Linee guida per il classamento degli impianti fotovoltaici
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Linee guida per il classamento degli impianti fotovoltaici
ID 23924 | 03.05.2025
Non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici.
In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
1) la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
2) la potenza nominale complessiva in kW non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che l’impianto sia installato al suolo o sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
3) per le installazioni al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 mc, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3 del D.M. 28/1998, comma 3, lettera e).
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AdE
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