Convenzione di Washington / Convenzione CITES Appendices I, II and III Update June 2021
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27 Novembre 2024 | ||
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Convenzione di Washington/Convenzione CITES Update June 2021 ID 7839 | Update 06.09.2021 / Convenzione ed elenchi appendi I, II, III Giugno 2021 Testo Convenzione con le Appendici I, II, III aggiornate a Giugno 2021: Le specie possono essere elencate in una delle tre Appendici CITES, in gran parte dei casi secondo lo status delle loro popolazioni e secondo l’impatto che il commercio internazionale può avere. - L’Appendice I elenca le specie minacciate di estinzione che sono o possono essere influenzate dal commercio internazionale; CITES è l’acronimo per Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (Convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d’estinzione). La Convenzione è stata firmata a Washington il 3 Marzo 1973. Da qui il modo più comune di identificarla (Convenzione di Washington). E’ interessante notare che la Convenzione regolamenta il commercio di queste specie e non solo il trasporto. Ciò significa che l’acquisto, la vendita e la detenzione di esemplari protetti da questa convenzione, di loro parti (Es. avorio, ossa, pelli o pellicce etc.) o di prodotti ottenuti da essi è un reato internazionale punibile in tutti gli stati firmatari della Convenzione. CITES è un accordo internazionale a cui gli Stati aderiscono volontariamente. La CITES è stata redatta a seguito di una risoluzione adottata nel 1963 durante una riunione dei membri della IUCN (International Union for Conservation of Nature). La Legge 7 febbraio 1992 n. 150 disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione. Regolamento (CE) 338/97 e Convenzione CITES Il Regolamento (CE) 338/97 disciplina del commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche per tutti gli Stati Membri dell’UE. Prevede quattro Allegati (A, B, C e D); gli Allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, II e III della CITES ma contengono anche alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell’UE. L’Allegato D, per il quale non esiste un equivalente nella CITES, include alcune specie non elencate negli allegati da A, B, C ma per le quali l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza. Per conformarsi agli altri strumenti dell’UE sulla protezione delle specie native, come la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli (Direttiva 79/409/CEE, abrogata dalla Direttiva 2009/147/CE) alcune specie indigene elencate nelle Appendici II e III della CITES sono incluse nell’Allegato A. Gli Stati membri possono adottare misure nazionali più restrittive, ad esempio riguardo alla detenzione o al commercio di specie elencate negli Allegati. Legge 7 febbraio 1992, n. 150 Legge 19 dicembre 1975, n. 874 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio Collegati |
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