Istanza di Interpello n. 8 del 12 Dicembre 2024 / Numero partecipanti corsi studenti universitari "lavoratori equiparati"
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Newsletter n. 99566 del 21 Aprile 2025 | ||
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Istanza di Interpello n. 8 del 12 Dicembre 2024 ID 23165 | 20.12.2024 / In allegato Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Nuovo Interpello del 12 Dicembre 2024 (n. 8/2024): 12/12/2024 - n. 8/2024 - Destinatario: Università di Siena Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Aggiornamento dei preposti Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Quesito in materia di formazione (art. 37 comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati". Seduta della Commissione del 12 dicembre 2024. L’ Università di Siena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “In deroga alla disposizione della Conferenza Stato Regioni che nell'Accordo del 21 dicembre 2011 che stabilisce che partecipino a ogni corso di formazione sulla sicurezza non più di 35 persone, si chiede la possibilità di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari aventi le caratteristiche stringenti precedentemente descritte, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex art. 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l’Ateneo si assume la responsabilità di effettuare un esame finale secondo standard accademici.” Al riguardo, premesso che: - l’articolo 37, decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, dispone "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: - il citato articolo 37, decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, al comma 2, sancisce “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: - l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”, dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”; - il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81”, individua, tra l’altro, i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori; - il successivo punto 5-bis, Allegato A, del predetto Accordo, rubricato “Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti”, dispone “Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”; - l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dispone “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”; - l’Accordo citato del 7 luglio 2016, Allegato V, contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione”; - l’interpello n. 2 del 18 aprile 2024 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato la problematica in questione [...] Segue in allegato.
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