Circolare direttoriale n. 410823 del 6 dicembre 2022 / Nuova Sabatini Green
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Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 / Nuova Sabatini Green
06.12.2022 / Ministero delle Imprese e del Made in Italy
La circolare fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
La circolare definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023.
Per le domande presentate anteriormente a tale termine, per le quali alla predetta data del 1° gennaio 2023 non risulti trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 13 della presente circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.
- Circolare
- Allegato 1 - FACSIMILE Modulo di domanda
- Allegato 2 - FACSIMILE Modulo RU
- Allegato 4 - FACSIMILE Dichiarazione liberatoria fornitore
- Allegato 6/a
- Allegato 6/b
- Allegato 6/c
- Allegato 7 Ripartizione importi finanziamento/Investimento (Attenzione allegato relativo Circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 - Verificare aggiornamento)
- Allegato A Oneri informativi
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Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823
1. PREMESSE
L’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 novembre 2013 ha definito la disciplina per l’attuazione delle misure previste dal citato articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
Con il decreto–legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell’articolo 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Il medesimo articolo 8, al comma 2, demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, la definizione dei requisiti, condizioni di accesso e modalità di erogazione dei contributi in oggetto.
In attuazione della norma di legge è stato adottato il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016. Tale provvedimento contiene la nuova disciplina di attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Sulla materia è intervenuto, in primo luogo, l’articolo 1, commi 52-57, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che:
a) proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari;
b) rifinanzia la misura per complessivi 560 milioni di euro;
c) introduce una riserva, pari al 20% dello stanziamento di cui alla lettera b), finalizzata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
d) prevede, per gli investimenti di cui alla lettera c), una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per gli investimenti in beni strumentali.
In attuazione della norma predetta, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2016 si è provveduto alla riapertura, a partire dal 2 gennaio 2017, dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, rinviando a un successivo provvedimento direttoriale la fissazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento per gli investimenti ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera d).
Con il successivo decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 16 febbraio 2017 è stato, pertanto, stabilito il nuovo termine (a decorrere dal 1° marzo 2017) per la presentazione delle domande di agevolazione per gli investimenti ricadenti nella richiamata fattispecie di cui alla precedente lettera c).
In seguito, i commi da 40 a 42 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), oltre ad incrementare la dotazione finanziaria della misura in oggetto con ulteriori 330 milioni di euro per il periodo 2018-2023, hanno stabilito l’aumento della riserva (dal 20% al 30%) per la concessione dei contributi “maggiorati” a fronte della realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, nonché la proroga del termine (31 dicembre 2018) per la concessione dei finanziamenti stabilito dalla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.
Considerato l’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per la misura, con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese n. 25148 del 3 dicembre 2018, è stata disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 4 dicembre 2018.
A seguito dello stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 480 milioni di euro per il periodo 2019-2024, come previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 28 gennaio 2019, è stata disposta (a partire dal 7 febbraio 2019) la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.
Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’articolo 20, ha, inoltre, apportato alcune modifiche allo strumento agevolativo, in particolare:
- estendendo a tutti gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI, la possibilità di concedere finanziamenti;
- prevedendo che l’erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento;
- innalzando, da 2 milioni di euro a 4 milioni di euro, l’importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari;
- disponendo che, in caso di finanziamento di importo non superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un’unica soluzione.
Sull’ultimo punto è intervenuto, in un secondo momento, anche l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto l’innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020) dell’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00.
Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), articolo 1, commi da 226 a 228, la dotazione finanziaria dello strumento è stata ulteriormente integrata per 540 milioni di euro per il periodo 2020-2025.
La predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, comma 227, ha previsto, altresì, una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui all’articolo 1, comma 226, da destinarsi in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, a condizione che la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alla predette finalità, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente. Per tali operazioni, i contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo del 3,575 per cento.
L’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha nuovamente integrato la dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 64 milioni di euro per l’anno 2020.
In seguito, i commi 95 e 96 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), hanno previsto che l’erogazione del contributo sia effettuata in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178), indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l’anno 2021.
