Decreto-Legge 28 giugno 2023 n. 79
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Decreto-Legge 28 giugno 2023 n. 79 / Decreto aiuti sexies / Decreto bollette bis / Mancata conversione in Legge
ID 19895 | Update 28.08.2023
Decreto-Legge 28 giugno 2023 n. 79 Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di termini legislativi.
(GU n.149 del 28.06.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2023
Comunicato GU n. 200 del 28.08.2023 Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.» Si comunica che l’art. 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 149 del 28 giugno 2023, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 26 luglio 2023, n. 95, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.». Ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 26 luglio 2023, n. 95, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 79 del 2023.». Si comunica inoltre che l’art. 2 del medesimo decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 10 agosto 2023, n. 112, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.». Ai sensi del medesimo art. 1, comma 2 della legge 10 agosto 2023, n. 112, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 79 del 2023.».
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Articolato nativo
Art. 1. Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Art. 2. Disposizioni di interpretazione autentica
Art. 3. Entrata in vigore
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