Decreti depenalizzazione reati: novità in materia di sicurezza lavoro
Appunti Sicurezza lavoro | ||
24 Novembre 2024 |
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Depenalizzazioni reati: Dal 6 febbraio 2016, entra in vigore il nuovo decreto di depenalizzazione che cancella numerosi reati, innalzando tuttavia le sanzioni amministrative. La riconduzione degli illeciti penali a illeciti amministrativi riguarda, in primo luogo, i reati puniti con la sola multa o con la sola ammenda, salvo le eccezioni indicate nell’allegato al decreto, che, in massima parte raccolgono le indicazioni della delega. A. Reati depenalizzati in materia di sicurezza lavoro In materia di lavoro, sono diversi i reati degradati ad illeciti amministrativi. Nonostante questo, però, il nuovo decreto sulle depenalizzazioni prevede per gli eventuali trasgressori pesanti sanzioni. In sostanza, vengono depenalizzate le violazioni implicanti la pena della multa o dell’ammenda, ma contestualmente diventano più pesanti le sanzioni. 1. Omesso versamento dei contributi a carico del lavoratore 2. Somministrazione abusiva 3. False dichiarazioni 4. Assenza dei requisiti essenziali del contratto di appalto 5. Assenza dei requisiti essenziali del distacco 6. Esercizio abusivo dell’attivita’ di intermediazione 7. Esercizio abusivo dell’attivita’ di ricerca, selezione e ricollocazione 8. Violazione dei divieti di discriminazione 9. Violazioni in materia di collocamento obbligatorio massaggiatori e massofisioterapisti ciechi B. Efficacia del Decreto Depenalizzazioni Vigendo il principio, in materia penale, del favor rei, se ne deduce che la norma ha efficacia retroattiva. Dunque, se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi successive prevedono differenti sanzioni, viene ad applicarsi la disposizione più favorevole, a meno che la sanzione non sia già diventata definitiva in virtù di decreti o sentenze irrevocabili. In materia di depenalizzazione, inoltre, si stabilisce che anche qualora sia già intervenuto un decreto o una sentenza, questi ultimi vanno revocati dal giudice dell’esecuzione, in ragione del principio dell’cosiddetto ”abolitio criminis”, in quanto il fatto non è più previsto come reato. L’efficacia della revoca si applica anche al giudicato e agli effetti penali della relativa condanna. Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 |
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