Considerato che in data 1° giugno 2021 il fabbisogno finanziario relativo alle richieste di prenotazione trasmesse dalle banche e dagli intermediari finanziari eccedeva l’ammontare delle risorse finanziarie residue disponibili, con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese n. 1637 del 1° giugno 2021, è stata disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 2 giugno 2021. A seguito dello stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro per il 2021, come autorizzate dall’articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 2 luglio 2021 è stata disposta (a decorrere dalla medesima data del 2 luglio 2021) la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.
Con il medesimo articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato disposto che, con riferimento alle domande presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota del contributo, si proceda, secondo criteri cronologici e nei limiti delle risorse autorizzate dal citato articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
Al fine di consentire la continuità operativa della misura nell’annualità 2021, con la legge 24 settembre 2021, n. 143 (disposizioni per l’assestamento di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021), è stato disposto lo stanziamento di ulteriori 300 milioni di euro a favore della misura in esame.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), oltre ad incrementare la dotazione finanziaria della misura in oggetto con ulteriori 900 milioni di euro nel periodo 2022-2027, ha altresì disposto il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro.
Ai fini dell’attuazione delle modifiche apportate alla misura dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nonché per recepire le ulteriori modifiche normative intervenute nel corso del tempo, è stato adottato il decreto interministeriale 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022. Tale provvedimento contiene la nuova disciplina d’attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi.
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano a tutte le domande presentate a partire dal termine definito al punto 16.1.
Per le domande presentate anteriormente a tale termine, per le quali non risulti trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI) e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 13 della presente circolare.
2. DEFINIZIONI
2.1 Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “banca”: la banca italiana o la succursale di banca estera unionale o extraunionale operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
b) “CDP”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
c) “convenzione”: la convenzione stipulata in data 17 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
d) “decreto”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022;
e) “decreto Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
f) “decreto-legge n. 69/2013”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
g) “decreto Semplificazioni”: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
h) “finanziamento”: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato, oppure contrattualizzato se di importo inferiore, a favore di una PMI da una banca o da un intermediario finanziario;
i) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
j) “integrazione”: l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo di cui all’allegato 6/A; l’integrazione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal punto 11.1.1, punto 3 della circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017;
k) “interconnessione”: l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program di cui all’allegato 6/A; l’interconnessione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal punto 11.1.1, punto 2 della circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017;
l) “intermediario finanziario”: il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, nonché l’intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purché garantito, ai soli fini dell’utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
m) “investimenti 4.0”: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016, come elencati, rispettivamente, negli allegati 6/A e 6/B;
n) “investimenti green”: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi;
o) “investimenti in beni strumentali”: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
p) “legge 232/2016”: la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
q) “legge 234/2021”: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), articolo 1, commi 47-48;
r) “Ministero”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
s) “piattaforma”: la piattaforma informatica gestita dal Ministero e resa disponibile alle PMI e ai soggetti finanziatori al link https://benistrumentali.dgiai.gov.it;
t) “PMI”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, e nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché nell’allegato 1 al regolamento ABER, nel caso di imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, oppure nell’allegato 1 al regolamento FIBER, nel caso di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, oppure nell’allegato 1 al regolamento GBER, nel caso di imprese operanti in settori non ricompresi tra i precedenti;
u) “programma d’investimento”: il programma di investimento concernente investimenti in beni strumentali e/o investimenti 4.0 e/o investimenti green;
v) “Registri SIAN e SIPA”: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura, realizzato nell’ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
w) “regolamento (UE) n. 508/2014”: il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
x) “regolamento ABER”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e successive modificazioni e integrazioni;
y) “regolamento FIBER”: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e successive modificazioni e integrazioni;
z) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
aa) “RNA”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e successive modificazioni e integrazioni;
bb) “soggetto finanziatore”: la banca o l’intermediario finanziario aderente alla convenzione che concede il finanziamento;
cc) “unità locale”: l’unità, come risultante dai sistemi camerali, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, comunque ed esclusivamente sul territorio nazionale, nella quale è esercitata stabilmente una o più attività dell’impresa.
3. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
3.1 L’intervento agevolativo è così articolato:
- La PMI compila il modulo di domanda, esclusivamente in forma telematica, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma.
- La PMI presenta al soggetto finanziatore la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento a copertura del programma d’investimento.
- Il soggetto finanziatore verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
- Il soggetto finanziatore, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, oppure mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso stabiliti dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69/2013.
- Il soggetto finanziatore che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e al relativo soggetto finanziatore. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per gli investimenti in beni strumentali e del 3,575% annuo per gli investimenti 4.0 e per gli investimenti green.
- Il soggetto finanziatore si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
- La PMI, ultimato il programma d’investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione del contributo e la trasmette al Ministero tramite piattaforma, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, secondo le modalità di cui al paragrafo 13, con conseguente attivazione delle verifiche propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo di cui al punto 8.1 o, in alternativa, del medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti di cui al successivo punto 13.2.
- Nel caso di domande che non presentano i requisiti di cui al punto 13.2, per le quali l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, la PMI conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l’accesso alla piattaforma, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni. In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, per l’attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI provvede prima a comunicare al Ministero la tipologia di variazione, allegando l’eventuale documentazione necessaria, come previsto al punto 13.7.
4. SOGGETTI BENEFICIARI
4.1 Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’articolo 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’articolo 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’articolo 2 del regolamento GBER.
4.2 Le imprese di cui al punto 4.1 devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale o una unità locale in Italia. Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
4.3 Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).
5. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
5.1 Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato da un soggetto finanziatore aderente alla convenzione.
5.2 Il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere deliberato a copertura del programma d’investimento e fino al 100% dello stesso;
b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, oppure dalla data di collaudo, se successiva;
c) essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto previsto al successivo punto 6.3 per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura. Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;
d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di
finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva. Nell’ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l’impresa richiedente o l’intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l’importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di leasing finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva;
e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.
5.3 Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa proponente in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa proponente stessa.
6. INVESTIMENTI AMMISSIBILI
6.1 Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, i programmi d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento ABER:
a) articolo 14 - Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
b) articolo 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
6.2 Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i programmi d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento FIBER:
a) articolo 26 - Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
b) articolo 28 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;
c) articolo 31 - Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;
d) articolo 41 - Aiuti alle misure di commercializzazione;
e) articolo 42 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
6.3 Nel caso di imprese operanti nel settore della pesca e acquacultura, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento FIBER, non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.
6.4 Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno unionale previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.
6.5 Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, i programmi d’investimento devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del regolamento stesso:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- l’operazione avviene a condizioni di mercato.
6.6 Nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti, le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma d’investimento rientrante nelle tipologie di cui al punto 6.5.
6.7 Il programma d’investimento, unitariamente considerato, deve essere avviato in data successiva – ossia in data non coincidente né antecedente – alla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo al soggetto finanziatore, pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
a) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti, software o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
b) sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma d’investimento.
6.8 I programmi d’investimento previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola unità locale e non possono, in ogni caso, essere frazionati su più sedi o unità locali dell’impresa. Qualora la PMI voglia effettuare programmi d’investimento riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità locale una diversa domanda di agevolazione.
6.9 I beni oggetto del programma d’investimento non possono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.
7. SPESE AMMISSIBILI
7.1 Le spese ammissibili, come previsto dall’articolo 10 del decreto, riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d’investimento, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
