minori, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 91011 del d. lgs. n. 81/2008: a) elabora, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali; b) supporta le imprese nell’adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al comma 1 nell’ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

b) all’articolo 37, comma 4, del d.lgs 81/2008, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”;

c) all’articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5 bis.Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale”.

2. All’articolo 4, comma 40 della legge n. 92/2012, dopo le parole “corso di formazione o di riqualificazione” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,”.

Art 9 (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7 bis) Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di  lavoro, e in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”;

b) all’articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole “per la violazione”, sono aggiunte le seguenti: “dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis e”.

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