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Decreto 6 dicembre 2024

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Decreto 6 dicembre 2024

Decreto 6 dicembre 2024 - Linee guida offerta formativa a distanza

ID 23415 | 06.02.2025

Decreto 6 dicembre 2024 Ministero dell'Università e della Ricerca - Linee generali di indirizzo relative all'offerta formativa a distanza. (Decreto n. 1835).

(GU n. 30 del 06.02.2025)

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Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Con il presente decreto sono definite le linee guida per l’offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d’indirizzo per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l’accreditamento.

2. Il presente decreto trova applicazione, a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa dell’anno accademico 2025/2026, nei confronti delle Università statali e non statali legalmente riconosciute, e delle Università telematiche già accreditate alla data del presente decreto. Resta fermo il divieto di dare corso all’istituzione di nuovi Atenei secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 773/2024.

Art. 2. Definizione generale della didattica a distanza

1. Le attività formative erogate a distanza devono essere caratterizzate da:

a) l’utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formative basate sull’interattività con i docenti/tutore con gli altri studenti;
b) l’impiego di dispositivi digitali, quali pc, ovvero tablet, come strumento principale per la partecipazione al percorso di apprendimento;
c) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
d) l’utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali e ai percorsi di erogazione;
e) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.
2. L’organizzazione didattica dei corsi di studio a distanza valorizza:
a) la multimedialità, realizzando un’effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
b) l’interattività con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l’apprendimento;
c) l’interattività umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
d) l’adattività, ovvero la possibilità di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell’utente con i contenuti online.

Art. 3. Tipologie delle classi dei corsi di studio

1. I corsi di studio sono accreditati sulla base delle seguenti modalità di erogazione della attività formative relative a ciascuna classe:

a) Classi di corsi di studio convenzionali. Si tratta di classi i cui corsi vengono erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale.
b) Classi di corsi di studio con modalità mista. Si tratta di classi i cui corsi di studio prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
c) Classi di corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di classi i cui corsi di studio sono erogati con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
d) Classi di corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche.

2. Con successivo decreto, sentito il CUN, è definito l’elenco delle classi i cui corsi possono essere attivate secondo le diverse tipologie di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. possono essere in ogni caso istituiti esclusivamente secondo la tipologia a) i corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all’art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le classi per le quali la modalità di erogazione convenzionale è esplicitata nei provvedimenti di definizione delle classi stesse;
ii. le classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione o disciplinate da disposizioni di legge o dell’Unione europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b);
iii. possono essere attivati esclusivamente in modalità «convenzionale», «mista» o «prevalentemente a distanza» (tipologie a, b, c) i corsi che fanno riferimento alle classi che prevedono, per il raggiungimento degli obiettivi formativi, la presenza non prevalente di attività pratiche, ivi compresi i tirocini, o di laboratorio. In tale tipologia non rientrano in ogni caso i corsi delle classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio nonché la frequenza di laboratori ad alta specializzazione. Per queste classi anche con oltre due terzi del totale dei C.F.U. erogati a distanza è possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti;
iv. possono essere attivati anche in modalità «integralmente a distanza» (tipologia d) i corsi che fanno riferimento a classi che non prevedono attività pratiche e di laboratorio da svolgersi in presenza per il raggiungimento degli obiettivi formativi. In ogni caso gli obiettivi formativi della classe devono potere essere raggiunti anche con l’erogazione completamente a distanza.

3. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 2, possono essere accreditati nelle tipologie c) e d) di cui al comma 1 esclusivamente corsi di studio afferenti a classi nelle quali è già presente un corso accreditato con modalità di erogazione prevalentemente ovvero integralmente a distanza alla data del presente decreto.

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