7.2 I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato il programma d’investimento.
7.3 Così come previsto all’articolo 9, comma 3, del decreto, è ammissibile l’acquisto, oppure l’acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente oppure nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi i programmi d’investimento in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Nel rispetto del principio dell’autonomia funzionale e al fine di evitare comportamenti elusivi, si raccomanda alle imprese di non frazionare il programma d’investimento su più domande. Non sono in ogni caso ammissibili i programmi d’investimento concernenti l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
7.4 Non sono ammesse le spese:
a) per l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
b) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni “ad uso mostra” e quelli venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” ai sensi rispettivamente degli articoli 1520 e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in “conto visione” o in “prova”all’acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, purché acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda;
c) relative a macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permute e contributi in natura;
d) connesse a commesse interne;
e) per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;
f) che si riferiscono a “immobilizzazioni in corso e acconti”;
g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
h) per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
i) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
j) imputabili a imposte e tasse;
k) relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
l) relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas;
m) per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;
n) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA. Qualora, nell’ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione del programma d’investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro;
o) relative a macchinari, impianti e attrezzature rigenerati;
p) per impianti generici non strumentali rispetto all’attività tipica dell’impresa, non strettamente funzionali al processo produttivo della stessa, non realizzati nel complesso di un più ampio programma di investimento né al servizio dell’investimento stesso;
q) relative a beni non classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, fatti salvi i software applicativi classificabili alla voce B.I.3 e B.I.4. dell’attivo dello stato patrimoniale.
7.5 Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno tre anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili.
7.6 Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica classificata con codice Ateco 35.11, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia, e per le imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c., per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, per le imprese che svolgono attività diverse dalle predette l’acquisto di un impianto di produzione energetica (ad esempio impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o micro- generatori, ecc.), per risultare ammissibile, deve far parte di un più ampio programma di investimento che deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l’attività svolta dall’impresa, e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.
7.7 Le spese oggetto del programma d’investimento devono possedere i requisiti d’ammissibilità previsti per le singole tipologie di investimento, non essendo ammesse spese imputate su linee di intervento diverse rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione di cui al successivo punto 10.7. Non sono altresì concedibili agevolazioni per spese eccedenti quelle indicate dall’impresa in domanda e in corrispondenza di ciascuna delle linee d’intervento. Nell’ambito della stessa domanda, eventuali spese che non presentino i requisiti d’ammissibilità previsti per la relativa linea di intervento indicata nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee di intervento.
7.8 Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, nonché le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza, nel modulo di richiesta di erogazione del contributo di cui al successivo punto 13.3, della corretta applicazione dei principi contabili relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, tramite una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell’impresa da tenere agli atti dell’impresa stessa.
7.9 Qualora l’impresa beneficiaria ceda in prestito d’uso ad altra impresa beni oggetto di agevolazione (ad esempio stampi), la cessione deve risultare da contratto regolarmente registrato dal quale risulti l’ubicazione dell’unità locale in cui vengono utilizzati i beni ceduti in prestito d’uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione. Il contratto deve essere tenuto agli atti dall’impresa beneficiaria per potere essere esibito in caso di ispezioni e controlli.
7.10 Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione di crediti verso i fornitori.
7.11 Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.
8. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
8.1 L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:
a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.
8.2 Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.
8.3 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell’articolo 14 del regolamento ABER:
- 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE- 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;
- 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
Nei casi indicati dal comma 13 dell’articolo 14 del regolamento ABER, le sopra indicate aliquote possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90%.
8.4 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, che prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile.
8.5 Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4, le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell’articolo 17 del regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:
a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
8.6 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento ABER che prevede la non applicabilità dello stesso:
a) nel caso in cui gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all’articolo 14 del regolamento, superino i 500.000 euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento;
b) nel caso in cui gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all’articolo 17 del regolamento superino i 7,5 milioni di euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento.
8.7 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’articolo 2 del regolamento FIBER, che prevede la non applicabilità dello stesso in caso di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro e aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.
8.8 Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.
8.9 Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell’aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di attualizzazione e rivalutazione è calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and- recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en, una maggiorazione pari a 100 punti base.
8.10 Ai fini del calcolo dell’ESL si prevede:
- nei casi di cui al successivo punto 13.1, l’erogazione del contributo con la prima quota semestrale resa disponibile nell’anno di adozione del provvedimento di concessione e le quote successive, considerando due semestralità per ciascun anno in un’unica soluzione, fatta eccezione per l’ultimo anno in cui si prevede, fino a concorrenza del contributo, una sola quota semestrale;
- nei casi di cui al successivo punto 13.2, l’erogazione in un’unica soluzione del contributo interamente reso disponibile nell’anno di adozione del provvedimento di concessione;
- l’utilizzo del tasso di attualizzazione vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione.
