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Legge 14 marzo 2025 n. 26

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Legge 14 marzo 2025 n. 26  / Revisione modalità di accesso corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

ID 23653 | 18.03.2025

Legge 14 marzo 2025 n. 26
Delega al Governo per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

(GU n.64 del 18.03.2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2025
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Art. 2 Delega al Governo per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle universita'.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;
b) individuare criteri di sostenibilita' per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilita' dei posti dichiarata dalle universita';
c) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;
d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonche' alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale; e) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonche' individuare modalita' per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonche' da quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;
f) in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare le modalita' per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche attraverso il potenziamento delle capacita' ricettive delle universita', nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualita' della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale;
g) individuare le modalita' atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera d) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale;
h) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;
i) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
l) operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) del presente comma, nonche' dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a standard di qualita' elevati;
m) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attivita' di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
n) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilita' degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera c) del presente comma;
o) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 in collaborazione con le universita', ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altresi', che tali percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare ne' ai fini dell'esame di Stato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro della salute, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere h), m) e n) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere f) e g) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere n) e o) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di quarantacinque giorni.

5. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. Qualora uno o piu' decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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