8.11 Qualora l’ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l’ESL massimo concedibile per l’impresa, il Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il finanziamento.
9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
9.1 La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione. L’elenco dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nel sito internet del Ministero: www.mise.gov.it. L’elenco dei soggetti finanziatori che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione, come ivi definito, è pubblicato sul sito internet di CDP: www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.
9.2 La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla presente circolare, deve essere sottoscritta, a pena di improcedibilità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. La data di apposizione della firma digitale sul modulo di domanda deve essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni ai soggetti finanziatori, salvo quanto previsto al successivo punto 9.4, pena l’improcedibilità della stessa.
9.3 Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, redatto utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it;
- nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it.
9.4 La domanda di agevolazione deve essere compilata, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile nella piattaforma. Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, sarà disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche secondo quanto previsto al punto 7.11. Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l’invio con modalità diverse da quelle indicate al punto 9.1 costituiscono motivo di non procedibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. A seguito della trasmissione della domanda di agevolazione al soggetto finanziatore a mezzo PEC, l'istanza non potrà essere modificata dal soggetto richiedente, se non limitatamente alle informazioni oggetto di specifica richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, pena l'improcedibilità della stessa.
9.5 Il soggetto finanziatore, ricevuta la domanda di agevolazione dell’impresa e i relativi allegati, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.
10. PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
10.1 Ciascun soggetto finanziatore, previa verifica positiva della documentazione presentata dall’impresa, trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.
10.2 Nell’ambito delle singole richieste di prenotazione, ciascun soggetto finanziatore, deve indicare separatamente l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti in beni strumentali, l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti 4.0 e l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti green.
10.3 Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della predetta richiesta, il Ministero provvede a comunicare al soggetto finanziatore la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione non può essere disposta.
10.4 Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse erariali da parte del Ministero, il soggetto finanziatore adotta la delibera di finanziamento.
10.5 Entro dieci giorni dal termine di cui al punto 10.4, il soggetto finanziatore trasmette al Ministero, attraverso la piattaforma, l’elenco dei finanziamenti deliberati e, con riferimento ad ogni singolo finanziamento:
a) l’indicazione dei dati identificativi della PMI;
b) l’indicazione dell’importo e della durata del finanziamento;
c) l’indicazione della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP oppure su diversa provvista;
d) la documentazione trasmessa dalla PMI in fase di presentazione della domanda di cui ai punti 9.2 e 9.3.
10.6 Per le domande di agevolazione che prevedono più linee di intervento, nel caso in cui l’importo del finanziamento e/o del programma d’investimento deliberato sia inferiore a quello richiesto dalla PMI in sede di domanda, il soggetto finanziatore è tenuto a trasmettere, insieme a quanto previsto al punto 10.5, apposita dichiarazione a firma della PMI, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 7, riportante l’importo del programma d’investimento e del relativo finanziamento ripartito tra investimenti in beni strumentali, investimenti 4.0 e investimenti green.
10.7 Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascun soggetto finanziatore oppure dalla ricezione della singola delibera di finanziamento, ferme restando le opportune verifiche amministrative, condotte anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità con banche dati esterne (a titolo esemplificativo Registro imprese, RNA, Registri SIAN e SIPA, Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia, ecc.), nonché la possibilità di chiedere integrazioni o chiarimenti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione:
a) dell’ammontare del programma d’investimento di cui al finanziamento e del relativo contributo, ripartiti in investimenti in beni strumentali, in investimenti 4.0 e in investimenti green;
b) dell’agevolazione concedibile e del relativo piano di erogazione;
c) degli obblighi e degli impegni a carico della PMI beneficiaria.
Ai fini della conduzione delle necessarie verifiche amministrative sopra citate, nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, le imprese richiedenti sono tenute ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro. Il Ministero, pertanto, dopo aver registrato l’aiuto su RNA o sui Registri SIAN e SIPA e adottato il provvedimento di concessione, trasmette lo stesso alla PMI e al soggetto finanziatore. Al fine di consentire l’acquisizione delle informazioni antimafia ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, il termine sopra citato è derogato.
10.8 Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, la PMI beneficiaria stipula con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento precedentemente oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare. Ciascun soggetto finanziatore comunica al Ministero, tramite piattaforma, l’importo del finanziamento contrattualizzato e del relativo programma d’investimento. Qualora il contratto di finanziamento sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di finanziamento, il Ministero procede all’assunzione del conseguente provvedimento di ricalcolo dell’agevolazione.
10.9 Per le domande di agevolazione che prevedono più linee di intervento, nel caso in cui l’importo del finanziamento e/o del programma d’investimento oggetto del contratto sia inferiore a quello deliberato, il soggetto finanziatore deve trasmettere al Ministero, in sede di trasmissione dei dati relativi al contratto di finanziamento, apposita dichiarazione a firma della PMI, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 7, riportante l’importo del programma d’investimento e del relativo finanziamento ripartito tra investimenti in beni strumentali, investimenti 4.0 e investimenti green.
10.10 Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al punto 10.8 il soggetto finanziatore ne dà motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalità definite dalla convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento. Il Ministero, valutate le motivazioni addotte dal soggetto finanziatore, procede all’assunzione dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa, in caso di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento nei termini di cui al punto 10.8, l’eventuale dichiarazione di decadenza o revoca delle agevolazioni. Le ulteriori modalità di informativa da parte del soggetto finanziatore in merito ai casi di mancata stipula del contratto di finanziamento sono stabilite nella convenzione.
10.11 La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. A tal fine il soggetto finanziatore, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, può prefinanziare il programma d’investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto, inerenti alla data di avvio del programma d’investimento.
11. MODALITÀ DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
11.1 Le PMI, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.
11.2 Qualora, entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al punto
11.1 si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 5, del decreto, dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dai soggetti finanziatori rispetto all’importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di prenotazione del contributo, oppure da eventuali rinunce al contributo da parte delle PMI beneficiarie, dette risorse possono essere utilizzate esclusivamente per soddisfare, nel rispetto dell’ordine di presentazione, le richieste di prenotazione risultanti privi di copertura.
11.3 Le richieste di prenotazione delle risorse relative al contributo pervenute su base mensile al Ministero successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.
11.4 Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate ai soggetti finanziatori nelle more della chiusura dello sportello, prima della comunicazione di chiusura di cui al punto 11.1, e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo inviata dai soggetti finanziatori al Ministero, possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello sportello. Le domande delle imprese presentate successivamente alla predetta data di chiusura dello sportello individuata dal provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono considerate irricevibili.
12. INFORMAZIONI ANTIMAFIA
12.1 La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, e ss.mm.ii, necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici.
12.2 Il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazioni già indicate al punto 9.3, regolarmente sottoscritte dai soggetti dichiaranti, redatte secondo le modalità stabilite dal medesimo punto 9.3.
13. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
13.1 Fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa, il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 è erogato dal Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione del programma d’investimento, in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione di cui al punto 10.7 che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione del programma d’investimento.
13.2 Rimane confermata l’erogazione del contributo di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per le domande presentate a decorrere:
a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto Crescita;
b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del decreto Semplificazioni;
c) dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dalla legge 234/2021.
Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con il soggetto finanziatore, oppure alla realizzazione di un programma d’investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.
13.3 Le PMI sono tenute a completare il programma d’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito al programma d’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. A programma d’investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’agevolazione, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’impresa o attraverso ulteriori modalità di autenticazione che potranno essere comunicate sul sito web del Ministero nella sezione dedicata all’incentivo, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU). La suddetta richiesta è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione e l’articolazione del programma d’investimento, nonché l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto del programma. Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del modulo RU, in conformità allo schema di cui all’allegato n. 2, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma unitamente alla documentazione prevista dal punto successivo, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del programma d’investimento. Il mancato rispetto dei citati termini e condizioni determina la revoca totale dell’agevolazione.
I moduli RU non compilati in via telematica e/o non inoltrati al Ministero attraverso la piattaforma, oppure compilati e inviati con altre modalità, non sono procedibili.
13.4 Il modulo RU deve essere trasmesso al Ministero attraverso la piattaforma, corredato della seguente documentazione:
a) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 generata attraverso la piattaforma, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica, nonché, nel caso di investimenti green relativi a beni “a basso impatto ambientale”, che in riferimento ai medesimi sussista un’idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo oppure un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B nell’allegato 6/C;
b) in caso di contributo superiore a 150.000,00 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it.
Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti 4.0, nel predetto modulo RU, il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa beneficiaria deve, altresì, attestare che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato 6/A o 6/B. Nel caso di beni materiali rientranti nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato 6/A, nella medesima dichiarazione, il legale rappresentante o il procuratore è tenuto ad attestare che gli stessi sono oggetto di interconnessione e integrazione, ossia che sono interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e integrati con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti green, il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa beneficiaria deve, altresì, alternativamente dichiarare nel predetto modulo RU:
- il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell’allegato 6/C; o
- che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell’allegato 6/C, unitamente al possesso della/e dichiarazione/i liberatoria/e resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i la/e predetta/e certificazione/i e/o autodichiarazione/i come previsto dal punto 13.4, lett. a).
Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro sessanta giorni, nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, ad erogare, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI in merito alla realizzazione del programma d’investimento, la prima quota di contributo di cui al punto 8.1 alla PMI o, in alternativa, il medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti di cui al precedente punto 13.2, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall’impresa, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell’erogazione e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
13.5 Ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative, il Ministero può utilizzare, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità, le informazioni disponibili in altre banche dati esterne (a titolo esemplificativo, Registro imprese, RNA, Registri SIAN e SIPA, Servizio Durc On Line, Servizio verifica inadempimenti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia, ecc.).
13.6 Con riferimento alle domande che non presentano i requisiti di cui al precedente punto 13.2, per le quali l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, già richieste mediante modulo RU con le modalità previste al precedente punto 13.4, la PMI compila e trasmette al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di pagamento (di seguito: modulo RP). La predetta procedura telematica di compilazione del modulo RP deve essere effettuata dalla PMI con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, attraverso la conferma della seguente condizione:
- assenza di variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo.
Il mancato rispetto del citato termine determina la revoca parziale del contributo relativo alle quote residue spettanti alla PMI sulla base del piano temporale riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Nel rispetto del piano pluriennale delle erogazioni previsto dal relativo provvedimento di concessione, la PMI beneficiaria può richiedere al Ministero il pagamento contestuale di due quote di contributo eventualmente maturate, attraverso la trasmissione del modulo RP.
Il Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, acquisite, ove richiesto ai sensi del presente paragrafo, le certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, provvede all’erogazione della quota annua di contributo maturata dall’impresa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.
13.7 Nel caso siano intervenute delle variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero, la PMI è tenuta a comunicarle al Ministero tramite l’apposita sezione della piattaforma in maniera tempestiva e, in ogni caso, prima della presentazione dei moduli RU e RP. I termini per l’erogazione del contributo di cui ai punti 13.4 e 13.6 si interrompono al fine di consentire al Ministero la verifica delle variazioni comunicate. In tal caso, il Ministero procede all’erogazione del contributo solo a condizione che le variazioni intercorse non evidenzino la sussistenza di uno o più casi di revoca di cui all’articolo 23 del decreto.
13.8 Il Ministero, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica sulla regolarità contributiva o nell’ambito della verifica prevista ai sensi dell’articolo 48 bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, procede all’erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle procedure previste rispettivamente per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge n. 69/2013, oppure per l’effettuazione della compensazione prevista dal medesimo articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii.
13.9 Il Ministero effettua, anche su base campionaria, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in merito ai requisiti soggettivi, alla conformità dei programmi d’investimento e all’ammissibilità delle spese oggetto della richiesta di erogazione.
13.10 Resta ferma la possibilità per il Ministero di effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli documentali oppure ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché la realizzazione dei programmi di investimento agevolati.
13.11 In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, il soggetto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero, tramite piattaforma, entro centoventi giorni dal rimborso/riscatto anticipato.
14. VARIAZIONI
14.1 In fase di realizzazione l’impresa ha facoltà di variare l’oggetto del programma d’investimento rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che il programma d’investimento effettivamente realizzato possegga tutti i requisiti di cui agli articoli 9 e 10 del decreto e che tali variazioni intervengano nell’ambito della medesima linea di intervento di cui all’articolo 2, comma 1 del medesimo decreto . Eventuali variazioni dei programmi d’investimento successive alla presentazione del modulo RU di cui al punto 13.3 devono essere comunicate in maniera tempestiva al Ministero tramite l’apposita sezione della piattaforma.
14.2 Qualsiasi variazione dei programmi d’investimento realizzati, complessivamente o per singola tipologia d’investimento, non può comunque comportare un incremento del contributo concesso rispettivamente su investimenti in beni strumentali, investimenti 4.0 e investimenti green.
14.3 L’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa.
14.4 Fatto salvo il caso di beni ceduti in prestito d’uso, di cui al punto 7.9, i beni oggetto del programma d’investimento non possono essere frazionati su più sedi o unità locali dell’impresa nei tre anni successivi alla data di ultimazione di cui al punto 13.3. In caso di variazioni che interessano l’ubicazione dell’unità locale oggetto del programma d’investimento rispetto a quanto indicato in domanda, l’impresa trasmette, a mezzo PEC, al soggetto finanziatore e, tramite piattaforma, al Ministero formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione entro trenta giorni dalla medesima variazione.
14.5 L’impresa beneficiaria è altresì tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero e al soggetto finanziatore ogni variazione, intervenuta nei termini di cui al successivo punto 14.6 dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 4 della presente circolare.
14.6 Nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, successivamente alla presentazione della domanda ed entro i tre anni successivi alla data di ultimazione del programma d’investimento o comunque antecedentemente alla data di erogazione dell’ultima quota di contributo, il soggetto subentrante ne dà comunicazione, tramite PEC, al soggetto finanziatore. Quest’ultimo, verificato positivamente il rispetto, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto, dovrà trasmettere, tramite piattaforma, al Ministero:
a) richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro, come da modello presente in piattaforma, nella titolarità della concessione delle agevolazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto e contenente altresì l’impegno, da parte dello stesso, al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;
b) documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento e il rispetto da parte dello stesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto, nonché copia dell’atto relativo all’operazione societaria in questione.
14.7 Il Ministero, verificata positivamente la documentazione ricevuta, adotta il provvedimento di conferma delle agevolazioni in capo al soggetto subentrante e lo trasmette, a mezzo PEC, al nuovo soggetto beneficiario, nonché al soggetto finanziatore.
15. RINUNCE E REVOCHE
15.1 L’impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione, tramite piattaforma, al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca o di diniego del contributo.
15.2 Il Ministero procede alla revoca, parziale o totale, del contributo in tutti i casi previsti dall’articolo 23 del decreto, nonché qualora sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
15.3 In tutti i casi di revoca, parziale o totale, del contributo, il soggetto finanziatore ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’impresa.
16. TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONE
16.1 Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente circolare possono essere presentate - secondo le modalità indicate al paragrafo 9 - da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° gennaio 2023.
16.2 Per le domande presentate anteriormente alla data indicata al punto 16.1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016 e alle relative circolari applicative.
16.3 Per le domande presentate anteriormente alla data indicata al punto 16.1 per le quali alla predetta data non risulta trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI) e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto, ad eccezione di quelle contemplate dal comma 11. Esclusivamente in relazione all’assolvimento degli obblighi di apposizione della dicitura prevista sulle fatture oggetto delle agevolazioni, per le predette domande continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016.
17. ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE
17.1 Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato A è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dalla presente circolare, limitatamente a quelli oggetto di modifiche applicative rispetto alla precedente disciplina.
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